14 Luglio 2011

Apprendistato – Accordo interconfederale 11 luglio 2011

E’ stato sottoscritto tra le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro Confindustria, Confapi, le associazioni artigiane e il movimento cooperativo (con esclusione di Confcommercio, Confesercenti, Confetra, Abi, Ania), l’accordo interconfederale sulla riforma dell’apprendistato, che riprende il testo già concordato in sede di Conferenza Stato-Regioni lo scorso 7 luglio. L’accordo dovrebbe essere recepito da un Decreto del Ministero del Lavoro di prossima emanazione.

In sintesi, punti qualificanti dell’accordo sono:

a) la conferma delle tre tipologie di apprendistato previste dal D.Lgs. 276/03, e cioè: apprendistato per la qualifica professionale; apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere; apprendistato di alta formazione e ricerca.

b) il rinvio alla contrattazione collettiva interconfederale o di categoria per una regolamentazione piè dettagliata, nel rispetto di alcuni principi fondamentali:

– la forma scritta del contratto;

– il divieto di retribuzione a cottimo;

– la possibilità di inquadrare il lavoratore fino a due livelli inferiori rispetto alla categoria spettante ovvero, in alternativa, di stabilire la retribuzione in misura percentuale da elevare in modo graduale in funzione dell’anzianità di servizio;

– la presenza del tutor in azienda;

– il divieto per le parti di recedere dal contratto durante il periodo di formazione in assenza di una giusta causa o di un giustificato motivo;

– la possibilità delle parti di recedere dal contratto con preavviso decorrente dal termine del periodo di formazione ai sensi dell’art. 2118 del cod.civ.

c) estensione delle norme sulla previdenza (art. 2, co. 2) per quanto riguarda:

– assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;

– assicurazione contro le malattie;

– assicurazione contro l’invalidità e vecchiaia;

– maternità;

– assegni familiari

d) circa le varie tipologie di apprendistato, l’accordo ha precisato alcuni aspetti:

apprendistato per la qualifica o per diploma professionale: è ammesso in tutti i settori di attività per soggetti che abbiano compiuto quindici anni e fino al compimento del venticinquesimo anno di età. La durata del contratto è determinata in considerazione della qualifica o del diploma da conseguire e non può in ogni caso essere superiore a tre anni ovvero quattro nel caso di diploma quadriennale regionale. La regolamentazione dei profili formativi è rimessa alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano, previo accordo in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano.

apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere: è ammesso in tutti i settori di attività, pubblici o privati, per il conseguimento di una qualifica professionale a fini contrattuali per soggetti di età compresa tra i diciotto anni e i ventinove anni. Per i soggetti in possesso di una qualifica professionale, invece, il contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere può essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno di età. La durata, anche minima, è determinata dagli accordi interconfederali e dai contratti collettivi, e comunque la durata massima non può essere superiore a tre anni, ovvero cinque per le figure professionali dell’artigianato individuate dalla contrattazione collettiva di riferimento.

apprendistato di alta formazione e di ricerca: è ammesso in tutti i settori di attività, pubblici o privati, per attività di ricerca, per il conseguimento di un diploma di istruzione secondaria superiore, di titoli di studio universitari e della alta formazione, compresi i dottorati di ricerca, per la specializzazione tecnica di cui all’art. 69 della legge 144/99 (in materia di istruzione e formazione tecnica superiore), con particolare riferimento ai diplomi relativi ai percorsi di specializzazione tecnologica degli istituti tecnici superiori di cui all’art. 7 del D.P.C.M. 25/1/2008 (Linee guida per la riorganizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli istituti tecnici superiori), nonché per il praticantato per l’accesso alle professioni ordinistiche o per esperienze professionali i soggetti di età compresa tra i diciotto anni e i ventinove anni. Per soggetti in possesso di una qualifica professionale conseguita ai sensi del D.Lgs. n. 226/05 (Norme in materia di istruzione secondaria), il contratto di apprendistato di alta formazione può essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno di età. La regolamentazione e la durata del periodo di apprendistato è rimessa alle Regioni, per i soli profili che attengono alla formazione, in accordo con le associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente piè rappresentative sul piano nazionale, le università, gli istituti tecnici e professionali e altre istituzioni formative o di ricerca comprese quelle in possesso di riconoscimento istituzionale di rilevanza nazionale o regionale e aventi come oggetto la promozione delle attività imprenditoriali, del lavoro, della formazione, della innovazione e del trasferimento tecnologico.

Il testo dell’accordo è consultabile integralmente su:

http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/6ABDC2D5-4DD2-4631-99CB-903CCD03756C/0/TestoUnicoApprendistato.pdf

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