26 Gennaio 2016
Cassa integrazione ordinaria: precisazioni INPS
L’INPS, con circolare n.7 del 20 gennaio 2016, ha fornito chiarimenti e istruzioni operative sulla concessione delle integrazioni salariali ordinarie. In particolare, la circolare precisa che:
- dal 1° gennaio 2016 l’esclusiva competenza circa la definizione delle istanze di Cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO) spetta al Direttore della Sede INPS territorialmente competente. Pertanto, secondo quanto disposto dall’art.16 del D.Lgs. 148/2015, le domande di CIGO dovranno essere inviate alle Strutture territoriali INPS competenti in base alla localizzazione dell’unità produttiva per cui il trattamento salariale è richiesto;
- il concetto di “unità produttiva” è legato al requisito della autonomia organizzativa (nel settore dell’edilizia e affini, per la qualificazione dei cantieri come “unità produttiva”, è richiesta la costituzione e il mantenimento degli stessi in esecuzione di un contratto d’appalto con durata minima di almeno sei mesi);
- l’istanza di CIG ordinaria la struttura territorialmente competente alla concessione è individuata in base ai seguenti criteri:
- se l’unità produttiva è ubicata nella medesima provincia dove è iscritta l’Azienda, la sede INPS territorialmente competente a ricevere la domanda è quella presso cui è iscritta l’Azienda;
- se l’unità produttiva è ubicata in una provincia diversa da quella dove è iscritta l’Azienda, la sede INPS territorialmente competente a ricevere la domanda è quella presso cui è ubicata l’unità produttiva. Nel caso in cui l’unità produttiva, oltre ad essere “fuori provincia” rispetto alla sede INPS presso cui è iscritta l’azienda di riferimento, è ubicata in un’Area Metropolitana o in una Provincia con almeno una Agenzia INPS complessa, la sede territorialmente competente a ricevere la domanda è rispettivamente la Direzione metropolitana o la Direzione provinciale, a prescindere dalla circoscrizione territoriale in cui è ubicata tale unità produttiva;
- se il cantiere non è qualificabile come unità produttiva, la sede INPS territorialmente competente a ricevere la domanda è quella presso cui è iscritta l’Azienda.
L’Istituto precisa che la nuova competenza viene esercitata anche su tutte le domande giacenti in quanto non definite nel 2015 indipendentemente dal fatto che siano riconducibili alla vecchia o nuova disciplina e che le domande già prese in carico da una Sede saranno definite dalla Sede stessa.
Per consultare la circolare, clicca qui
http://assolavoro.eu/uploads/2016/inps_circolare_numero_7_del_20-01-2016.pdf