28 Agosto 2017
Buoni pasto – regole per l’utilizzazione
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 186 del 10 agosto 2017 il Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico 7 giugno 2017 n. 122, che contiene le regole per l’utilizzo e la commercializzazione dei c.d. buoni pasto.Il Decreto, che entrerà in vigore il 9 settembre 2017, fornisce indicazioni concernenti in particolare:
- le definizioni di vari aspetti legati a questa forma di servizio (da quella del buono pasto a quella di servizio sostitutivo di mensa; da quella di cliente a quella di titolare, e così via);
- gli esercizi presso i quali può essere erogato il servizio sostitutivo di mensa reso a mezzo dei buoni pasto (bar, ristoranti, trattorie, esercizi ambulanti, supermercati, con l’inserimento anche di esercizi al dettaglio che vendono prodotti alimentari, agriturismi ed ittici turismi);
- le caratteristiche dei buoni pasto, sia per quelli cartacei sia per quelli in forma elettronica;
- il contenuto degli accordi stipulati tra le società di emissione dei buoni stessi e i titolari degli esercizi convenzionabili.
Evidenziamo che i buoni pasto possono essere utilizzati esclusivamente:
- dai prestatori di lavoro subordinato, a tempo pieno o parziale, anche quando l’orario di lavoro non preveda una pausa per il pasto;
- da coloro che hanno instaurato con il cliente un rapporto di collaborazione anche non subordinato.
Tra le novità previste c’è la possibilità di utilizzo cumulativo dei buoni pasto fino a un massimo di otto. I buoni non danno diritto a resto e non possono essere convertiti in denaro; tale disposizione vale sia per i buoni cartacei sia per quelli in forma elettronica.
Sui buoni è inserita la dicitura «Il buono pasto non è cedibile, né cumulabile oltre il limite di otto buoni, né commercializzabile o convertibile in denaro; può essere utilizzato solo se datato e sottoscritto dal titolare».
Il testo del Decreto è consultabile su:
http://www.adlabor.it/normativa/buoni-pasto/buoni-pasto-decreto-del-ministero-dello-sviluppo-economico-7-giugno-2017-n-122/