L’INPS, con circolare n. 75 del 26 maggio 2009, fornisce alcuni chiarimenti in merito agli ammortizzatori sociali in deroga per l’anno 2009 previsti dall’art. 2, comma 36, della legge n. 203/2008 (Finanziaria 2009), dall’art. 19 della Legge 2/2009 e nell’art. 7-ter della Legge 33/2009.L’Ente previdenziale, nel fare il punto sulle fonti normative, ricorda che la gestione degli ammortizzatori in deroga è regolata da un Accordo Quadro Stato – Regioni (siglato il 12 febbraio 2009), poi concretizzato da singoli accordi attuativi tra Ministero del Lavoro e ciascuna Regione (per la Lombardia, l’intesa è stata firmata il 4 maggio 2009, prevedendo un’estensione delle tipologie contrattualicui si applicano gli ammortizzatori sociali in deroga, comprendendo tutti coloro che sono titolari di un contratto a termine, soci dipendenti delle cooperative, lavoratori a domicilio dipendenti da cooperative o altre aziende, somministrati e apprendisti).
L’INPS ha poi ribadito le modalità per la presentazione della domanda di accesso ai trattamenti in deroga. L’impresa interessata dovrà presentare telematicamente domanda all’Istituto, corredata dagli accordi conclusi dalle parti socialie dall’elenco dei beneficiari secondo la procedura resa disponibile dall’Istituto all’indirizzo http://www.inps.it (Servizi OnLine – Per tipologia di utente – aziende consulenti e professionisti – servizi per le aziende e consulenti – invio domande CIGS). L’azienda dovrà presentare contestualmente anche alla Regione (o, a seconda della competenza, al Ministero del Lavoro) la domanda per la relativa autorizzazione corredata come sopra. La sede INPS competente, cui la domanda sarà destinata per il tramite della procedura informatizzata, verificherà i requisiti e darà luogo all’anticipazione delle relative prestazioni, con pagamento diretto della stessa ai lavoratori coinvolti dalla sospensione o riduzione dell’attività lavorativa. A fini cautelativi per evitare eventuali indebiti, l’Istituto effettuerà l’anticipazione dei trattamenti di integrazione salariale per un periodo massimo di quattro mesi dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.