Il Ministero del Lavoro, con risposta a interpello del 14 giugno 2012, n. 16, fornisce alcuni importanti chiarimenti circa due aspetti relativi al contratto di apprendistato e cioè circa l’obbligatorietà del parere di conformità degli Enti bilaterali del piano formativo individuale (PFI) e circa la legittimità di recesso da parte del datore di lavoro in caso di maternità, matrimonio ed assenze per malattia ed infortunio.
Piano formativo individuale dell’apprendista: l’obbligo di sottoporre il PFI al parere di conformità degli Enti bilaterali sorge soltanto se previsto dalla contrattazione collettiva o dalla legislazione regionale (o provinciale, per le provincie di Trento e Bolzano). L’obbligo non sussiste invece per il datore di lavoro noniscritto alle organizzazioni sindacali stipulanti il contratto collettivo applicato (salvo, per i contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, nel caso in cui sia previsto dalla legislazione regionale. Rimarrebbe in ogni caso escluso l’obbligo di iscriversi all’Ente bilaterale).
Va peraltro evidenziato che il Ministero, ritenendo che il parere dell’ente rappresenti comunque una garanzia della corretta predisposizione del PFI, raccomanda al personale ispettivo di concentrare prioritariamente l’attenzione proprio nei confronti di quei contratti di apprendistato e di quei PFI che non sono stati sottoposti alle valutazioni dell’Ente bilaterale di riferimento.
Licenziamento dell’apprendista: il Ministero precisa che le cause di nullità del licenziamento previste per legge, come nei casi in cui sussiste il divieto di licenziamento per maternità (dall’inizio della gravidanza e fino all’anno del bambino, ex art. 54, D.Lgs. n. 151/2001) e per causa di matrimonio (dal giorno delle pubblicazioni di matrimonio e fino ad un anno dalla celebrazione, ex art. 35, D.Lgs. n. 198/2006) e le disposizioni limitatrici del licenziamento in costanza di malattia ed infortunio, si applicano anche agli apprendisti.
Tuttavia, al termine del periodo di divieto il datore di lavoro può legittimamente esercitare il diritto di recesso previsto dall’art. 2, comma 1, lett. m), D.Lgs. n. 167/2011, ma in tal caso il periodo di preavviso di cui all’art. 2118 c.c., dovrà decorrere dal termine dei periodi di divieto di licenziamento.
Il documento è disponibile sul sito: http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/D013E738-A644-4423-B97A-97F2E3181C7A/0/162012.pdf