Il 24 febbraio 2009 il Parlamento ha approvato in via definitiva il Decreto Legge n. 207/2008 (c.d. decreto “mille proroghe”), con alcune importanti novità che riguardano il mondo del lavoro.Sono prorogati al 16 maggio 2009 alcuni termini in materia di sicurezza sul lavoro; in particolare:a) le comunicazioni all’INAIL o all’IPSEMA, in relazione alle rispettive competenze, a fini statistici e informativi, concernenti i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento e, a fini assicurativi, le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro superiore a tre giorni (art. 18, comma 1, lettera r, del D.L.vo n. 81/2008);b) il divieto delle visite mediche preassuntive da parte del medico competente (art. 41, comma 3, lettera a, del D.L.vo n. 81/2008);c) la valutazione dei rischi sullo stress lavoro – correlato e la data certa del documento di valutazione dei rischi (art. 306, comma 2, del D.L.vo n. 81/2008, con riferimento alle disposizioni previste dall’art. 28, commi 1 e 2).Sempre in tema di sicurezza, slitta, invece, al 15 maggio 2010 il termine per emanare i c.d. “decreti attuativi nei settori speciali”, di cui all’art. 3, comma 2, secondo periodo, del D.L.vo n. 81/2000.
In materia previdenziale, poi, ai fini della liquidazione delle prestazioni previdenziali collegate ad un reddito, è previsto l’obbligo della comunicazione agli Istituti previdenziali interessati dei dati reddituali entro il 30 giugno di ogni anno, pena la sospensione del trattamento.