La legge n. 92/2012, con l’art. 4, co. 72-76, ridimensiona la deducibilità dei costi relativi ai mezzi di trasporto non utilizzati in via esclusiva come beni strumentali da imprese e professionisti, modificando l’art. 164 del DPR 917/1986 (Testo unico delle imposte sui redditi).
In particolare, l’attuale misura di deducibilità, fissata al 40%, sarà ridotta al 27,5%.
Inoltre, anche per i veicoli aziendali dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta, la deducibilità passa dal 90% al 70%.
Tali disposizioni si applicano a partire dal periodo d’imposta 2013.
Non subisce, invece, alcuna modifica la percentuale di deducibilità dei costi relativa ai mezzi di trasporto utilizzati dagli agenti e dai rappresentanti di commercio (80%), alle auto strumentali e a quelle adibite ad uso pubblico (100%).
A decorrere dal 2012 scatterà, infine, una franchigia di euro 40 sulla deducibilità del contributo al Servizio sanitario nazionale, obbligatorio sull’assicurazione Rc auto.