20 Ottobre 2009 - Giurisprudenza
La Giurisprudenza di legittimità ritiene sufficiente, ai fini dell'indicazione delle mansioni in un patto di prova, il richiamo alle descrizioni (declaratorie, profili etc.) della contrattazione collettiva, utilizzando, però, la descrizione piè specifica. La Giurisprudenza di merito, tuttavia, ancorché l'orientamento non appaia condivisibile, si sta orientando a ritenere non sufficiente il semplice richiamo alle disposizioni collettive. È, quindi, consigliabile, in caso di assunzione con patto di prova, inserire nella relativa lettera una descrizione il piè possibile articolata della mansioni, onde evitare una declaratoria di nullità del patto di prova in caso di risoluzione del rapporto durante il periodo di prova.
16 Luglio 2009 - Giurisprudenza
La Legge n° 133 del 2008 aveva modificato la L. 368/01, relativa al contratto di lavoro a termine, introducendo l'art. 4-bis, che prevedeva che in caso di declaratoria di illegittimità di un contratto a tempo determinato, per violazione della disciplina sull'apposizione del termine, anche nell'ambito del trasporto aereo e dei servizi aeroportuali, nonché di quella sulle proroghe, l'indennizzo spettante al lavoratore fosse limitato da un minimo di 2,5 ad un massimo di 6 mensilità.Tale norma era applicabile ai soli giudizi già in corso al 22.08.2008.La Corte Costituzionale, con sentenza n° 214 del 8.07.2009, ha dichiarato costituzionalmente illegittima tale norma.
27 Maggio 2009 - Giurisprudenza
In caso di declaratoria di illegittimità di un licenziamento il datore di lavoro è tenuto a riconoscere al lavoratore le retribuzioni dalla data del licenziamento alla reintegra nel posto di lavoro, nonché la relativa contribuzione. La Cassazione con sentenza n° 7934 del 1.04.2009 ha ritenuto che il versamento, al momento della reintegrazione, dei contributi relativi alle retribuzioni spettanti al lavoratore, per il periodo dal licenziamento alla reintegra, non costituisce né evasione, né omissione contributiva, e quindi non può essere prevista alcuna sanzione per il ritardato versamento.
21 Aprile 2008 - Giurisprudenza
Il 16 aprile è stato pubblicato sul supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale il Decreto nr. 74/08 (attuativo dell'art. 35, commi da 28 a 34 del D.L. 223/06 convertito, con modificazioni, dalla L. 248/06) relativo alla documentazione che l'appaltatore deve chiedere al subappaltatore per sottrarsi alla responsabilità solidale prevista in materia di versamento delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali e assicurativi obbligatori, con riferimento ai contratti di appalto e subappalto di opere, forniture e servizi.In particolare, il decreto impone all'impresa subappaltatrice di attestare l'avvenuto versamento dei contributi previdenziali e assicurativi dei soggetti impiegati nell'esecuzione dell'opera o nella prestazione della fornitura o del servizio.Tale attestazione deve avvenire mediante il rilascio all'impresa appaltatrice di:1) Prospetto analitico, redatto in forma libera, che deve contenere il nominativo dei lavoratori impegnati nel subappalto, l'ammontare delle retribuzioni corrisposte a ciascun lavoratore, l'indicazione dell'aliquota contributiva applicata e relativi importi contributivi versati.2) Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) rilasciato dagli Istituti previdenziali successivamente alla data di ultimazione dei lavori o della fase dei lavori cui si riferisce il pagamento unitamente ad una dichiarazione secondo cui i versamenti attestati dal DURC sono riferiti anche ai soggetti impiegati nell'esecuzione dell'opera o nella prestazione della fornitura o del servizio affidati rientranti nella comunicazione in oggetto. L'attestazione deve, inoltre contenere la dichiarazione della subappaltatrice dell'avvenuto versamento delle ritenute fiscali in relazione ai soggetti impiegati nell'esecuzione dell'opera o nella prestazione della fornitura o del servizio, mediante il rilascio di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà e il rilascio del modello F24 corredato dalle ricevute di avvenuto versamento. La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dev'essere redatta in conformità del modello riportato nell'allegato 1 al decreto.
09 Aprile 2008 - Giurisprudenza
Obbligo del dipendente di ricevere comunicazioni e atti sul posto di lavoro
Le lettere di licenziamento e le altre comunicazioni aziendali sono atti unilaterali recettizi, per cui il dipendente deve riceverli o, se si rifiuta, vi è una presunzione che la comunicazione sia avvenuta e produca i relativi effetti.
Così si è espressa la Cassazione con la sentenza nr. 23061/07 che ha affermato l'obbligo del lavoratore di ricevere comunicazioni in dipendenza del potere direttivo e disciplinare cui è sottoposto.
In ogni caso, qualora il lavoratore si rifiuti di ricevere la comunicazione, gliene se ne può dare lettura con l'assistenza di testimoni