La Corte di Cassazione, con ordinanza 28 luglio 2020, n. 16135, confermando le sentenze dei Giudici di merito, ha ritenuto che i buoni pasto non costituiscano un elemento della retribuzione normale, ma siano un’agevolazione di carattere assistenziale.
Di conseguenza, in assenza di un accordo sindacale (ma anche individuale) che consideri l’erogazione di tale beneficio un obbligo per il datore di lavoro, il beneficio stesso può essere unilateralmente revocato anche se la sua erogazione è stata effettuata come “prassi” per significativi periodi di tempo.
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