28 Maggio 2015
Ammortizzatori sociali in deroga – criteri di concessione
L’Inps, con circolare n. 107 del 27 maggio 2015, fornisce i criteri di concessione degli ammortizzatori sociali in deroga alla normativa vigente.
La circolare specifica, in riferimento alla CIG in deroga:
- i requisiti soggettivi dei lavoratori interessati (precisando che l’integrazione salariale può essere concessa o prorogata ai lavoratori subordinati con qualifica di operai, impiegati e quadri, ivi compresi gli apprendisti e i lavoratori somministrati, subordinatamente al conseguimento di un’anzianità lavorativa presso l’impresa di almeno 12 mesi alla data di inizio del periodo di riferimento);
- i requisiti giuridici dei datori di lavoro destinatari della cassa integrazione guadagni in deroga (limitando la possibilità di richiesta ai soli soggetti giuridici qualificati come imprese, ex articolo 2082 del codice civile);
- il fatto che, prima di poter avere accesso alla CIG in deroga, il datore di lavoro deve comunque aver preventivamente utilizzato gli strumenti ordinari di flessibilità (ferie residue e maturate, permessi, banca ore, ecc.);
- le causali di concessione del trattamento (limitate a situazioni aziendali dovute ad eventi transitori e non imputabili all’imprenditore o ai lavoratori; oppure a situazioni aziendali determinate da situazioni temporanee di mercato od a crisi aziendali; o, infine, ad interventi di ristrutturazione o riorganizzazione. Sono escluse in ogni caso le ipotesi di cessazione dell’attività dell’impresa o di parte della stessa);
- le modalità di presentazione della domanda di concessione della CIG in deroga (con l’obbligo dell’azienda interessata di trasmettere telematicamente le domande all’INPS, o in alternativa alle Regioni, valorizzando il campo “data sottoscrizione accordo”. L’assenza della valorizzazione di tale campo inibirà l’invio della domanda e produrrà un messaggio di errore);
- i limiti di durata del trattamento (massimo 5 mesi nell’arco di un anno per il 2015)
Quindi, la circolare affronta il trattamento di mobilità in deroga, precisando che:
- la concessione dei trattamenti di mobilità in deroga da parte delle Regioni o Province autonome è subordinata al presupposto che per i lavoratori interessati non sussistano le condizioni di accesso ad ogni altra prestazione a sostegno del reddito connessa alla cessazione del rapporto di lavoro prevista dalla normativa vigente;
- la durata massima per i lavoratori che, alla data di decorrenza del trattamento non abbiano mai beneficiato di prestazioni di mobilità in deroga è di 6 mesi nell’arco del periodo 1 gennaio 2015 – 31 dicembre 2016 (6 + 2 mesi per i lavoratori residenti nelle aree di cui al D.P.R. n. 218 del 6 marzo 1978). Dal 1 gennaio 2017 Il trattamento non sarà piè erogato.
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