Premesso che il bonus asilo nido, per espressa previsione di legge, non è cumulabile con la detrazione d’imposta prevista per le spese per la frequenza di asili nido; L’Agenzia delle Entrate, con risposta ad interpello n. 164 del 28 dicembre 2018, rispondendo ad un quesito in merito alla cumulabilità del contributo del cd “Bonus asilo nido” e le erogazioni a titolo di welfare aziendale ha precisato che non concorrono a formare il reddito imponibile del lavoratore soltanto le somme relative alla differenza tra l’importo del rimborso erogato datore di lavoro e quello relativo al contributo erogato dall’INPS.
Ad analoghe conclusioni perviene l’Agenzia delle Entrate anche qualora il rimborso delle spese per la frequenza dell’asilo nido sia corrisposto in sostituzione del premio di risultato, erogato ex art. 1, commi 182-189, della legge n. 208/2015.
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