Il nuovo testo del terzo comma è il seguente:
“3. L’acquisizione del personale già impiegato nell’appalto a seguito di subentro di nuovo appaltatore dotato di propria struttura organizzativa e operativa, in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto d’appalto, ove siano presenti elementi di discontinuità che determinano una specifica identità di impresa, non costituisce trasferimento d’azienda o di parte d’azienda.”
Rispetto al testo precedente è stata introdotta la frase “ove siano presenti elementi di discontinuità che determinano una specifica identità di impresa”.
Tale nuova formulazione lascerebbe intendere che, in caso di cambio d’appalto, ove la contrattazione collettiva, la legge o lo stesso capitolato d’appalto prevedano l’obbligo di assumere il personale già in forza presso il precedente appaltatore, si potrebbe configurare un trasferimento d’azienda ove non sussistano specifici requisiti e cioè:
La mancata sussistenza dei requisiti sopra indicati, stante la lettera della legge, configurerebbe un trasferimento di ramo d’azienda che obbligherebbe il nuovo appaltatore, ex art. 2112 Cod. civ., ad attivare preventivamente una procedura sindacale ed a subentrare nei rapporti di lavoro sussistenti in capo al datore di lavoro cedente senza soluzione di continuità.
Garantendo, inoltre, il mantenimento dei diritti acquisiti dal personale trasferito e l’applicazione dei trattamenti economici e normativi previsti dai contratti collettivi in vigore presso il cedente, fino alla loro scadenza, salvo che siano sostituiti da altri contratti collettivi dello stesso livello.
La genericità della dizione legislativa potrebbe consentire un’interpretazione ampia, imponendo le procedure per i trasferimenti d’azienda, e la conseguente garanzia di continuità per i lavoratori, nella maggior parte dei casi anche perché non sono identificabili i concetti di elementi di discontinuità e di specifica identità di impresa.
Confidiamo che gli organi competenti emanino a breve delle circolari esplicative ma, in attesa , le procedure di cambio d’appalto dovranno essere seguite con particolare attenzione.
La nuova normativa entra in vigore il 23 luglio 2016
N.B. Il testo precedente del 3° comma era il seguente: “3. L’acquisizione del personale già impiegato nell’appalto a seguito di subentro di un nuovo appaltatore, in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto d’appalto, non costituisce trasferimento d’azienda o di parte d’azienda.“