06 Ottobre 2015
Cassa integrazione guadagni straordinaria e D.Lgs. 148/2015: prime indicazioni del Ministero del Lavoro
Con circolare n. 24 del 5 ottobre 2015 il Ministero del lavoro fornisce prime indicazioni operative circa la nuova disciplina della CIGS.
In particolare ed in estrema sintesi, le indicazioni concernono: decorrenza delle nuove normative, lavoratori e datori di lavoro interessati, causali d’intervento, durata e procedure per la concessione, contribuzione addizionale
- Decorrenza delle nuove normative: si applicano per le richieste presentate a partire dal 24 settembre 2015;
- Lavoratori interessati: quelli in forza con contratto di lavoro subordinato (compresi quelli con contratto di apprendistato professionalizzante ed esclusi dirigenti, lavoratori a domicilio ed altri tipi di apprendisti) che abbiano alla data della richiesta di intervento almeno 90 giorni di effettivo lavoro (sono equiparati al lavoro effettivo le assenza per ferie, festività, maternità obbligatoria ed infortuni sul lavoro);
- Datori di lavoro interessati: industriali ed artigiani di vari settori merceologici con piè di 15 dipendenti mediamente nel semestre precedente la richiesta; commerciali di vari settori di attività con piè di 50 dipendenti mediamente nel semestre precedente la richiesta; imprese del trasporto aereo e dei servizi aeroportuali senza limiti dimensionali; partiti politici
- Causali d’intervento: solo per riorganizzazione aziendale (che comprende anche ristrutturazione e conversione), crisi aziendale (tranne i casi di cessazione dell’attività) e contratti di solidarietà. Dal 1° gennaio 2016 saranno esclusi i casi di ricorso a procedure concorsuali (fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria);
- Durata massima: 24 mesi in un quinquennio mobile (se vi sono stati contratti di solidarietà la durata massima può arrivare a 36 mesi) e 30 mesi per le imprese del settore edile ed affini.
- Procedure: l’impresa che intende chiedere l’intervento della CIGS dovrà prima effettuare una consultazione sindacale, quindi entro i 7 giorni successivi alla consultazione (o alla firma dell’eventuale accordo) presentare la domanda, corredata da una serie di informazioni concernenti i lavoratori in forza e quelli interessati alla CIGS. L’intervento della CIGS, se la richiesta sarà accolta, decorrerà non prima del 30° giorno successivo alla data della presentazione della richiesta.
- Contribuzione addizionale: a carico delle imprese che presentano domanda di integrazione salariale e’ stabilito un contributo addizionale, calcolato in percentuale sulla retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, in misura pari al 9% per uno o piu’ interventi concessi sino a un limite complessivo di 52 settimane in un quinquennio mobile; al 12% oltre le 52 settimane e sino a 104 settimane in un quinquennio mobile; al 15% oltre le 104 settimane in un quinquennio mobile.
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