05 Luglio 2016
Cassa integrazione guadagni ordinaria – Istruzioni INPS
L’Inps, con il messaggio n. 2908 del 1° luglio 2016, fornisce istruzioni operative concernenti le modalità di presentazione delle domande e di avvio dell’istruttoria per l’approvazione dei programmi di cassa integrazione salariale ordinaria (CIGO) a seguito dell’entrata in vigore del Decreto del Ministero del Lavoro n. 95442 del 15 aprile 2016, in G.U. n. 137 del 14 giugno 2016 (vedi nostra news del 18 maggio 2016).
Segnaliamo in particolare:
- competenza esclusiva delle sedi INPS riguardo la concessione della prestazione con la corrispondente soppressione delle Commissioni provinciali CIGO;
- l’individuazione di criteri univoci e standardizzati per la valutazione delle domande e riferiti in base a situazioni aziendali dovute ad eventi transitori e non imputabili all’impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali, ed a situazioni temporanee di mercato ;
- obbligo a carico delle aziende richiedenti di una relazione tecnica dettagliata, resa come dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, che fornisca gli elementi probatori indispensabili per la concessione. La relazione tecnica dettagliata deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’azienda o da suo delegato e inviata telematicamente;
- facoltà per l’azienda di supportare gli elementi oggettivi già contenuti ed elencati nella relazione obbligatoria, con ulteriore documentazione da allegare relativa, per esempio, alla solidità finanziaria dell’impresa o a report concernenti la situazione temporanea di crisi del settore, oppure alle nuove acquisizioni di ordini o alla partecipazione qualificata a gare di appalto, all’analisi delle ciclicità delle crisi e la CIGO già concessa. Per alcune casuali il decreto ministeriale prevede che alcuni attestati o documenti tecnici, come i bollettini meteo, siano obbligatoriamente allegati alle domande;
- facoltà in capo all’INPS di un supplemento istruttorio con richiesta di integrazione della documentazione ai fini procedimentali;
- necessità che il provvedimento di concessione o di reiezione totale o parziale della CIGO debba contenere una congrua motivazione, che menzioni gli elementi documentali e di fatto presi in considerazione e le ragioni del convincimento che hanno determinato l’INPS all’adozione del provvedimento, anche in relazione alla prevedibilità ex ante della ripresa dell’attività.
- la nuova disciplina si applica alle domande presentate dal 29 giugno 2016. Se le domande non sono corredate dalla relazione tecnica, obbligatoria nelle forme previste dal decreto ministeriale citato, le aziende dovranno procedere all’integrazione documentale. Per le domande presentate prima del 29 giugno, le Strutture dell’INPS territorialmente competenti continueranno ad osservare i precedenti criteri, come già espressamente indicato nella circolare INPS n. 7 del 2016 (vedi nostra news del 29 gennaio 2016).
Il citato messaggio INPS 2908/2016 contiene anche una serie di allegati (Fac-simili di relazioni tecniche e Tabella nuovi codici evento)
Per consultare il messaggio INPS 2908/2016 clicca qui
Per consultare la circolare INPS 7/2016 clicca qui
Per consultare il Decreto Ministeriale 95442/2016 clicca qui