Il Ministero del Lavoro ha pubblicato sul proprio sito il Decreto Ministeriale n. 95442 del 15 aprile 2016, con il quale ha definito i criteri per l’approvazione dei programmi di Cassa integrazione guadagni Ordinaria (CIGO), ai sensi dell’art. 16, co. 2, del D.Lgs. n. 148/2015. Il decreto fornisce indicazioni relativamente all’esame delle domande e disciplina le singole fattispecie che integrano le causali di intervento della CIGO ed in particolare stabilisce che:
• le causali per la concessione dell’integrazione salariale ordinaria sono, dal 1° gennaio 2016, soltanto le situazioni aziendali dovute ad eventi transitori e non imputabili all’impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali e le situazioni temporanee di mercato. A titolo esemplificativo il decreto indica:
– mancanza di lavoro o di commesse;
– crisi di mercato
– fine cantiere, fine lavoro e perizia di variante
– mancanza di materie prime e componenti
– eventi meteorologici, comprese le alluvioni
– sciopero di un reparto o di altra impresa collegata
– incendi, sismi, crolli, mancanza di energia elettrica (non dolosi)
– impraticabilità dei locali, anche per ordine della Pubblica Autorità
– guasti ai macchinari
– interventi di manutenzione urgente e straordinaria
• transitorietà e temporaneità dell’evento sussistono quando è prevedibile, al momento della presentazione della domanda di CIGO, che l’impresa possa riprendere l’attività;
• la non imputabilità all’impresa ed ai lavoratori consiste nell’involontarietà e nella non riconducibilità della situazione ad imperizia o negligenza.
La concessione della CIGO può essere compatibile con un contratto di solidarietà già esistente.
Per consultare il decreto clicca qui:
http://www.dottrinalavoro.it/wp-content/uploads/2016/05/Decreto-Ministeriale-15-aprile-n-95442.pdf