08 Gennaio 2020
Bonus formazione 2020
Le agevolazioni per le spese di formazione del personale per l’anno 2020
La Legge 160/2019 (Legge di bilancio 2020) è intervenuta in materia di agevolazioni per le spese di formazione del personale sostenute nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019. In estrema sintesi, queste le novità:
- il credito d’imposta previsto dall’articolo 1, commi 46-56, della legge 205/2017, per le spese di formazione del personale dipendente (cioè il personale in forza con un rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, compresi gli apprendisti); finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale viene riconosciuto anche alle spese di formazione sostenute nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 nei seguenti misure percentuali e importi massimi (art. 1, commi 210 211 e 214):
- per le piccole imprese: in misura pari al 50% delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 300.000 euro;
- per le medie imprese: in misura pari al 40% per cento delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 250.000 euro;
- per le grandi imprese: in misura pari al 30% per cento delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 250.000 euro;
- per tutte le imprese, fermi restando i limiti massimi annuali, al 60% nel caso in cui i destinatari delle attività di formazione ammissibili rientrino nelle categorie dei lavoratori dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati, come definite dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 17 ottobre 2017.
- per poter fruire del credito d’imposta le imprese che vorranno avvalersi del credito d’imposta dovranno (art. 1, comma 212):
- essere in regola con le normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro;
- aver ottemperato agli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori;
- non essere oggetto di sanzioni interdittive;
- non trovarsi in una delle situazioni di difficoltà, così come dettagliatamente indicate dall’articolo 2, punto 18), del regolamento (UE) n. 651/2014
- effettuare una comunicazione al Ministero dello sviluppo economico. Con apposito decreto direttoriale del Ministero dello sviluppo economico sono stabiliti il modello, il contenuto, le modalità e i termini di invio della comunicazione.
- nel caso in cui le attività di formazione siano erogate da soggetti esterni all’impresa, si considerano ammissibili al credito d’imposta anche le attività affidate agli Istituti tecnici superiori.
- ai fini del riconoscimento del credito d’imposta non sarà più necessario disciplinare espressamente lo svolgimento delle attività di formazione in contratti collettivi aziendali o territoriali, con successivo loro deposito presso l’Ispettorato territoriale del lavoro competente, come era invece previsto dalla precedente normativa (art. 1, comma 215).
Per la completa operatività della nuova disciplina sarà necessario attendere l’emanazione e pubblicazione sia del decreto ministeriale previsto dal comma 214 sia delle circolari dell’INPS e dell’Agenzia delle Entrate.
Per consultare il Decreto ministeriale 17 ottobre 2017, clicca qui:
https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2017/DM-17-ottobre-2017.pdf
Per consultare il Regolamento UE 651/2014, clicca qui:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0651&from=IT