Il d.l. 126/2020 ha previsto l’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, per le assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, o per le trasformazioni del contratto da tempo determinato ad indeterminato, effettuate nel periodo intercorrente tra il 15 agosto 2020 e sino al 31 dicembre 2020 (art. 6 c. 1, 3 d.l. 104/2020, convertito, con modificazioni, dalla l. 126/2020)
L’INPS, con Circolare n. 133 del 24/11/2020, ho fornito in merito le seguenti indicazioni:
- Datori di lavoro che possono accedere al beneficio: possono accedere al beneficio tutti i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, ad eccezione del settore agricolo e domestico. Non si applica nei confronti della pubblica Amministrazione, ad eccezione di: enti pubblici economici; Istituti autonomi case popolari trasformati in base alle diverse leggi regionali in enti pubblici economici; enti che per effetto dei processi di privatizzazione si sono trasformati in società di capitali, ancorché a capitale interamente pubblico; ex IPAB trasformate in associazioni o fondazioni di diritto privato, in quanto prive dei requisiti per trasformarsi in ASP, ed iscritte nel registro delle persone giuridiche; le aziende speciali costituite anche in consorzio, ai sensi degli articoli 31 e 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; consorzi di bonifica; consorzi industriali; enti morali; enti ecclesiastici.
- Lavoratori per i quali spetta l’esonero: L’esonero contributivo di cui all’articolo 6 del decreto-legge n. 104/2020 riguarda tutti i rapporti di lavoro a tempo indeterminato instaurati o convertiti da tempo determinato ad indeterminato tra il 15 agosto 2020 e sino al 31 dicembre 2020, compresi i part-time ed i contratti a scopo di somministrazione, ed esclusi i contratti di apprendistato (di qualsiasi tipologia), di lavoro domestico e intermittente.
- Assetto e misura dell’esonero: l’esonero è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro per un importo massimo di 8.060,00 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile (pertanto, al massimo pari a 671,66 euro, cioè € 8.060,00/12) per un massimo di sei mensilità a partire dalla data di assunzione/trasformazione a tempo indeterminato. Nelle ipotesi di rapporti di lavoro a tempo parziale, il massimale dell’agevolazione deve essere proporzionalmente ridotto. Non sono oggetto di sgravio: premi e i contributi dovuti all’INAIL; contributo al “Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile”; contributo ai “Fondi di cui agli articoli 26, 27, 28 e 29 del D.lgs n. 148/2015” nonché al “Fondo di solidarietà territoriale intersettoriale della Provincia autonoma di Trento e al Fondo di solidarietà bilaterale della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige di cui all’articolo 40 del D.lgs n. 148/2015”; contributo al “Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, previsto dal decreto interministeriale n. 95269 del 7 aprile 2016”; contributo previsto dall’articolo 25, comma 4, della legge 21 dicembre 1978, n. 845; contribuzioni che non hanno natura previdenziale e quelli concepiti allo scopo di apportare elementi di solidarietà alle gestioni previdenziali di riferimento.
- Condizioni di spettanza dell’esonero: possesso del documento unico di regolarità contributiva; assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge; rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale; l’assunzione non riguarda lavoratori licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di un datore di lavoro che, alla data del licenziamento, presentava elementi di relazione con il datore di lavoro che assume, sotto il profilo della sostanziale coincidenza degli assetti proprietari ovvero della sussistenza di rapporti di controllo o collegamento. Gli incentivi non spettano se il datore di lavoro o l’utilizzatore con contratto di somministrazione hanno in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l’assunzione, la trasformazione o la somministrazione siano finalizzate all’assunzione di lavoratori inquadrati ad un livello diverso da quello posseduto dai lavoratori sospesi o da impiegare in diverse unità produttive.
- Compatibilità con altri incentivi: l’esonero è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta.
- Procedimento di ammissione all’esonero: il datore di lavoro deve inviare il modulo DL104-ES predisposto dall’Istituto sul sito internet www.inps.it, nella sezione denominata “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)”, fornendo le seguenti informazioni: lavoratori nei cui confronti è chiesto l’esonero; codice della comunicazione obbligatoria relativa al rapporto di lavoro instaurato; l’importo della retribuzione mensile media; misura dell’aliquota contributiva datoriale oggetto di sgravio. In seguito all’autorizzazione, il soggetto interessato potrà fruire del beneficio mediante conguaglio nelle denunce contributive (Uniemens) e il datore di lavoro dovrà avere cura di non imputare l’agevolazione a quote di contribuzione non oggetto di esonero.
Per consultare la circolare, con ulteriori informazioni di carattere procedimentale-contabile, clicca qui: https://www.inps.it/CircolariZIP/Circolare%20numero%20133%20del%2024-11-2020.pdf