Interpretazioni

31 Marzo 2021 - Interpretazioni

Sconto applicato ai propri dipendenti – regime fiscale | Adlabor

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 221 del 29 marzo 2021, ha fornito chiarimenti in merito al regime fiscale dello sconto applicato ai propri dipendenti, dal datore di lavoro, con la concessione di una card.

Per l’Agenzia delle Entrate:

  • la legge (in particolare l’art. 51 del Testo unico delle imposte sui redditi) sancisce, quale principio base, l’onnicomprensività del reddito di lavoro dipendente, ovvero l’assoggettamento a tassazione, in generale, di tutto ciò che il lavoratore dipendente percepisce in relazione al rapporto di lavoro. L’ampia locuzione legislativa ricomprende, oltre alla retribuzione corrisposta in denaro, anche quei “vantaggi economici” che i lavoratori subordinati possono conseguire ad integrazione della stessa, come, ad esempio, i compensi in natura, consistenti in opere, servizi, prestazioni e beni, anche prodotti dallo stesso datore di lavoro;
  • la stessa norma citata prevede che, ai fini della determinazione del valore normale in denaro dei generi in natura prodotti dall’azienda e ceduti ai dipendenti, il valore è determinato in misura pari al prezzo mediamente praticato dalla stessa azienda nelle cessioni al grossista;
  • tale principio si applica anche nel caso in cui lo sconto sia riconosciuto al dipendente attraverso la ”card sconto“, dal momento che le caratteristiche della card, ovvero l’essere nominativa, non cedibile, utilizzabile esclusivamente dal dipendente e non cumulabile con iniziative analoghe adottate sul mercato, consentono di configurarla quale un mero strumento tecnico attraverso il quale viene consentita la fruizione dello sconto.

Per consultare la risposta ad interpello 221/2021, clicca qui:

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/0/Risposta_221_29.03.2021.pdf/8293f1d9-a33f-4708-2168-8a103f02d8a1

29 Marzo 2021 - Interpretazioni

Cassa integrazione -Istruzioni Inps su Dl 41/2021 (decreto Sostegni) | Adlabor

Il decreto sostegni (https://www.adlabor.it/normativa/emergenze/decreto-legge-22-marzo-2021-n-41-misure-urgenti-in-materia-di-sostegno-alle-imprese-e-agli-operatori-economici-di-lavoro-salute-e-servizi-territoriali-connesse-allemergenza-da-covid-19-adla/ ) ha introdotto ulteriori periodi di cassa integrazione per Covid 19. L’Inps ha emanato, con messaggio 1297 del 26/3/2021, le prime indicazioni sulla gestione di tali benefici.

Cassa integrazione ordinaria

In particolare l’articolo 8 prevede 13 settimane di cigo nel periodo dal 1 aprile 2021 al 30 giugno 2021. L’Inps ha chiarito che il datore di lavoro ha a disposizione complessivamente 25 settimane dal 1 gennaio al 30 giugno 2021 così articolate:

  • 12 settimane dal 1 gennaio al 31 marzo 2021
  • ulteriori 13 settimane dal 1 aprile al 30 giugno 2021.

Cassa integrazione in deroga e assegno ordinario

Il comma 2 dell’articolo 8 introduce 28 settimane di trattamento nel periodo dal 1 aprile  al 31 dicembre 2021. L’Inps ha chiarito il coordinamento di tale ultimo trattamento con quello previsto dalla legge di bilancio (178/2020) che prevedeva un periodo massimo di 12 settimane dal 1 gennaio al 30 giugno 2021. La circolare evidenzia che il nuovo periodo di trattamento di 28 settimane, introdotto dal decreto Sostegni, non prevede l’imputazione alle nuove 28 settimane dei periodi di integrazione richiesti autorizzati ai sensi della legge 170/2020, con la conseguenza che le nuove 28 settimane devono ritenersi aggiuntive a quelle introdotte dalla legge di bilancio.

La circolare conferma che i datori di lavoro hanno complessivamente a disposizione 40 settimane di trattamenti dal 1 gennaio al 31 dicembre 2021 tenendo però presente che il periodo di 12 settimane introdotta dalla legge di bilancio (170/2020) deve essere collocato entro e non oltre il 30 giugno 2021. Il messaggio riporta poi una serie di istruzioni operative. Per leggere il messaggio clicca qui (https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=%2fMessaggi%2fMessaggio%20numero%201297%20del%2026-03-2021.htm ).

25 Marzo 2021 - Interpretazioni

Tracciabilità della retribuzione – illecito amministrativo | Adlabor

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), con nota prot. n. 473 del 22 marzo 2021, fornisce un chiarimento in merito alla possibilità di applicare il regime sanzionatorio previsto dalla Legge n. 205/2017 nei casi di mancata esibizione, da parte del datore di lavoro, di documentazione attestante il pagamento della retribuzione con strumenti tracciabili, anche a fronte di dichiarazione del lavoratore che confermi di non essere stato pagato in contanti.

L’INL nella nota conferma inoltre le sue precedenti indicazioni (note n. 4538 del 22 maggio 2018, n. 5828 del 4 luglio 2018 e n. 7369 del 10 settembre 2018) in base alle quali:

  • la firma apposta dal lavoratore sulla busta paga non costituisce prova dell’avvenuto pagamento della retribuzione;
  • la dichiarazione del lavoratore che confermi di essere stato pagato con gli strumenti tracciabili non è rilevante ai fini dell’esclusione della responsabilità del datore di lavoro, in assenza della relativa prova ricavabile dalla tracciabilità intrinseca di tali mezzi di pagamento;
  • il datore di lavoro ha sia l’obbligo di conservazione della documentazione sia quello della loro esibizione agli organi di vigilanza;
  • resta salva, nelle ipotesi di dubbia corresponsione della retribuzione attraverso gli strumenti prescritti, la possibilità del personale ispettivo di effettuare verifiche presso gli Istituti di credito.

Per consultare la nota dell’INL, clicca qui:

https://www.ispettorato.gov.it/it-it/orientamentiispettivi/Documents/INL-nota-22-marzo-2021-sanzioni-tracciabilita-retribuzioni.pdf

24 Marzo 2021 - Interpretazioni

Contributi – Massimale – Accertamenti INPS | Adlabor

L'INPS ha avviato una campagna di recupero dei contributi pensionistici IVS, per i periodi dal 2015 in avanti, riguardante tutti i lavoratori dipendenti nei cui confronti è stata riscontrata una omissione contributiva legata all’errata applicazione del massimale contributivo ex art. 2 comma 18 L. 335/1995. In particolare l'INPS sta verificando la corretta applicazione del massimale contributivo da parte dei datori di lavoro, chiedendo il versamento dei contributi previdenziali sull'eccedenza rispetto al massimale la cui soglia, nel 2016, era fissata in euro 100.324,00. In una nota pubblicata sul sito adlabor.it abbiamo operato una analisi al riguardo e fornito alcuni suggerimenti alle aziende su come comportarsi in caso di ricevimento dell'avviso di accertamento e su come prevenire ulteriori avvisi da parte dell'Ente previdenziale.

 

 

22 Marzo 2021 - Interpretazioni

Permessi 104/1992 e lavoro a tempo parziale | Adlabor

L’INPS, con la circolare n. 45 del 19 marzo 2021, fornisce alcuni chiarimenti in merito alle formule di calcolo da applicare ai fini del riproporzionamento dei tre giorni di permesso mensile, di cui all’articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nei casi di rapporto di lavoro part-time di tipo verticale e di tipo misto con attività lavorativa limitata ad alcuni giorni del mese.

Le formule, indicate nel messaggio n. 3114 del 7 agosto 2018, devono essere riviste alla luce degli orientamenti della Suprema Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, che con due decisioni (sentenze 29 settembre 2017, n. 22925 e 20 febbraio 2018, n. 4069) ha statuito che la durata dei permessi, qualora la percentuale del tempo parziale di tipo verticale superi il 50% del tempo pieno previsto dal contratto collettivo, non debba subire decurtazioni in ragione del ridotto orario di lavoro.

In estrema sintesi, per l’INPS:

  • in caso di part-time orizzontale, i tre giorni di permesso non andranno riproporzionati;
  • in caso di part-time verticale e misto con percentuale a partire dal 51%, verranno riconosciuti interamente i tre giorni di permesso mensile.

Per consultare la circolare 45/2021, clicca qui:

https://www.inps.it/CircolariZIP/Circolare%20numero%2045%20del%2019-03-2021.pdf

Per consultare il messaggio 3114/2018, clicca qui:

https://www.inps.it/MessaggiZIP/Messaggio%20numero%203114%20del%2007-08-2018.pdf

 

18 Marzo 2021 - Interpretazioni

Lavoratori vaccinati e misure di prevenzione | ADLABOR

Il gruppo di lavoro Iss, Ministero della Salute, Aifa e Inail, nel Rapporto ISS COVID-19, n. 4/2021, relativo ai lavoratori vaccinati ha indicato:

  • non si debbano modificare le misure di prevenzione e protezione basate sul distanziamento fisico, sull’igiene delle mani e sull’uso delle mascherine al fine di contrastare anche le nuove varianti del Covid-19, ma al contrario, si ritiene che queste misure debbano essere osservate ancor più attentamente e rigorosamente.
  • Tutti i lavoratori vaccinati, anche gli operatori sanitari, devono continuare a utilizzare rigorosamente i DPI, i dispositivi medici prescritti, l’igiene delle mani, il distanziamento fisico e le altre precauzioni secondo la valutazione del rischio, indipendentemente dallo stato di vaccinazione ed aderire ad eventuali programmi di screening dell’infezione perché non è ancora noto se sia possibile escludere che i soggetti vaccinati possano infettarsi o trasmettere il virus ad altri.
  • Una persona vaccinata deve continuare a rispettare le misure di prevenzione per la trasmissione del virus non solo all’interno dell’ambiente di lavoro, ma anche all’esterno.
  • Se una persona vaccinata viene in contatto stretto con un caso positivo per SARS-CoV-2 deve essere considerata come contatto stretto, e perciò in questo caso devono essere adottate tutte le disposizioni prescritte dalle Autorità sanitarie.
  • La vaccinazione anti-COVID-19 può essere offerta anche ai soggetti che hanno già contratto precedentemente un’infezione sintomatica o asintomatica da SARS-CoV-2. Per questi soggetti è possibile considerare la somministrazione di una sola dose di vaccino anti-COVID-19, purché la vaccinazione venga eseguita ad almeno 3 mesi di distanza dalla documentata infezione e, preferibilmente, entro i 6 mesi dalla stessa. Fanno eccezione i soggetti che presentino condizioni di immunodeficienza, primitiva o secondaria a trattamenti farmacologici, i quali, pur con pregressa infezione da SARS-CoV-2, devono essere vaccinati quanto prima e con un ciclo vaccinale di due dosi.

 

Per consultare il rapporto completo clicca qui:

https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-pubbl-iss-infezioni-sars-cov-2-varianti-vaccinazione-2021.pdf

12 Marzo 2021 - Interpretazioni

Congedo per i padri lavoratori dipendenti – chiarimenti INPS per il 2021 | Adlabor

L’INPS, con la circolare n. 42 dell’11 marzo 2021, fornisce alcuni chiarimenti in merito alla proroga ed ampliamento del congedo obbligatorio per i padri lavoratori dipendenti e della proroga del congedo facoltativo di cui all’articolo 4, comma 24, lettera a), della legge 92/2012, n. 92, per le nascite e le adozioni/affidamenti avvenuti nell’anno 2021 (vedi nostra news del 7 gennaio 2021).

L’ampliamento, in particolare, riguarda la tutela anche in caso di morte perinatale del figlio.

Le modifiche, apportate dall’articolo 1, comma 363, lettere a) e b), della legge n. 178/2020 (legge di bilancio 2021) al comma 354 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2017, comportano:

  • la proroga del congedo obbligatorio e del congedo facoltativo del padre, che costituiscono misure sperimentali introdotte dalla citata legge n. 92/2012, anche per le nascite, le adozioni e gli affidamenti avvenuti nell’anno 2021 (1° gennaio – 31 dicembre);
  • l’ampliamento da 7 a 10 giorni del congedo obbligatorio dei padri, da fruire, anche in via non continuativa, entro i 5 mesi di vita o dall’ingresso in famiglia o in Italia (in caso, rispettivamente, di adozione/affidamento nazionale o internazionale) del minore.

Di conseguenza il congedo può essere fruito, sempre entro i 5 mesi successivi alla nascita del figlio, anche nel caso di:

  • figlio nato morto dal primo giorno della 28° settimana di gestazione (il periodo di 5 mesi entro cui fruire dei giorni di congedo decorre dalla nascita del figlio che in queste situazioni coincide anche con la data di decesso);
  • decesso del figlio nei 10 giorni di vita dello stesso (compreso il giorno della nascita). Il periodo di 5 mesi entro cui fruire dei giorni di congedo decorre comunque dalla nascita del figlio e non dalla data di decesso.

Dalla tutela restano pertanto esclusi i padri i cui figli (nati, adottati o affidati) siano deceduti successivamente al decimo giorno di vita (il giorno della nascita è compreso nel computo).

Rimane fermo che, per le nascite e le adozioni/affidamenti avvenuti nell’anno 2020, i padri lavoratori dipendenti hanno diritto a soli sette giorni di congedo obbligatorio, anche se ricadenti nei primi mesi dell’anno 2021.

Per la presentazione della domanda, vedasi la circolare INPS n. 40/2013

Per consultare la circolare 42/2021, clicca qui:

https://www.inps.it/CircolariZIP/Circolare%20numero%2042%20del%2011-03-2021.pdf

Per consultare la circolare 40/2013, clicca qui:

https://www.inps.it/CircolariZIP/Circolare%20numero%2040%20del%2014-03-2013.pdf

11 Marzo 2021 - Interpretazioni

Contratti a termine e attività stagionali – Nota Ispettorato Nazionale del Lavoro | Adlabor

Con nota prot. n.1733 del 10 marzo 2021 l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha chiarito che:

  • La contrattazione collettiva di settore può individuare ulteriori ipotesi di stagionalità, rispetto a quelle già individuate dal D.P.R. n. 1525 del 1963, a cui non si applicano i limiti sui contratti di lavoro subordinato a termine stabiliti dagli artt. 19 comma 2, 21 comma 1 e 2, 23 comma 2, del decreto legislativo n. 81 del 2015.

 

Per consultare la nota, clicca qui:

https://www.ispettorato.gov.it/it-it/orientamentiispettivi/Documents/INL-nota-10-marzo-2021-disciplina-contratti-a-termine-nelle-ipotesi-di-stagionalita-previste-dal-CCNL.pdf

11 Marzo 2021 - Interpretazioni

Cassa integrazione – proroga termini di decadenza

La legge 26 febbraio 2021, n. 21, ( c.d. milleproroghe) ai commi 10-bis e 10-ter all’articolo 11 prevede un differimento dei termini decadenziali relativi ai trattamenti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19. L’INPS, con Messaggio n° 1008 del 09/03/2021 ha fornito chiarimenti:

I trattamenti oggetto del differimento dei termini al 31 marzo 2021 sono:

  • tutte le domande di cassa integrazione (ordinaria e in deroga), di assegno ordinario (ASO) dei Fondi di solidarietà bilaterali di cui agli articoli 26 e 40 del D.lgs n. 148/2015, del Fondo di integrazione salariale (FIS), nonché quelle di cassa integrazione speciale operai agricoli (CISOA) connesse all’emergenza da COVID-19, i cui termini di trasmissione sono scaduti al 31 dicembre 2020.

Si tratta delle domande di trattamenti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19 riferite a periodi del 2020 fino a novembre 2020 compreso.

  • le trasmissioni dei modelli “SR41” e “SR43” semplificati, riferite a eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa connessi all’emergenza epidemiologica da COVID-19 terminati a novembre 2020 ovvero a quelli la cui autorizzazione è stata notificata a mezzo PEC all’azienda entro il 1° dicembre 2020.

Le modalità operative sono:

  • Le domande di accesso ai trattamenti e i modelli “SR41” e “SR43” semplificati debbono essere trasmessi all’Istituto entro il 31 marzo 2021.
  • I datori di lavoro non dovranno riproporre la trasmissione delle domande già inviate e respinte con una motivazione riconducibile alla sola tardiva presentazione della domande.
  • I datori di lavoro non dovranno riproporre l’invio dei modelli “SR41” e “SR43” semplificati, riferiti a pagamenti diretti ricompresi nel medesimo arco temporale oggetto di differimento, già inviati e respinti per intervenuta decadenza.
  • Le domande già inviate e accolte parzialmente per i soli periodi per i quali non era intervenuta la decadenza, dovranno essere trasmesse esclusivamente per i periodi oggetto del differimento dei termini.

Per consultare il messaggio, clicca qui:

https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/messaggi/Messaggio%20numero%201008%20del%2009-03-2021.htm

 

24 Febbraio 2021 - Interpretazioni

Decontribuzione Sud: istruzioni operative | Adlabor

L’INPS, con la circolare n. 33 del 22 febbraio 2021, fornisce le istruzioni operative per l’agevolazione contributiva per l’occupazione in aree svantaggiate – Decontribuzione Sud, che attualmente vale per il periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021.

Segnaliamo in particolare:

  • Datori di lavoro che possono accedere al beneficio: i datori  di  lavoro  privati,  anche  non  imprenditori che abbiano sede di lavoro in una delle Regioni meridionali. Per “sede di lavoro” si intende l’unità operativa presso cui sono denunciati in Uniemens i lavoratori. Sono esclusi quelli del  settore agricolo, del lavoro domestico, degli enti pubblici economici e di tutti gli enti ed istituti trasformati  in enti  pubblici economici o in società  di  capitali,  ancorché  a  capitale  interamente  pubblico, privatizzati, compresi consorzi di bonifica, consorzi industriali, enti morali ed enti ecclesiastici, nonché anche le imprese operanti nel settore finanziario;
  • Rapporti di lavoro interessati alla decontribuzione: tutti i rapporti di lavoro subordinato, sia instaurati che instaurandi, diversi dal lavoro  agricolo e domestico,  purché  sia  rispettato  il requisito geografico della sede di lavoro;
  • Misura del beneficio: l’articolo 1, comma 161, della legge di bilancio 2021 ( legge n. 178 del 30 dicembre 2020), nell’estendere l’esonero sino al 31 dicembre 2029 (previa approvazione comunitaria), prevede una diversa modulazione dell’intensità della misura. Nello specifico, la percentuale di contribuzione datoriale sgravabile è pari:
    • al 30% fino al 31 dicembre 2025;
    • al 20% per gli anni 2026 e 2027;
    • al 10% per gli anni 2028 e 2029.
  • Regioni che rientrano nel beneficio: sono l’Abruzzo, la Basilicata, la Calabria, la Campania, il Molise, la Puglia, la Sardegna e la Sicilia;
  • Ulteriori condizioni per la fruizione del beneficio: il beneficio contributivo  è inoltre subordinato:
    • al possesso  del documento  unico  di  regolarità  contributiva (DURC):
    • all’assenza di  violazioni  delle  norme  fondamentali  a  tutela  delle  condizioni  di  lavoro  e rispetto degli altri obblighi di legge;
    • al rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti  dalle  Organizzazioni  sindacali  dei  datori  di  lavoro  e  dei  lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Per consultare la circolare clicca qui:

https://www.inps.it/CircolariZIP/Circolare%20numero%2033%20del%2022-02-2021.pdf

 

 

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