L’Agenzia delle Entrate, con la risposta ad interpello n. 89/E dell’11 aprile 2024, risponde ad un quesito in merito al regime fiscale applicabile, ai fini Irpef, per i beni aziendali offerti in omaggio ai propri dipendenti. In estrema sintesi questi il quesito dell’Azienda e la risposta dell’Agenzia delle Entrate
Il quesito: “Si chiede di sapere se, in considerazione del prevalente interesse datoriale, i descritti beni (bevanda caffè giornaliera e sacchetto di caffè mensile, N.d.R) erogati ai dipendenti possano considerarsi irrilevanti ai fini della determinazione del reddito di lavoro dipendente ai sensi dell’articolo 51 del Testo Unico delle Imposte Dirette (TUIR).”
La risposta: “Qualora il valore dei beni assegnati dall’Istante ai propri dipendenti, superi il limite previsto dal comma 3 dell’articolo 51 del TUIR (“Non concorre a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore nel periodo d’imposta a lire 500.000 –pari ad Euro 258,23, N.d.R.-; se il predetto valore è superiore al citato limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito.”), lo stesso costituisce reddito di lavoro dipendente concorrendo alla relativa formazione quale bene in natura determinato ai sensi del comma 3 dell’articolo 9 del TUIR.”