22 Novembre 2024
Bonus Natale – Platea dei lavoratori interessati | ADLABOR
L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 22/E del 19 novembre 2024, dopo le modifiche apportate al cd. Bonus Natale da parte dell’articolo 2, del Decreto Legge n. 167/2024, ha aggiornato le istruzioni a suo tempo fornite con la circolare n. 19/E/2024.
La novità principale riguarda l’ambito soggettivo di applicazione della norma, in quanto il legislatore ha previsto un ampliamento della platea dei beneficiari. Si prevede, infatti, che il bonus spetta, fermi restando gli altri requisiti (reddito complessivo e capienza fiscale), al lavoratore dipendente che ha almeno un figlio a carico, anche se nato fuori del matrimonio riconosciuto, adottivo, affiliato o affidato.
In particolare, per poter beneficiare del Bonus Natale, sarà necessario che:
- vi sia specifica richiesta del lavoratore al datore di lavoro tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale attesterà la sussistenza dei requisiti reddituali e familiari. Se nel corso del 2024 il lavoratore ha avuto più rapporti di lavoro, la domanda deve essere presentata all’ultimo datore (quello che, di fatto, erogherà il Bonus con la tredicesima mensilità) e dovranno essere allegate all’istanza le certificazioni reddituali dei precedenti rapporti di lavoro;
- il reddito complessivo nell’anno di imposta 2024 non deve superare 28.000,00 euro. Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 19/E, ha specificato che il suddetto reddito complessivo è determinato tenendo conto dei redditi assoggettati a cedolare secca; dei redditi assoggettati a imposta sostitutiva in applicazione del regime forfetario per gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni; della quota di agevolazione ACE (aiuto alla crescita economica) ai sensi dell’art. 1 del D.L. n. 201/2011; delle mance corrisposte, a titolo di liberalità, dai clienti di strutture alberghiere e degli esercizi di somministrazione di pasti e bevande, assoggettate a imposta sostitutiva ai sensi dell’art. 1, commi 58 e ss., della Legge n. 197/2022; della quota di reddito esente da imposte in forza dei regimi fiscali agevolati riconosciuti ai ricercatori residenti all’estero che rientrano in Italia e ai lavoratori impatriati. Nel reddito complessivo non rientra, invece, quello derivante dall’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze;
- il lavoratore / la lavoratrice deve avere almeno un figlio fiscalmente a carico. Il bonus non spetta “al lavoratore dipendente coniugato o convivente il cui coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, o convivente sia beneficiario della stessa indennità”;
- l’imposta lorda determinata sui redditi di lavoro dipendente deve essere di importo superiore a quello della detrazione da lavoro spettante (c.d. capienza fiscale);
Il Bonus Natale, pari all’importo massimo di 100,00 euro netti, sarà erogato unitamente alla tredicesima mensilità e non concorrerà alla formazione del reddito da lavoro dipendente, né ai fini fiscali né previdenziali, e sarà da riproporzionare in funzione della durata del rapporto di lavoro nel corso dell’anno 2024;
Il datore di lavoro, in qualità di sostituto d’imposta, potrà compensare il credito maturato con il mod. F24 e inoltre dovrà verificare, in sede di conguaglio, l’effettivo diritto del lavoratore/della lavoratrice a percepire il Bonus Natale. Qualora lo stesso risulti non spettante, il datore di lavoro provvederà al relativo recupero.