Interpretazioni

24 Febbraio 2021 - Interpretazioni

Incentivo assunzioni donne: prime indicazioni INPS | Adlabor

L’INPS, con la circolare n. 32 del 22 febbraio 2021, fornisce le prime indicazioni operative in merito all’esonero contributivo per le assunzioni di donne lavoratrici effettuate nel biennio 2021-2022. Sarà cura dell’Istituto, una volta ricevuta l’autorizzazione della Commissione europea, fornire, con apposito messaggio,  le istruzioni per la fruizione della misura, con particolare riguardo alle modalità di compilazione delle dichiarazioni contributive da parte dei datori di lavoro.

Datori di lavoro che possono accedere al beneficio: tutti  i  datori  di  lavoro  privati,  anche  non imprenditori, ivi compresi i datori di lavoro del settore agricolo.

Lavoratrici per le quali spetta l’incentivo:  “donne svantaggiate” e cioè:

  • donne con almeno cinquant’anni di età e disoccupate da oltre dodici mesi;
  • donne di  qualsiasi  età,  residenti  in  regioni  ammissibili  ai  finanziamenti  nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione europea prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi.  Con  riferimento  a  tale  categoria,  si  precisa  che,  ai  fini  del  rispetto  del  requisito,  è necessario che la lavoratrice risulti residente in una delle aree sopra individuabili;
  • donne di  qualsiasi  età  che  svolgono  professioni  o  attività  lavorative  in  settori  economici caratterizzati  da  un’accentuata  disparità  occupazionale  di  genere  e  prive  di  un  impiego regolarmente  retribuito  da  almeno  sei  mesi;
  • donne di qualsiasi età, ovunque residenti e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi. Al riguardo,  si  precisa che,  ai  fini  del  rispetto  del  requisito,  occorre considerare  il  periodo  di  24  mesi  antecedente  la  data  di  assunzione  e  verificare  che  in  quel periodo la lavoratrice considerata non abbia svolto un’attività di lavoro subordinato legata a un contratto  di  durata  di  almeno  6  mesi  ovvero  un’attività  di  collaborazione  coordinata  e continuativa  o  altra  prestazione  di  lavoro assimilabile la cui remunerazione annua sia superiore a 8.145 euro  o,  ancora,  un’attività  di  lavoro  autonomo  tale  da  produrre  un  reddito  annuo  lordo superiore a 4.800 euro.

Rapporti di lavoro incentivati: l’incentivo in esame spetta per:

  • le assunzioni a tempo determinato;
  • le assunzioni a tempo indeterminato;
  • le trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto agevolato.
  • anche in caso di part-time;
  • i rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del  vincolo  associativo  stretto  con  una  cooperativa  di  lavoro

Misura dell’incentivo: l’incentivo, valevole per le sole assunzioni o trasformazioni effettuate nel biennio 2021-2022, è pari all’esonero  dal  versamento  del  100%  dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui.

Per consultare la circolare, clicca qui:

https://www.inps.it/CircolariZIP/Circolare%20numero%2032%20del%2022-02-2021.pdf

 

 

23 Febbraio 2021 - Interpretazioni

Buoni pasto ai lavoratori agili: non concorrono alla formazione del reddito | Adlabor

L’Agenzia delle Entrate, con risposta ad interpello n. 123 del 22 febbraio 2021, ha fornito un chiarimento in merito al trattamento fiscale dei servizi sostitutivi delle somministrazioni di vitto in favore dei lavoratori dipendenti che svolgono l’attività lavorativa in modalità di lavoro agile.

In particolare, ha ritenuto che con riferimento al caso in esame, che i buoni pasto non concorrano alla formazione del reddito di lavoro dipendente, ai sensi dell’articolo 51, comma 2, lettera c), del DPR 917/1986 e che, pertanto, il datore di lavoro non sarà tenuto ad operare anche nei confronti dei lavoratori in lavoro agile (smart-working), la ritenuta a titolo di acconto Irpef, prevista dall’articolo 23 del   d.P.R. n. 600 del 1973, sul valore dei buoni pasto fino a euro 4, se cartacei, ovvero euro 8, se elettronici.

Per consultare la risposta ad interpello, clicca qui:

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/0/Risposta_123_22.02.2021.pdf/419cc584-eb89-7565-a201-2cabb3e5a41a

 

18 Febbraio 2021 - Interpretazioni

AMMORTIZZATORI SOCIALI – Circolare riassuntiva INPS | ADLABOR

L’INPS, con la circolare n. 28 del 17 febbraio 2021, fornisce una sintesi dei principali interventi in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro connessi all’emergenza epidemiologica da COVID-19 e di misure a sostegno del reddito previsti per l’anno 2021 e contenute nella legge di Bilancio 2021 (Legge n. 178/2020).

Ricordiamo preliminarmente che le domande di Cassa integrazione salariale (ordinaria e in deroga) e assegno ordinario possono essere presentate per periodi decorrenti dal 1° gennaio 2021 e per una durata massima di 12 settimane con la nuova causale “Covid - 19 L. 178/20”.

Per le sospensioni o riduzioni di attività iniziate nel mese di gennaio 2021, il termine di invio delle domande rimane il 28 febbraio 2021.

L’INPS in particolare precisa che sono state prorogate:

  1. per gli anni 2021 e 2022, entro determinati limiti di spesa, la possibilità, per le imprese che cessano l’attività produttiva, di accedere, in deroga ai limiti generali di durata vigenti e qualora ricorrano determinate condizioni, a un trattamento straordinario di integrazione salariale (CIGS) per crisi aziendale finalizzato alla gestione degli esuberi di personale, per un periodo massimo di 12 mesi;
  2. per il biennio 2021-2022– la possibilità, per le imprese con rilevanza economica strategica, anche a livello regionale, e con rilevanti problematiche occupazionali, di richiedere un ulteriore periodo di trattamento di integrazione salariale straordinaria, in deroga ai limiti di durata posti dalla normativa vigente, secondo la disciplina di cui all’articolo 22–bis del D.lgs n. 148/2015.

Cassa integrazione salariale (ordinaria e in deroga) e assegno ordinario

Viene previsto un ulteriore periodo di trattamenti di cassa integrazione salariale ordinaria (CIGO), in deroga (CIGD) e di assegno ordinario (ASO). Tutti i datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da Covid-19, a prescindere dal precedente utilizzo degli ammortizzatori sociali fino al 31 dicembre 2020, possono richiedere la concessione dei trattamenti di cassa integrazione salariale (ordinaria o in deroga) o dell’assegno ordinario, per periodi decorrenti dal 1° gennaio 2021, per una durata massima di 12 settimane.

Viene differenziato l’arco temporale in cui è possibile collocare i diversi trattamenti:

  1. per i trattamenti di cassa integrazione ordinaria, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 marzo 2021;
  2. per i trattamenti di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021.

Per le domande inerenti alle 12 settimane tutti i datori di lavoro dovranno utilizzare la nuova causale “Covid - 19 L. 178/20”.

Lavoratori cui si rivolgono le tutele di cui alla legge n. 178/2020

L’articolo 1, comma 305, della legge n. 178/2020 stabilisce che i trattamenti di cassa integrazione salariale (ordinaria e in deroga), assegno ordinario e CISOA (cfr. il successivo paragrafo 11), previsti dalla legge di bilancio 2021, trovino applicazione ai lavoratori che risultino alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione al 1° gennaio 2021 (data di entrata in vigore della legge n. 178/2020).

L’INPS, effettuata la considerazione della collocazione temporale del 1° gennaio 2021 (venerdì) e della successiva festività domenicale del 3 gennaio e che il primo giorno lavorativo utile per l’instaurazione dei rapporti di lavoro è stato il 4 gennaio 2021, al fine di rendere maggiormente fruibili le misure di sostegno per l’intero periodo della loro operatività, precisa che i citati trattamenti di cassa integrazione salariale (ordinaria e in deroga), assegno ordinario previsti dalla legge n. 178/2020, trovano applicazione - in tutti i settori di attività – ai lavoratori che risultano alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione al 4 gennaio 2021.

Trasmissione delle domande

Il termine per la presentazione delle domande relative ai trattamenti di cassa integrazione (ordinaria e in deroga), di assegno ordinario e di cassa integrazione speciale operai agricoli è fissato entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.

Per le sospensioni o riduzioni di attività iniziate nel mese di gennaio 2021, il termine di invio delle domande rimane il 28 febbraio 2021.

Trasmissione dei dati utili al pagamento o al saldo

In caso di pagamento diretto da parte dell'INPS, il datore di lavoro è tenuto a inviare tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell'integrazione salariale (modelli “SR41” e “SR43” semplificati) entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale ovvero entro 30 giorni dalla notifica della PEC contenente l’autorizzazione, qualora questo termine sia più favorevole all’azienda. Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri a essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.

Per consultare la Circolare n. 28/2021 INPS clicca qui:  https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2028%20del%2017-02-2021.htm

 

18 Febbraio 2021 - Interpretazioni

Vaccinazione dipendenti contro il Covid-19: FAQ del Garante Privacy | ADLABOR

Il Garante per la privacy con le Faq pubblicate il 17 febbraio 2021 sul sito www.gpdp.it  ha fornito alcuni chiarimenti in tema di vaccinazione contro il Covid-19 e rapporto di lavoro. In particolare, il Garante per la privacy ha affermato che:

  • il datore di lavoro non può acquisire, neanche con il consenso del dipendente o tramite il medico aziendale competente, i nominativi del personale vaccinato o la copia delle certificazioni vaccinali, non essendo consentito dalla disciplina in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro né dalle disposizioni sull’emergenza sanitaria. Secondo il Garante, nemmeno il consenso del dipendente può costituire, in questi casi, una condizione di liceità del trattamento dei dati.
  • il datore di lavoro può, invece, acquisire, in base al quadro normativo vigente, i soli giudizi di idoneità alla mansione specifica redatti dal medico competente.
  • in attesa di un intervento del legislatore nazionale che eventualmente imponga la vaccinazione anti Covid-19 quale condizione per lo svolgimento di determinate professioni, attività lavorative e mansioni - nei casi di esposizione diretta ad “agenti biologici” durante il lavoro, come nel contesto sanitario, si applicano le disposizioni vigenti sulle “misure speciali di protezione” previste per tali ambienti lavorativi (art. 279, comma 2, del d.lgs. N. 81/2008: “Il datore di lavoro, su conforme parere del medico competente, adotta misure protettive particolari per quei lavoratori per i quali, anche per motivi sanitari individuali, si richiedono misure speciali di protezione, fra le quali:

a) la messa a disposizione di vaccini efficaci per quei lavoratori che non sono già immuni all'agente biologico presente nella lavorazione, da somministrare a cura del medico competente;

b) l'allontanamento temporaneo del lavoratore secondo le procedure dell'articolo 42”

  • solo il medico competente, nella sua funzione di raccordo tra il sistema sanitario e il contesto lavorativo, può trattare i dati personali relativi alla vaccinazione dei dipendenti. Il datore di lavoro deve quindi limitarsi ad attuare, sul piano organizzativo, le misure indicate dal medico competente nei casi di giudizio di parziale o temporanea inidoneità.

Per consultare le Faq del Garante per la privacy del 17.2.2021 clicca qui: https://www.garanteprivacy.it/documents/10160/0/FAQ+-+Trattamento+di+dati+relativi+alla+vaccinazione+anti+Covid-19+nel+contesto+lavorativo+-+versione+vademecum.pdf/ba389a97-5cc5-6bd5-fef7-debe613524c6?version=1.0

12 Febbraio 2021 - Interpretazioni

Esonero versamento contributi previdenziali per aziende che non richiedono CIG | ADLABOR

L’INPS, con circolare n. 24 dell’11 febbraio 2021, fornisce le prime indicazioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi all’esonero dal versamento dei contributi previdenziali per le aziende che non richiedano ulteriori trattamenti di integrazione salariale (articolo 12 del D.L. 137/2020, n. 137, convertito dalla Legge 176/2020).

Segnaliamo in particolare che:

  • l'esonero contributivo può essere chiesto da tutti i datori di lavoro privati, anche se non imprenditori (eccezion fatta per quelli del settore agricolo e della pubblica Amministrazione) che:
  • identificati sulla base della matricola INPS, abbiano fruito degli ammortizzatori nel mese di giugno 2020, indipendentemente dalla circostanza che i lavoratori in forza nei mesi di effettiva fruizione dell’esonero siano i medesimi lavoratori in forza in occasione della fruizione degli ammortizzatori sociali nel mese di giugno 2020;
  • siano stati interamente autorizzati per l’ulteriore periodo di 9 settimane del decreto Agosto (articolo 1, comma 2, del D.L. n. 104/2020, convertito dalla Legge n. 126/2020), scaduto il periodo autorizzato;
  • ovvero rientrino nei settori interessati dal DPCM del 24 ottobre 2020;
  • al datore di lavoro che rinunci al residuo spettante in base al decreto Agosto (articolo 3 del citato D.L. n. 104/2020) e che non intenda avvalersi dei nuovi trattamenti di integrazione salariale. La rinuncia può essere esercitata anche per una frazione del numero dei lavoratori interessati dal beneficio. Sul punto specifico, l'INPS rinvia a un successivo messaggio le indicazioni da seguire per presentare le domande di integrazione salariale attivate a seguito di rinuncia totale o parziale all’esonero contributivo.
  • qualora il datore di lavoro decida di accedere all’esonero in trattazione, non potrà avvalersi, nella medesima unità produttiva, fino al 31 gennaio 2021, di eventuali ulteriori trattamenti di integrazione salariale collegati all’emergenza da COVID-19. La scelta tra l’esonero e i nuovi strumenti di integrazione salariale deve essere operata per singola unità produttiva;
  • le aziende che non chiedono la cassa integrazione ordinaria, l'assegno ordinario e la cassa integrazione in deroga con causale Covid-19 perdono il diritto all'esonero contributivo del decreto Ristori se non rispettano il divieto di licenziamento per tutto il periodo astrattamente previsto per la fruizione dell’esonero, ossia fino al 31 gennaio 2021;
  • l’esonero contributivo per le aziende che non richiedono la cassa integrazione ordinaria, l'assegno ordinario e la cassa integrazione in deroga legati all’emergenza epidemiologica da COVID-19 non è cumulabile con l’incentivo strutturale all’occupazione giovanile;
  • è solo il datore di lavoro (identificato sulla base della matricola INPS) che ha fruito degli ammortizzatori nel mese di giugno 2020 il soggetto beneficiario e destinatario dell’esonero, indipendentemente dalla circostanza che i lavoratori in forza nei mesi di effettiva fruizione dell’esonero siano i medesimi lavoratori in forza in occasione della fruizione degli ammortizzatori sociali nel mese di giugno 2020.

Per consultare la circolare, clicca qui:

https://www.inps.it/CircolariZIP/Circolare%20numero%2024%20del%2011-02-2021.pdf

 

11 Febbraio 2021 - Interpretazioni

Risoluzione del rapporto di lavoro e aspetti contributivi

L’INPS, con il messaggio n. 528 del 5 febbraio 2021, fornisce alcuni chiarimenti in merito agli aspetti contributivi conseguenti all’interruzione del rapporto di lavoro a seguito di accordo collettivo aziendale e nell’ipotesi di revoca del licenziamento (previsto dall’articolo 14, del decreto-legge 104/2020, n. 104, convertito dalla legge 126/2020).

Codice di comunicazione: le interruzioni di rapporto di lavoro intervenute con un accordo individuale, preceduto da un accordo sindacale, secondo quanto previsto dall’art. 14, del decreto Agosto, devono essere esposte all’interno del flusso Uniemens con il nuovo codice Tipo cessazione “2A”, avente il significato di: “Interruzione del rapporto di lavoro a seguito di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro”. I datori di lavoro che abbiano utilizzato un codice Tipo cessazione diverso da quello sopra indicato, dovranno procedere alle necessarie correzioni, secondo le consuete modalità.

Versamento del c.d. ticket di licenziamento:  il datore di lavoro è tenuto al versamento del c.d. ticket di licenziamento, indipendentemente dal fatto che l’accordo preveda una risoluzione consensuale e non un licenziamento.

Revoca di licenziamento: circa la revoca di licenziamento, intervenuta nel periodo 15 agosto-13 ottobre 2020, il rapporto di lavoro deve considerarsi sospeso per il periodo che intercorre tra la data del licenziamento e la data della sua revoca e per tutta la durata dell’integrazione salariale, al termine della quale decorrono nuovamente gli obblighi contributivi in capo al datore di lavoro.

A seguito della revoca, viene meno l’obbligo del datore di lavoro di versamento del c.d. ticket di licenziamento. Pertanto, i datori di lavoro che hanno assolto l’obbligo di versamento, in conseguenza dell’intervenuta cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, avranno diritto al recupero dell’importo versato. Per il recupero del c.d. ticket di licenziamento eventualmente versato, i datori di lavoro dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni (Uniemens/vig) secondo le consuete modalità.

Per consultare il messaggio, clicca qui:

https://www.inps.it/MessaggiZIP/Messaggio%20numero%20528%20del%2005-02-2021.pdf

 

10 Febbraio 2021 - Interpretazioni

Lavoro intermittente e ruolo della contrattazione collettiva

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) con circolare n. 1 dell’8 febbraio 2021, ha fornito importanti indicazioni in ordine al campo di applicazione del lavoro intermittente, anche in ragione delle più recenti pronunce giurisprudenziali in materia.

Una prima indicazione riguarda il ruolo della contrattazione collettiva che, ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. n. 81/2015, è chiamata ad individuare le esigenze che giustificano il ricorso a tale tipologia contrattuale “anche con riferimento alla possibilità di svolgere le prestazioni in periodi predeterminati nell’arco della settimana, del mese o dell’anno”.

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 29423 del 13 novembre 2019, ha evidenziato che alle parti sociali è affidata l’individuazione delle sole “esigenze” che giustificano il ricorso a tale tipologia contrattuale ed anche il Ministero del lavoro ha posto in rilievo come “alle parti sociali non sia stato riconosciuto alcun altro potere al di fuori di tale particolare aspetto e, in special modo, il potere di interdire l’utilizzo di tale tipologia contrattuale nel settore regolato”.

Ne consegue dunque la necessità per gli ispettori di conformarsi alla pronuncia della Suprema Corte, nel senso di non tener conto, nell’ambito dell’attività di vigilanza, di eventuali clausole sociali che si limitino a “vietare” il ricorso al lavoro intermittente. Resta comunque ferma la possibilità di verificare il rispetto delle condizioni c.d. soggettive, ossia se il contratto sia stato stipulato “con soggetti con meno di 24 anni di età, purché le prestazioni lavorative siano svolte entro il venticinquesimo anno, e con più di 55 anni”.

Una seconda indicazione riguarda il lavoro intermittente e il settore dell’autotrasporto.

Il Ministero del lavoro ha al riguardo chiarito che l’attuale contrattazione collettiva di settore non contiene specifiche previsioni in ordine alla individuazione delle “esigenze” per le quali è consentita la stipula del contratto intermittente. Di conseguenza –ferma restando l’eventuale presenza di ipotesi c.d. soggettive– si deve fare riferimento alla tabella allegata al R.D. n. 2657 del 1923 che, tra le attività da considerare di carattere discontinuo annovera, al punto 8, quella del “personale addetto al trasporto di persone e di merci: personale addetto ai lavori di carico e scarico, esclusi quelli che a giudizio dell’ispettorato dell’industria e del lavoro non abbiano carattere di discontinuità”. Stante la formulazione della disposizione (e la punteggiatura in essa utilizzata) il Ministero ha argomentato che la discontinuità è dunque riferibile alle attività del solo personale addetto al carico e allo scarico, quale ulteriore “sotto categoria” rispetto a quanti sono adibiti al trasporto tout court, “con esclusione delle altre attività ivi comprese quelle svolte dal personale con qualifica di autista”.

Per consultare la circolare, clicca qui:

https://www.ispettorato.gov.it/it-it/notizie/Documents/Circolare-INL-n-1-2021-indicazioni-sul-lavoro-intermittente.pdf

22 Gennaio 2021 - Interpretazioni

Trattamenti assistenziali in vigore dal 1° gennaio 2021 | Adlabor

L’INPS, con circolare 21 gennaio 2021 n. 7 comunica la misura, in vigore dal 1° gennaio 2021, degli importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale, dell’assegno ordinario e dell’assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito, dell’assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito Cooperativo, dell’indennità di disoccupazione NASpI, dell’indennità di disoccupazione DIS-COLL, dell’indennità di disoccupazione agricola, nonché la misura dell’importo mensile dell’assegno per le attività socialmente utili.

TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE

Gli importi massimi mensili dei trattamenti di integrazione salariale e la retribuzione lorda mensile, maggiorata dei ratei relativi alle mensilità aggiuntive sono i seguenti:

Trattamenti di integrazione salariale

Retribuzione (euro)                          Tetto         Importo lordo (euro)     Importo netto (euro)

Inferiore o uguale a 2.159,48         Basso                      998,18                         939,89

Superiore a 2.159,48                         Alto                       1.199,72                      1.129,66

Trattamenti di integrazione salariale – settore edile (intemperie stagionali)

Retribuzione (euro)                           Tetto          Importo lordo (euro)    Importo netto (euro)

Inferiore o uguale a 2.159,48           Basso                     1.197,82                       1.127,87

Superiore a 2.159,48                            Alto                      1.439,66                       1.355,58

FONDO CREDITO

Massimali assegno ordinario

Retribuzione mensile lorda (euro)          Massimale (euro)

Inferiore a 2.184,24                                           1.186,29

Compresa tra 2.184,24 – 3.452,74                  1.367,35

Superiore a 3.452,74                                          1.727,41

Massimali assegno emergenziale

Retribuzione tabellare                              Importo al lordo                     Importo al netto

annua lorda (euro)                                della riduzione del 5,84     della riduzione del 5,84% (euro)

Inferiore a 41.829,33                                        2.443,35                                  2.300,66

Compresa tra 41.829,33 – 55.037,77            2.752,41

Superiore a 55.037,77                                       3.852,34

INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE NASPI

La retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo delle indennità di disoccupazione NASpI è pari a € 1.227,55 per il 2021. L’importo massimo mensile di detta indennità, per la quale non opera la riduzione di cui all’articolo 26 della legge n. 41/1986, non può in ogni caso superare, per il 2021, € 1.335,40.

INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE DIS-COLL

La retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo della indennità di disoccupazione DIS-COLL è pari, secondo i criteri già indicati nella circolare n. 83 del 27 aprile 2015, a € 1.227,55 per il 2021. L’importo massimo mensile di detta indennità non può in ogni caso superare, per il 2021, € 1.335,40.

La circolare riporta inoltre la misura dei trattamenti di integrazione salariale per:

  • FONDO CREDITO COOPERATIVO (Assegno emergenziale);
  • INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE AGRICOLA
  • ASSEGNO PER ATTIVITÀ SOCIALMENTE UTILI

Per consultare la circolare, clicca qui: https://www.adlabor.it/contenuto/circolare-inps-numero-7-del-21-01-2021-trattamenti-assistenziali-in-vigore-dal-1-gennaio-2021/

13 Gennaio 2021 - Interpretazioni

Ispettori del lavoro – ampliamento dei poteri | Adlabor

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), con la nota 15/12/2020, n. 4539, ha fornito le prime indicazioni operative, al proprio personale ispettivo, in merito all’ambito di applicazione del potere di disposizione dopo le modifiche all’articolo 14 del Decreto Legislativo n. 124/2004, fatte dall’articolo 12-bis del Decreto Legge n. 76/2020 convertito con legge n. 120/2020 (c.d. “decreto Semplificazioni 2020”).

In estrema sintesi, queste le novità:

  • Nuovo potere di disposizione: la nuova formulazione dell’articolo 14 del D.Lgs. n. 124/2004, prevede l’ampliamento degli ambiti di applicazione del potere di disposizione degli ispettori del lavoro, con la “possibilità” di adottare disposizioni sanzionatorie in relazione a tutti gli obblighi normativi e contrattuali per i quali non è prevista alcuna conseguenza in caso di mancata o errata applicazione;
  • Ambito di applicazione: la disposizione potrà essere adottata in tutti i casi in cui le irregolarità rilevate in materia di lavoro e legislazione sociale non siano soggette ad apposite sanzioni penali o amministrative, ossia in caso di mancata o errata applicazione di obblighi normativi e contrattuali. In particolare, per quanto riguarda gli obblighi contrattuali, si dovrà fare riferimento sia alla parte normativa che a quella economica del CCNL applicato, anche di fatto, dal datore di lavoro. L’applicazione è possibile anche in relazione a comportamenti pregressi, allorquando la condotta richiesta possa:
    - materialmente sanare la violazione dell’obbligo;
    - essere funzionale ad evitare la sua ripetizione nel futuro.

In tali casi l’ispettore del lavoro - unico estensore del potere di disposizione tra gli organi di vigilanza – dovrà, all’interno del verbale, indicare un termine entro il quale il datore di lavoro dovrà uniformarsi adottando tutte le prescrizioni impartite. Detto termine potrà variare e superare l’ordinario limite dei trenta giorni qualora vi sia una ragione legata alla natura della violazione.

La nota contiene anche l’ elenco (non esaustivo) di ipotesi applicative.

Per consultare la nota INL, clicca qui: https://www.adlabor.it/interpretazioni/ispezioni/nota-inl-n-4539-2020-ispettori-del-lavoro-ampliamento-dei-poteri/

05 Gennaio 2021 - Interpretazioni

Assunzione disabili – Sospesi gli obblighi per le aziende che fruiscono di uno strumento di integrazione salariale Covid-19

Il Ministero del Lavoro con Circolare n. 19 del 21.12.2020 ha precisato che la sospensione degli obblighi di assunzione dei disabili prevista dall’art. 3, comma 5 della L. 68/99 per le aziende che ricorrono:

alla cassa integrazione straordinaria; ai contratti di solidarietà; al licenziamento collettivo; sottoscrizione di accordi aziendali e attivazione di procedure di incentivo all'esodo per lavoratori prossimi alla pensione;

è estesa anche alle imprese che fruiscono degli ammortizzatori sociali previsti per fronteggiare l'emergenza Covid-19 (artt. 19-22 D.L. 18/2020 conv. in L. 27/2020): e quindi alla cassa integrazione ordinaria, alla cassa integrazione in deroga, al fondo integrazione salariale o ai fondi di solidarietà bilaterale considerata la situazione di crisi in cui si trovano le imprese  e la conseguente impossibilità di adempiere a tale obbligo.

L'obbligo è sospeso per tutta la durata degli interventi di integrazione salariale per emergenza Covid-19, in proporzione all'attività lavorativa effettivamente sospesa e al numero delle ore integrate per il singolo ambito provinciale relativo all'unità produttiva interessata in caso di CIGS e CIG in deroga o alla quantità di orario ridotto in proporzione.

L’obbligo a carico del datore di lavoro di presentare la richiesta di avviamento ai servizi per collocamento mirato territorialmente competenti, si considera  ripristinato al venir meno della situazione di crisi assistita dagli strumenti integrativi dettati per l’emergenza Covid – 19.

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