09 Dicembre 2020
Ammortizzatori sociali con causale COVID-19 – Decreto “Ristori” – Chiarimenti INPS | Adlabor
L’INPS, con circolare n. 139 del 7 dicembre 2020, illustra le ulteriori misure in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, introdotte dal decreto legge n. 137/2020 (cd. Decreto “Ristori“) e fornisce le istruzioni sulla corretta gestione delle domande relative ai trattamenti previsti dagli articoli da 19 a 22-quinquies del decreto legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e successive modificazioni.
Segnaliamo in particolare:
- Modifiche in materia di trattamenti di CIG: l’articolo 12 del L. 137/2020 del 28.10.2020 ridetermina il periodo di trattamenti di cassa integrazione (ordinaria e in deroga) e di assegno ordinario che può essere richiesto dai datori di lavoro che hanno dovuto interrompere o ridurre l’attività produttiva per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19 nell’ultima parte dell’anno in corso e a gennaio 2021. In particolare, la norma prevede che i datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, possono richiedere la concessione dei trattamenti di cassa integrazione salariale (ordinaria o in deroga) o dell’assegno ordinario, per periodi decorrenti dal 16 novembre 2020 al 31 gennaio 2021, per una durata massima di 6 settimane. Tuttavia, si osserva che l’ultimo periodo del comma 1 del citato articolo 12 stabilisce che i periodi di integrazione precedentemente già richiesti e autorizzati ai sensi dell’articolo 1 del decreto-legge n. 104/2020, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 15 novembre 2020 sono imputati, limitatamente ai periodi successivi alla predetta data, alle 6 settimane del nuovo periodo di trattamenti previsto dal decreto-legge n. 137/2020. Ciò significa, ad esempio, che, se un’azienda ha già richiesto – con la causale “COVID 19 con fatturato” e per un periodo continuativo dal 19 ottobre 2020 al 19 dicembre 2020 – le seconde 9 settimane di Cassa integrazione ordinaria o in deroga o di assegno ordinario previste dal decreto-legge n. 104/2020 e dette settimane sono state autorizzate dall’Istituto, la medesima azienda, in relazione alla previsione di cui al decreto-legge n. 137/2020, potrà ancora beneficiare di una ulteriore settimana di nuovi trattamenti fino al 31 gennaio 2021.
- Contributo addizionale: il citato articolo 12, stabilisce che, in presenza di determinati presupposti, i datori di lavoro che presentano domanda di accesso ai trattamenti di cassa integrazione salariale (cassa integrazione ordinaria e in deroga e assegno ordinario) per le sei settimane sono tenuti al versamento di un contributo addizionale, calcolato sulla retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, determinato secondo le misure che seguono:
- 9% per le imprese che, sulla base del raffronto tra il fatturato aziendale del primo semestre del 2020 e quello del corrispondente periodo del 2019, hanno avuto una riduzione del fatturato inferiore al 20%;
- 18% per le imprese che, dal raffronto operato sul medesimo arco temporale sopra definito, non hanno subito alcuna riduzione del fatturato. Non sono tenuti al versamento del contributo addizionale i datori di lavoro che sono andati incontro a una perdita del fatturato pari o superiore al 20% ovvero quelli che hanno avviato l’attività d’impresa successivamente al 1° gennaio 2019. La medesima esenzione è altresì stabilita in favore dei datori di lavoro appartenenti ai settori interessati riportati negli allegati 1 e 2 al decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, a prescindere dall’ubicazione territoriale dell’unità produttiva per cui si richiede il trattamento.
- Nuova causale: per la richiesta del nuovo periodo di trattamenti di 6 settimane da collocare all’interno dell’arco temporale dal 16.11.2020 – 31.01.2021 – tutti i datori di lavoro, sia quelli cui siano state autorizzate le 18 settimane previste dal decreto–legge n. 104/2020 sia quelli appartenenti ai settori interessati dal D.P.C.M. 24 ottobre 2020, come sostituito dal D.P.C.M. 3 novembre 2020 e, da ultimo, dal D.P.C.M. 3 dicembre 2020, riportati negli Allegati 1 e 2 al decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, dovranno utilizzare la nuova causale “COVID -19 DL 137”.
- CIGO anche per le aziende in CIGS al 16.11.2020: anche le imprese che alla data del 16.11.2020 si trovano in CIGS, e devono interrompere ulteriormente l’attività produttiva per effetto dell’emergenza epidemiologica in atto, possono accedere alla CIGO, per una durata massima di 6 settimane, per periodi decorrenti dal 16.11.20 al 31.1.21, a condizione che rientrino in un settore per il quale sussista il diritto di accesso alla prestazione di cassa integrazione ordinaria. In questo caso la domanda deve essere presentata con la nuova causale “COVID -19 DL 137-sospensione Cigs”.
- Possibilità di assegno ordinario anche per i lavoratori con assegno di solidarietà in corso: possono presentare domanda di assegno ordinario anche i datori di lavoro iscritti al FIS che, alla data del 16.11.2020, hanno in corso un assegno di solidarietà. La concessione dell’assegno ordinario sospende e sostituisce l’assegno di solidarietà già in corso e la durata complessiva del trattamento in questione non può essere superiore a 6 settimane (16.11.2020 – 31.1.2021) al pari di quanto previsto dal decreto-legge n. 137/2020 per le altre tipologie di trattamenti salariali connessi all’emergenza da COVID–19.
- CIGD: il d.l. 137/2020 non ha modificato la regolamentazione da seguire per la richiesta dei trattamenti di cassa integrazione in deroga, quindi, la domanda di CIGD è da inviare esclusivamente all’INPS e dovrà essere preceduta dalla definizione di un accordo sindacale che l’azienda e le organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale possono concludere anche in via telematica. Si ricorda che sono esonerati dalla definizione degli accordi sindacali esclusivamente i datori di lavoro con dimensioni aziendali fino ai 5 dipendenti.
- Modalità di pagamento della prestazione: rimane inalterata la possibilità per l’azienda di anticipare le prestazioni e di conguagliare gli importi successivamente, così come la possibilità di richiedere il pagamento diretto da parte dell’INPS, senza obbligo di produzione della documentazione comprovante le difficoltà finanziarie dell’impresa. La presentazione delle domande di CIGO, di CIGD e di ASO a pagamento diretto con richiesta di anticipo del 40% deve avvenire entro 15 giorni dall’inizio del periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa. Per le aziende in CIGD, invece, è previsto esclusivamente il pagamento diretto, ad eccezione delle aziende plurilocalizzate che, in forza di quanto previsto dall’articolo 22, comma 6- bis, del decreto-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020, potranno essere interessate dal sistema del conguaglio.
Per consultare la circolare, clicca qui: https://www.inps.it/CircolariZIP/Circolare%20numero%20139%20del%2007-12-2020.pdf