Con la circolare, il Ministero del lavoro fornisce chiarimenti sulla disciplina dettata dalla recente legge n. 123/2007 in materia di provvedimenti di sospensione dell’attività imprenditoriale, nonché sui dati che devonocontenere le tessere di riconoscimento del personale impiegato in appalti.
Sulla discrezionalità del provvedimento di sospensione, il Ministero evidenzia la possibilità di non emanare tale provvedimento nell’ipotesi in cui l’adozione dello stesso possa compromettere il regolare funzionamento di un’attività di servizio pubblico (es. attività di trasporto, fornitura di energia, acqua, gas etc.), pregiudicando diritti di terzi costituzionalmente garantiti.
Il Ministero sembrerebbe orientato a circoscrivere, almeno in via di prima applicazione dell’istituto, la possibilità per il personale ispettivo di adottare l’atto di sospensione in caso di gravi e reiterate violazioni in materia di sicurezza e salute sul lavoro, con esclusivo riferimento ai settori delle costruzioni edili, o di genio civile, nei lavori in sotterraneo e gallerie, nei lavori mediante cassoni in aria compressa e subacquei, nei lavori in ambito ferroviario e nel settore delle radiazioni ionizzanti.
Quanto alle tessere di riconoscimento che devono essere obbligatoriamente esposte dai lavoratori impiegati nei c.d. appalti “interni”, al fine di consentirne l’immediato riconoscimento, le stesse devono contenere, oltre alla fotografia, il nome, il cognome e la data di nascita del lavoratore. La tessera, inoltre, deve indicare il nome o la ragione sociale dell’impresa datrice di lavoro.
Sono previste deroghe in favore di quei datori di lavoro che occupano fino ad un massimo di nove dipendenti, che possono assolvere all’obbligo di esporre la tessera mediante annotazione, su apposito registro vidimato dalla Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente da tenersi sul luogo di lavoro, degli estremi del personale giornalmente impiegato nei lavori”.