L’INPS, con la circolare n. 87 del 18 giugno 2021, fornisce chiarimenti sullo sgravio contributivo integrale per le assunzioni con contratto di apprendistato (per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, detto anche apprendistato di primo livello) in favore dei datori di lavoro che assumono alle proprie dipendenze un numero di lavoratori pari o inferiore a nove previsto dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160.
La circolare riassume la normativa del contratto di apprendistato di primo livello, il regime contributivo applicabile alle assunzioni, le condizioni per l’applicazione dello sgravio e fornisce le istruzioni per la compilazione del flusso UNIEMENS. Evidenziamo in particolare che lo sgravio trova applicazione qualora ricorrano le seguenti condizioni:
Lo sgravio comporta per i primi 36 mesi di contratto di apprendistato l’azzeramento dell’aliquota contributiva a carico del datore di lavoro prevista dall’articolo 1, comma 773, quinto periodo, della legge n. 296/2006 e si applica per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto. Per gli anni di contratto successivi al terzo, invece, resta ferma l’aliquota contributiva del 10%.
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