06 Marzo 2017
Call center: comunicazioni obbligatorie
Il Garante per la protezione dei dati personali ha pubblicato, sul proprio sito internet, una nota informativa circa le modalità di effettuazione delle comunicazioni obbligatorie concernenti le attività di call center, in base alle nuove disposizioni normative previste dall’art. 1, comma 243, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e riferite in particolare:
- all’obbligo delle società che, direttamente o a mezzo di terzi, intendono affidare l’attività di call center fuori dal territorio nazionale in un Paese che non è membro dell’Unione europea, debbono darne comunicazione, almeno trenta giorni prima del trasferimento, al Ministero del lavoro e all’Ispettorato nazionale del lavoro indicando i lavoratori coinvolti; al Ministero dello sviluppo economico, indicando le numerazioni telefoniche messe a disposizione del pubblico e utilizzate per i servizi delocalizzati; al Garante per la protezione dei dati personali, indicando le misure adottate per garantire il rispetto della legislazione nazionale, e in particolare delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali. Per le società che avevano delocalizzato l’attività di call center, antecedentemente alla data di entrata in vigore della Legge 232/016, l’obbligo di comunicazione deve essere rispettato entro il 1° marzo 2017.
- all’impossibilità per le società di call center che delocalizzano la loro attività in un Paese che non è membro dell’Unione europea di poter usufruire di qualsiasi beneficio, anche fiscale o previdenziale.
- all’obbligo di qualunque operatore economico che si avvale di servizi di call center di comunicare, su richiesta del Ministero del lavoro, del Ministero dello sviluppo economico o del Garante per la protezione dei dati personali, entro dieci giorni dalla richiesta, la localizzazione del call center destinatario della chiamata o dal quale origina la stessa. Il mancato rispetto di tale obbligo comporta la sanzione amministrativa pecuniaria pari a 50.000 euro per ogni violazione.
- per le società che svolgono attività di call center, evidenziamo che, in caso di omessa o tardiva comunicazione al Ministero del lavoro o all’Ispettorato nazionale del lavoro o al Ministero dello sviluppo economico è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria pari a 150.000 euro, mentre per tardiva comunicazione al Garante privacy la sanzione amministrativa pecuniaria è pari a 10.000 euro per ciascun giorno di ritardo.
- qualunque operatore economico che si avvale di servizi di call center è tenuto a comunicare, su richiesta del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dello sviluppo economico o del Garante per la protezione dei dati personali, entro dieci giorni dalla richiesta, la localizzazione del call center destinatario della chiamata o dal quale origina la stessa. Il mancato rispetto delle disposizioni del presente comma comporta la sanzione amministrativa pecuniaria pari a 50.000 euro per ogni violazione (punto 9 del comma 243).
Alla nota sono allegati due modelli volti ad agevolare l’assolvimento degli obblighi comunicativi diretti all’Autorità Garante.
Per consultare la nota, clicca qui
http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/6029202