Il 18 aprile 2012 Confindustria ed i sindacati dei lavoratori CGIL, CISL e UIL, hanno sottoscritto un accordo interconfederale, al fine di rendere operativo il nuovo apprendistato professionalizzante nel settore industria, così come disciplinato dal Decreto Legislativo del 14 settembre 2011, n. 167 (c.d. Testo Unico sull’apprendistato), che resta l’unica legge operativa in materia di apprendistato
L’accordo trova applicazione a quei contratti di apprendistato decorrenti dal 26 aprile 2012 e fornisce le seguenti istruzioni:
– viene demandato ai singoli contratti collettivi nazionali di categoria la definizione della durata del periodo di prova dei contratti di apprendistato;
– si potrà inquadrare l’apprendista fino a due livelli inferiori rispetto alla categoria spettante, in applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro, ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle, al conseguimento delle quali è finalizzato il contratto;
-il tutore o il referente aziendale, quale figura di riferimento per l’apprendista,
dovrà avere le seguenti caratteristiche:
– essere un soggetto inserito nell’organizzazione dell’impresa;
– essere in possesso di adeguata professionalità;
– essere indicato all’interno del piano formativo individuale;
– nel piano formativo individuale, le parti stipulanti il contratto di apprendistato (datore di lavoro ed apprendista) dovranno definire la formazione per l’acquisizione delle competenze tecnico professionali e specialistiche. Detta formazione dovrà essere coerente con la qualifica professionale ai fini contrattuali da conseguire ai sensi del sistema di inquadramento definito nel contratto collettivo applicato in azienda;
– la formazione per l’acquisizione delle competenze tecnico professionali e specialistiche non potrà essere inferiore ad ottanta ore medie annue e potrà essere svolta anche on the job ed in affiancamento. Nelle ottanta ore annue dovranno essere previste ore di formazione teorica iniziale relativa al rischio specifico, previsto dall’accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011;
– in attesa della piena operatività del libretto formativo del cittadino, la registrazione della formazione effettuata e della qualifica professionale ai fini contrattuali, acquisita ‘in itinere’ al rapporto di apprendistato, dovrà avvenire attraverso un form predisposto dalle organizzazioni datoriali e sindacali;
– gli standard professionali di riferimento debbono intendersi quelli risultanti dai sistemi di classificazione ed inquadramento del personale e/o dalle competenze professionali individuate dai contatti collettivi;
– il periodo di preavviso, in caso di mancata prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo formativo, è di quindici giorni;
– i contratti collettivi nazionali prevedono la durata del periodo formativo che, comunque, non potrà superare i tre anni. Laddove tali contatti prevedano un termine superiore, detto termine sarà riportato ai tre anni. Unica eccezione saranno i profili professionali equipollenti a quelli dell’artigianato che, così come indicato dal Ministero del Lavoro con l’interpello del 26 ottobre 2011, n. 40, potranno far arrivare la durata dell’apprendistato professionalizzante fino ai cinque anni. In questo caso, saranno i contratti collettivi che potranno individuare i profili professionali corrispondenti, per i quali verranno stabilite durate massime fino a cinque anni.
L’accordo termina fissando un nuovo incontro tra le parti firmatarie, nel momento in cui vi sarà l’entrata in vigore della riforma del mercato del lavoro che, in queste settimane, è al vaglio del Parlamento; ciò in considerazione del fatto che tra le modifiche previste dal disegno di legge vi sono alcune che attengono al contratto di apprendistato.
Il testo dell’accordo è consultabile su: http://www.dplmodena.it/Accordo-Apprend-Industria.pdf