Il Ministero del Lavoro, con circolare 21 gennaio 2013 n. 5, ha fornito vari chiarimenti circa le conseguenze della mancata formazione nei contratti di apprendistato. In estrema sintesi:
– il datore di lavoro che non ha rispettato l’obbligo di formare l’apprendista non è sanzionato nel caso in cui tale obbligo possa essere ancora adempiuto nel prosieguo del contratto (ad esempio, se il percorso di apprendistato è preventivato in tre anni e la violazione viene accertata durante il primo anno, è sempre possibile l’invito al datore a mettersi in regola con la formazione, perché l’obbligo può essere recuperato nei due anni successivi). Solo nei casi piè gravi e irreparabili, quando cioè non è possibile recuperare la mancata formazione, il datore di lavoro è tenuto a restituire, con la maggiorazione del 100%, la differenza tra i contributi agevolati dovuti per l’apprendistato e le aliquote normali dovute per l’ordinario rapporto subordinato.
– è possibile adottare provvedimenti di carattere sanzionatorio solo laddove, una volta disciplinati ed attivati i percorsi formativi da parte degli organismi esterni (ad esempio, le regioni), il datore di lavoro non ponga in essere tutti quegli adempimenti di carattere amministrativo volti a consentire il corretto svolgimento del percorso formativo.
La circolare del Ministero del Lavoro chiarisce anche i limiti numerici per l’assunzione di apprendisti: il datore di lavoro che non ha lavoratori specializzati può comunque assumere fino a tre apprendisti.
Infine, le società di somministrazione possono assumere apprendisti da inviare presso gli utilizzatori ma solo contratto a tempo indeterminato. Le previsioni contrattuali in contrasto con questa norma sono nulle.
La circolare è consultabile su: http://www.dplmodena.it/21-01-13MLcir5-2013_Appr.html