Con sentenza del 24 novembre 2009 (edita solo da qualche giorno), il Tribunale di Bolzano ha affermato che la normativa sulla mobilità di cui alla L. 223/91 introduce un’ipotesi di assunzione a tempo determinato ulteriore rispetto ai casi contemplati dalla disciplina sul contratto a termine (D. Lgs. 368/2001). Il che significherebbe che se si assumesse un lavoratore a tempo determinato dalle liste di mobilità, non occorrerebbe alcuna causale specifica. È però necessario utilizzare il principio con prudenza ed appare sempre preferibile che anche in caso di assunzione a termine di un lavoratore in mobilità vi siano (e siano specificate per iscritto nel contratto) le ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo che determinano il ricorso al contratto a tempo determinato.Infatti, nel 2006 il Tribunale di Milano aveva statuito che l’assunzione di lavoratori in mobilità determinava soltanto benefici contributivi a vantaggio del datore di lavoro, ferma la necessaria ricorrenza dei requisiti oggettivi di cui alla normativa sul contratto a tempo determinato.