E’ stato emanato il decreto legge 16 giugno 2020 n. 52 contenente ulteriori misure urgenti in materia di trattamento di integrazione salariale, nonché proroga di termini in materia di reddito di emergenza e di emersione di rapporti di lavoro. Il provvedimento entra in vigore il 17 giugno 2020.
Segnaliamo in particolare:
Cassa integrazione guadagni: la possibilità, riservata esclusivamente per i datori di lavoro che abbiano interamente fruito del periodo di CIG di quattordici settimane, di usufruire di ulteriori quattro settimane di CIG anche per periodi decorrenti antecedentemente al 1° settembre 2020, ferma restando la durata massima di diciotto settimane.
Le domande dovranno, di norma, essere presentate, a pena di decadenza entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa, ma per le domande riferite a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa che hanno avuto inizio nel periodo ricompreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020, il termine è fissato, a pena di decadenza, al 15 luglio 2020.
In caso di errori nella presentazione delle domande, indipendentemente dal periodo di riferimento, i datori di lavoro, possono presentare la domanda nelle modalità corrette entro trenta giorni dalla comunicazione dell’errore nella precedente istanza da parte dell’amministrazione di riferimento e comunque entro trenta giorni dalla data del 17 giugno 2020.
In caso di pagamento diretto dell’integrazione salariale da parte dell’Inps, il datore di lavoro è obbligato ad inviare all’Istituto tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell’integrazione salariale:
Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.
Reddito di emergenza: le domande possono essere presentate entro il 31 luglio 2020.
Emersione di rapporti di lavoro irregolare e di rilascio di permesso di soggiorno temporaneo: le domande di emersione di rapporti di lavoro e di rilascio di permesso di soggiorno temporaneo possono essere presentate entro il 15 agosto 2020.
Per consultare il testo del decreto, clicca qui: https://www.adlabor.it/normativa/emergenze/d-l-52-2020-ulteriori-misure-urgenti-in-materia-di-trattamento-di-integrazione-salariale-nonche-proroga-di-termini-in-materia-di-reddito-di-emergenza-e-di-emersione-di-rapporti-di-lavoro/