26 Luglio 2023
Assunzioni a tempo indeterminato di “NEET” – Incentivi | ADLABOR
L’INPS, con la circolare n. 68 del 21 luglio 2023, a seguito dell’emanazione del decreto ANPAL n. 189 del 19 luglio 2023 di ripartizione base regionale delle risorse, fornisce le indicazioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi all’incentivo per le assunzioni a tempo indeterminato di “NEET” (Not -engaged in- Education, Employment or Training) effettuate dal 1° giugno 2023 al 31 dicembre 2023, introdotto dall’articolo 27 del decreto-legge n. 48/2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 85/2023.
Il modulo di istanza on-line “NEET23”, mediante il quale sarà possibile prenotare le risorse destinate a finanziare l’incentivo in trattazione sarà reso disponibile sul portale istituzionale www.inps.it a partire dal 31 luglio 2023.
Segnaliamo in particolare che l’incentivo:
- può essere utilizzato solo dai datori di lavoro privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore, ivi compresi i datori di lavoro del settore agricolo;
- spetta per le nuove assunzioni di giovani che non abbiano compiuto trenta anni di età e che risultino aderenti al Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani effettuate dal 1° giugno 2023 al 31 dicembre 2023. l requisito anagrafico si intende rispettato qualora il lavoratore, alla data dell’assunzione, abbia un’età inferiore o uguale a 29 anni e 364 giorni; non lavori (la mancata titolarità di un rapporto di lavoro deve sussistere al momento dell’assunzione) e non sia inserito in corsi di studi o di formazione («NEET»);
- spetta per le assunzioni effettuate nell’intero territorio nazionale con contratto a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione e per il contratto di apprendistato professionalizzante;
- è pari al 60% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali e spetta per una durata massima di 12 mesi;
- è subordinato al rispetto dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione; al rispetto delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e dell’assicurazione obbligatoria dei lavoratori; alla realizzazione dell’incremento netto dell’occupazione, rispetto alla media della forza occupata nell’anno precedente l’assunzione; al rispetto delle condizioni generali di compatibilità con il mercato interno, previste dall’articolo 32 e dal Capo I del Regolamento (UE) n. 651/2014 (e cioè che il datore di lavoro non rientri tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in conto bloccato, gli aiuti individuali definiti come illegali o incompatibili della Commissione europea e non sia un’impresa in difficoltà;
- è cumulabile con l’esonero cd. Under 36, nonché con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi, e comunque nel rispetto dei limiti massimi previsti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato. In caso di cumulo con altra misura, l’incentivo è riconosciuto nella misura del 20% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per ogni lavoratore “NEET” assunto.