Interpretazioni

17 Dicembre 2020 - Interpretazioni

Padre lavoratore – Dimissioni – Convalida | Adlabor

L’ispettorato Nazionale del Lavoro, con nota 749/2020, acquisito il parere dell’Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ha precisato che, analogamente a quanto previsto per il caso di dimissioni o risoluzione consensuale della lavoratrice madre durante i primi tre anni di vita del bambino, anche per il lavoratore padre le dimissioni o risoluzione consensuale durante i primi tre anni di vita del bambino devono essere convalidate dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali competente per territorio. A detta convalida è sospensivamente condizionata l’efficacia della risoluzione del rapporto di lavoro.

Per consultare la nota, clicca qui: https://www.ispettorato.gov.it/it-it/orientamentiispettivi/Documents/Nota-PROT.749-DEL-25-SETTEMBRE-2020.pdf

09 Dicembre 2020 - Interpretazioni

Ammortizzatori sociali con causale COVID-19 – Decreto “Ristori” – Chiarimenti INPS | Adlabor

L’INPS, con circolare n. 139 del 7 dicembre 2020, illustra le ulteriori misure in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, introdotte dal decreto legge n. 137/2020 (cd. Decreto “Ristori“) e fornisce le istruzioni sulla corretta gestione delle domande relative ai trattamenti previsti dagli articoli da 19 a 22-quinquies del decreto legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e successive modificazioni.

Segnaliamo in particolare:

  • Modifiche in materia di trattamenti di CIG: l’articolo 12 del L. 137/2020 del 28.10.2020 ridetermina il periodo di trattamenti di cassa integrazione (ordinaria e in deroga) e di assegno ordinario che può essere richiesto dai datori di lavoro che hanno dovuto interrompere o ridurre l’attività produttiva per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19 nell’ultima parte dell’anno in corso e a gennaio 2021. In particolare, la norma prevede che i datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, possono richiedere la concessione dei trattamenti di cassa integrazione salariale (ordinaria o in deroga) o dell’assegno ordinario, per periodi decorrenti dal 16 novembre 2020 al 31 gennaio 2021, per una durata massima di 6 settimane. Tuttavia, si osserva che l’ultimo periodo del comma 1 del citato articolo 12 stabilisce che i periodi di integrazione precedentemente già richiesti e autorizzati ai sensi dell’articolo 1 del decreto-legge n. 104/2020, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 15 novembre 2020 sono imputati, limitatamente ai periodi successivi alla predetta data, alle 6 settimane del nuovo periodo di trattamenti previsto dal decreto-legge n. 137/2020. Ciò significa, ad esempio, che, se un’azienda ha già richiesto – con la causale “COVID 19 con fatturato” e per un periodo continuativo dal 19 ottobre 2020 al 19 dicembre 2020 – le seconde 9 settimane di Cassa integrazione ordinaria o in deroga o di assegno ordinario previste dal decreto-legge n. 104/2020 e dette settimane sono state autorizzate dall’Istituto, la medesima azienda, in relazione alla previsione di cui al decreto-legge n. 137/2020, potrà ancora beneficiare di una ulteriore settimana di nuovi trattamenti fino al 31 gennaio 2021.
  • Contributo addizionale: il citato articolo 12,  stabilisce che, in presenza di determinati presupposti, i datori di lavoro che   presentano   domanda   di   accesso   ai   trattamenti   di   cassa   integrazione   salariale   (cassa integrazione  ordinaria  e  in  deroga  e  assegno  ordinario)  per  le sei  settimane  sono  tenuti  al  versamento  di  un  contributo  addizionale,  calcolato  sulla  retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, determinato secondo le misure che seguono:
  • 9% per  le  imprese  che,  sulla  base  del  raffronto  tra  il  fatturato  aziendale  del  primo  semestre del  2020  e  quello  del  corrispondente  periodo  del  2019,  hanno  avuto  una  riduzione  del fatturato inferiore al 20%;
  • 18% per  le  imprese  che,  dal  raffronto  operato  sul  medesimo  arco  temporale  sopra  definito, non hanno subito alcuna riduzione del fatturato. Non sono tenuti al versamento del contributo addizionale i datori di lavoro che sono andati incontro a  una  perdita  del  fatturato  pari  o  superiore  al  20%  ovvero  quelli  che  hanno  avviato  l’attività  d’impresa successivamente al 1° gennaio 2019. La  medesima  esenzione  è  altresì  stabilita  in  favore  dei  datori  di  lavoro  appartenenti  ai  settori interessati  riportati  negli  allegati  1  e  2  al  decreto-legge  9  novembre 2020,  n.  149,  a  prescindere  dall’ubicazione  territoriale  dell’unità  produttiva  per  cui  si  richiede  il trattamento.
  • Nuova causale: per la richiesta del nuovo periodo di trattamenti di 6 settimane da collocare all’interno dell’arco temporale dal 16.11.2020 – 31.01.2021 - tutti i datori di lavoro, sia quelli cui siano state autorizzate le 18 settimane previste dal decreto–legge n. 104/2020 sia quelli appartenenti ai settori interessati dal D.P.C.M. 24 ottobre 2020, come sostituito dal D.P.C.M. 3 novembre 2020 e, da ultimo, dal D.P.C.M. 3 dicembre 2020, riportati negli Allegati 1 e 2 al decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, dovranno utilizzare la nuova causale “COVID -19 DL 137”.
  • CIGO anche per le aziende in CIGS al 16.11.2020: anche le imprese che alla data del 16.11.2020 si trovano in CIGS, e devono interrompere ulteriormente l’attività produttiva per effetto dell’emergenza epidemiologica in atto, possono accedere alla CIGO, per una durata massima di 6 settimane, per periodi decorrenti dal 16.11.20 al 31.1.21, a condizione che rientrino in un settore per il quale sussista il diritto di accesso alla prestazione di cassa integrazione ordinaria. In questo caso la domanda deve essere presentata con la nuova causale “COVID -19 DL 137-sospensione Cigs”.
  • Possibilità di assegno ordinario anche per i lavoratori con assegno di solidarietà in corso: possono presentare domanda di assegno ordinario anche i datori di lavoro iscritti al FIS che, alla data del 16.11.2020, hanno in corso un assegno di solidarietà. La concessione dell’assegno ordinario sospende e sostituisce l’assegno di solidarietà già in corso e la durata complessiva del trattamento in questione non può essere superiore a 6 settimane (16.11.2020 – 31.1.2021) al pari di quanto previsto dal decreto-legge n. 137/2020 per le altre tipologie di trattamenti salariali connessi all’emergenza da COVID–19.
  • CIGD: il d.l. 137/2020 non ha modificato la regolamentazione da seguire per la richiesta dei trattamenti di cassa integrazione in deroga, quindi, la domanda di CIGD è da inviare esclusivamente all’INPS e dovrà essere preceduta dalla definizione di un accordo sindacale che l’azienda e le organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale possono concludere anche in via telematica. Si ricorda che sono esonerati dalla definizione degli accordi sindacali esclusivamente i datori di lavoro con dimensioni aziendali fino ai 5 dipendenti.
  • Modalità di pagamento della prestazione: rimane inalterata la possibilità per l’azienda di anticipare le prestazioni e di conguagliare gli importi successivamente, così come la possibilità di richiedere il pagamento diretto da parte dell’INPS, senza obbligo di produzione della documentazione comprovante le difficoltà finanziarie dell’impresa. La presentazione delle domande di CIGO, di CIGD e di ASO a pagamento diretto con richiesta di anticipo del 40% deve avvenire entro 15 giorni dall'inizio del periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa. Per le aziende in CIGD, invece, è previsto esclusivamente il pagamento diretto, ad eccezione delle aziende plurilocalizzate che, in forza di quanto previsto dall’articolo 22, comma 6- bis, del decreto-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020, potranno essere interessate dal sistema del conguaglio.

Per consultare la circolare, clicca qui: https://www.inps.it/CircolariZIP/Circolare%20numero%20139%20del%2007-12-2020.pdf

 

 

 

09 Dicembre 2020 - Interpretazioni

Videosorveglianza: FAQ del Garante privacy | Adlabor

L’Ufficio del Garante per il trattamento dei dati personali ha ritenuto opportuno rispondere ad alcune delle domande più frequenti  (FAQ) che gli pervengono in materia di videosorveglianza, anche perché si sono resi necessari chiarimenti in seguito all’applicazione dal Regolamento 2016/679. Le FAQ tengono conto anche delle Linee guida recentemente adottate sul tema della videosorveglianza dal Comitato europeo per la protezione dei dati (EDPB) e contengono un modello di informativa semplificata redatto proprio sulla base dell'esempio proposto dall'EDPB.

Nell’indicare in calce a queste note il link per poter accedere a tutte le risposte alle FAQ, evidenziamo qui di seguito alcuni principi generali di particolare interesse per le imprese enunciati dal Garante, premettendo comunque che, come confermato alla FAQ n. 9, il datore di lavoro pubblico o privato può installare un sistema di videosorveglianza nelle sedi di lavoro, esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale, nel rispetto delle altre garanzie previste dalla normativa in materia di installazione di impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo (art. 4 della l. 300/1970):

  • l'attività di videosorveglianza va effettuata nel rispetto del principio di minimizzazione dei dati riguardo alla scelta delle modalità di ripresa e alla dislocazione  dell'impianto;
  • i dati trattati devono comunque essere pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite;
  • spetta al titolare del trattamento (un'azienda, una pubblica amministrazione, un professionista, …) valutare la liceità e la proporzionalità del trattamento, tenuto conto del contesto e delle finalità dello stesso, nonché del rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche;
  • compete allo stesso titolare del trattamento valutare se sussistano i presupposti per effettuare una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati prima di iniziare il trattamento;
  • circa l’informativa agli interessati, il Garante ha chiarito che può essere utilizzato un modello semplificato (esempio un semplice cartello) contenente le informazioni più importanti e collocato prima di entrare nell'area sorvegliata, in modo che gli interessati possano capire quale zona sia coperta da una telecamera;
  • in merito alla conservazione delle immagini registrate, salvo specifiche norme di legge che prevedano durate determinate, i tempi di conservazione devono necessariamente essere individuati dal titolare del trattamento in base al contesto e alle finalità del trattamento, nonché al rischio per i diritti e le libertà delle persone. Al riguardo, per il Garante i dati personali dovrebbero essere - nella maggior parte dei casi - cancellati dopo pochi giorni e quanto più prolungato è il periodo di conservazione previsto, tanto più argomentata deve essere l'analisi riferita alla legittimità dello scopo e alla necessità della conservazione.

Per consultare le FAQ, clicca qui: https://www.garanteprivacy.it/faq/videosorveglianza

Per scaricare il modello semplificato del cartello di videosorveglianza, clicca qui: https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9496244

 

25 Novembre 2020 - Interpretazioni

Esonero contributivo per le nuove assunzioni – Precisazioni INPS – Circolare 133 del 24/11/2020 | Adlabor

Il d.l. 126/2020 ha previsto l’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, per le assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, o per le trasformazioni del contratto da tempo determinato ad indeterminato, effettuate nel periodo intercorrente tra il 15 agosto 2020 e sino al 31 dicembre 2020 (art. 6 c. 1, 3 d.l. 104/2020, convertito, con modificazioni, dalla l. 126/2020)

 L’INPS, con Circolare n. 133 del 24/11/2020, ho fornito in merito le seguenti indicazioni:

- Datori di lavoro che possono accedere al beneficio: possono accedere al beneficio tutti i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, ad eccezione del settore agricolo e domestico. Non si applica nei confronti della pubblica Amministrazione, ad eccezione di: enti pubblici economici; Istituti autonomi case popolari trasformati in base alle diverse leggi regionali in enti pubblici economici; enti che per effetto dei processi di privatizzazione si sono trasformati in società di capitali, ancorché a capitale interamente pubblico; ex IPAB trasformate in associazioni o fondazioni di diritto privato, in quanto prive dei requisiti per trasformarsi in ASP, ed iscritte nel registro delle persone giuridiche; le aziende speciali costituite anche in consorzio, ai sensi degli articoli 31 e 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; consorzi di bonifica; consorzi industriali; enti morali; enti ecclesiastici.

- Lavoratori per i quali spetta l’esonero: L’esonero contributivo di cui all’articolo 6 del decreto-legge n. 104/2020 riguarda tutti i rapporti di lavoro a tempo indeterminato instaurati o convertiti da tempo determinato ad indeterminato tra il 15 agosto 2020 e sino al 31 dicembre 2020, compresi i part-time ed i contratti a scopo di somministrazione, ed esclusi i contratti di apprendistato (di qualsiasi tipologia), di lavoro domestico e intermittente.

- Assetto e misura dell’esonero: l’esonero è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro per un importo massimo di 8.060,00 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile (pertanto, al massimo pari a 671,66 euro, cioè € 8.060,00/12) per un massimo di sei mensilità a partire dalla data di assunzione/trasformazione a tempo indeterminato. Nelle ipotesi di rapporti di lavoro a tempo parziale, il massimale dell’agevolazione deve essere proporzionalmente ridotto. Non sono oggetto di sgravio: premi e i contributi dovuti all’INAIL; contributo al “Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile”; contributo ai “Fondi di cui agli articoli 26, 27, 28 e 29 del D.lgs n. 148/2015” nonché al “Fondo di solidarietà territoriale intersettoriale della Provincia autonoma di Trento e al Fondo di solidarietà bilaterale della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige di cui all’articolo 40 del D.lgs n. 148/2015”; contributo al “Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, previsto dal decreto interministeriale n. 95269 del 7 aprile 2016”; contributo previsto dall’articolo 25, comma 4, della legge 21 dicembre 1978, n. 845; contribuzioni che non hanno natura previdenziale e quelli concepiti allo scopo di apportare elementi di solidarietà alle gestioni previdenziali di riferimento.

- Condizioni di spettanza dell’esonero: possesso del documento unico di regolarità contributiva; assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge; rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale; l’assunzione non riguarda lavoratori licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di un datore di lavoro che, alla data del licenziamento, presentava elementi di relazione con il datore di lavoro che assume, sotto il profilo della sostanziale coincidenza degli assetti proprietari ovvero della sussistenza di rapporti di controllo o collegamento. Gli incentivi non spettano se il datore di lavoro o l’utilizzatore con contratto di somministrazione hanno in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l’assunzione, la trasformazione o la somministrazione siano finalizzate all’assunzione di lavoratori inquadrati ad un livello diverso da quello posseduto dai lavoratori sospesi o da impiegare in diverse unità produttive.

- Compatibilità con altri incentivi: l’esonero è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta.

- Procedimento di ammissione all’esonero: il datore di lavoro deve inviare il modulo DL104-ES predisposto dall’Istituto sul sito internet www.inps.it, nella sezione denominata “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)”, fornendo le seguenti informazioni: lavoratori nei cui confronti è chiesto l’esonero; codice della comunicazione obbligatoria relativa al rapporto di lavoro instaurato; l’importo della retribuzione mensile media; misura dell’aliquota contributiva datoriale oggetto di sgravio. In seguito all’autorizzazione, il soggetto interessato potrà fruire del beneficio mediante conguaglio nelle denunce contributive (Uniemens) e il datore di lavoro dovrà avere cura di non imputare l’agevolazione a quote di contribuzione non oggetto di esonero.

Per consultare la circolare, con ulteriori informazioni di carattere procedimentale-contabile, clicca qui: https://www.inps.it/CircolariZIP/Circolare%20numero%20133%20del%2024-11-2020.pdf

23 Novembre 2020 - Interpretazioni

Congedi e permessi per lavoratori genitori – Chiarimenti INPS – Circ. 132/2020 | Adlabor

Con nostra news del 30.10.2020 avevamo già illustrato le novità introdotte dal cd “Decreto Ristori” in materia di permessi e congedi per i lavoratori genitori.
Con Circolare n. 132 del 20.11.2020, l’INPS specifica anche i termini e le modalità attuative di tali disposizioni. In particolare:

- congedo per quarantena del figlio convivente minore di anni 14: è necessario che la quarantena del figlio sia disposta dall’ASL competente, a seguito di un contatto con soggetto positivo avvenuto a scuola o durante l’esercizio di attività sportive. Tale congedo può essere fruito solo a partire dal 14.10.2020 (data di entrata in vigore della l. 126/2020) pertanto, per i periodi di quarantena disposti prima di tale data, i lavoratori potranno fruire di tale congedo solo per il periodo successivo al 14.10.2020 (art. 21bis d.l. 104/2020).

- congedo per sospensione dell’attività scolastica in presenza del figlio convivente minore di anni 14: è necessario che la sospensione dell’attività scolastica in presenza sia stata disposta dall’Autorità nazionale/regionale/provinciale. Tale congedo può essere fruito solo a partire dal 29.10.2020 (data di entrata in vigore del d.l. 137/2020) (art. 21bis d.l. 104/2020).

- incompatibilità: i congedi di cui sopra sono incompatibili con (art. 21bis c.5 d.l. 104/2020):

  1. contemporaneo svolgimento (anche da parte dell’altro genitore) di lavoro in modalità agile;
  2. mancato svolgimento di attività lavorativa da parte dell’altro genitore;
  3. contemporanea fruizione (anche da parte dell’altro genitore) di congedo per quarantena del figlio o per sospensione dell’attività scolastica in presenza.

Non vi è incompatibilità se:

  1. uno dei genitori è anche genitore di altri figli minori avuti da altri soggetti che non siano in una delle condizioni di incompatibilità;
  2. il lavoratore è genitore anche di un figlio con disabilità grave riconosciuta, per cui è già in smart working.

- modalità di presentazione della domanda: (Circolare INPS n. 116/2020) la domanda per fruire dei congedi per quarantena del figlio è da presentare online attraverso uno dei seguenti canali:

  1. Sito INPS (accedendo tramite SPID, CIE, CNS);
  2. Contact Center: 803.164 – 06.164.164;
  3. Patronati.

Saranno successivamente indicate dall’INPS le modalità di presentazione della domanda di congedo per sospensione dell’attività didattica in presenza che potrà avere ad oggetto richiesta anche per periodi antecedenti, ma comunque decorrenti dal 29.10.2020 (data di entrata in vigore del d.l. 137/2020).

Per consultare la circolare INPS, clicca qui: https://www.inps.it/CircolariZIP/Circolare%20numero%20132%20del%2020-11-2020.pdf

 

 

19 Novembre 2020 - Interpretazioni

CIG – Richiesta di anticipo del 40% – COVID-19 | Adlabor

L’INPS, con il messaggio n. 4335 del 17 novembre 2020, fornisce ulteriori chiarimenti di natura operativa e illustra le novità procedurali per la gestione delle domande di CIGO, CIGD e assegno ordinario dei Fondi di solidarietà con causale COVID-19, per le quali è stato richiesto anche l’anticipo del 40% del pagamento del trattamento (Articolo  71,  comma  1,  del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,n.  77).

Segnaliamo in particolare che, per presentare una domanda di CIGO con richiesta di anticipo del 40% occorre accedere, dal sito istituzionale www.inps.it, dopo l’autenticazione, a “Servizi per aziende e consulenti” e quindi per i vari tipi di prestazioni, accedere a:

  • “Prestazioni e Servizi” e selezionare “CIG Ordinaria”;
  • “Fondi di solidarietà” o “CIG in Deroga INPS”.

Seguono quindi tutte le istruzioni per quel che concerne l’inserimento dei dati di pagamento dell’anticipo propedeutici per la protocollazione della domanda e l’annullamento o la rinuncia all’anticipo.

Per consultare il messaggio, clicca qui: https://www.inps.it/MessaggiZIP/Messaggio%20numero%204335%20del%2018-11-2020.pdf

 

 

16 Novembre 2020 - Interpretazioni

Sospensione dei contributi – chiarimenti – Circolare INPS 129 del 13.11.2020 | Adlabor

Con la Circolare n. 129/2020, l’INPS ha fornito alcune precisazioni in merito alla sospensione dei contributi previdenziali e assistenziali prevista dai Decreti Ristori (d.l. 137/2020) e Ristori Bis (d.l. 149/2020). In particolare:

  • Oggetto della sospensione: la sospensione riguarda i contributi previdenziali e assistenziali in scadenza nel mese di novembre 2020, comprese le quote TFR da versare al fondo tesoreria ed esclusi i premi assicurativi INAIL e le rate in scadenza relative ai versamenti sospesi ai sensi del d.l. 9/2020 e d.l. 18/2020;
  • Destinatari della sospensione: sono beneficiari i datori di lavoro privati con sede operativa nel territorio nazionale che svolgono prevalentemente una della attività riferite ai codici ATECO riportati nell’Allegato 1 del d.l. 149/2020 o, se con sede operativa nelle “zone rosse” (Lombardia, Calabria, Piemonte, Valle d’Aosta, Provincia autonoma di Trento e Bolzano a venerdì 13 -11 - 2020), anche riferite ai codici ATECO dell’Allegato 2 del d.l. 149/2020;
  • Modalità della sospensione: Ai soggetti legittimati alla sospensione è automaticamente attribuito il nuovo codice di autorizzazione “4X”, che darà diritto alla sospensione e sarà visibile sul Cassetto Previdenziale aziendale. Se l’attribuzione non avviene automaticamente, l’azienda interessata può far richiesta di attribuzione del codice “tramite i canali in uso” (INPS) e l’istituto, verificati i requisiti, provvederà;
  • Nuova scadenza: i contributi sospesi ai sensi del d.l. 137/2020 e del d.l. 149/2020 dovranno essere versati in un’unica rata entro il 16.03.2021.

Per consultare il testo integrale della Circolare, clicca qui: https://www.inps.it/CircolariZIP/Circolare%20numero%20129%20del%2013-11-2020.pdf

16 Novembre 2020 - Interpretazioni

Esonero contributivo per le aziende che non richiedono la cassa integrazione – Messaggio INPS n. 4254 del 13.11.2020 | Adlabor

L'INPS con messaggio n. 4254 del 13.11.2020 ha fornito, alle aziende che non richiedono ulteriori trattamenti di integrazione salariale, alcune indicazioni operative  per usufruire entro il 31 dicembre 2020 dell'esonero contributivo di 4 mesi che era stato  introdotto dall'art. 3 del  D.L. n. 104/2020, poi convertito nella legge n. 126/ 2020 del 13 ottobre 2020.

In primo luogo occorre rilevare che l'INPS, nel messaggio 4254, evidenzia  che coloro che si  avvalgono  dell’esonero contributivo non possono poi richiedere altre settimane di cassa integrazione Covid, salvo che per diversa unità produttiva.

L'INPS, dopo avere preliminarmente ribadito che tale misura è stata autorizzata dalla Commissione europea, ha precisato che  i datori di lavoro che vogliano usufruire dell’esonero contributivo devono inviare a INPS un’istanza di attribuzione del codice di autorizzazione “2Q” che assume il nuovo significato di “Azienda beneficiaria dello sgravio art.3 DL 104/2020”.

Detta comunicazione per l’esonero contributivo va inoltrata tramite la funzionalità “Contatti” del Cassetto previdenziale alla voce “Assunzioni agevolate e sgravi – Sgravio Art. 3 del DL 14 agosto 2020, n. 104”.

Nell'istanza per accedere all’esonero contributivo occorrerà autocertificare:

  •     le ore d’integrazione salariale fruite dai lavoratori nei mesi di maggio e giugno 2020 riguardanti la medesima matricola;
  •     la retribuzione globale che sarebbe spettata ai lavoratori per le ore di lavoro non prestate;
  •     la contribuzione piena a carico del datore di lavoro calcolata sulla retribuzione di cui al punto precedente;
  •     l’importo dell’esonero.

L'Ente previdenziale  ha poi precisato che la richiesta di attribuzione del codice “2Q” deve essere inoltrata prima della trasmissione della denuncia contributiva relativa al primo periodo retributivo in cui si intende richiedere l’esonero.  INPS, una vota verificati i dati trasmessi,  attribuirà il predetto codice di autorizzazione alla specifica posizione contributiva, con validità dal mese di agosto 2020 fino al mese di dicembre 2020, dandone comunicazione al datore di lavoro attraverso il medesimo Cassetto previdenziale.

Importo dell’esonero contributivo

INPS specifica inoltre l'ammontare dell’importo dell’esonero contributivo per i  4 mesi previsti, chiarendo che:

  • questo è pari al doppio delle ore d’integrazione salariale già fruite nei mesi di maggio e giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL;
  •  la retribuzione persa nei mesi di maggio e giugno 2020 - da utilizzare come base di calcolo per la misura dell’esonero - deve essere maggiorata dei ratei di mensilità aggiuntive;
  •  ai fini della determinazione della misura, occorre tenere conto dell’aliquota contributiva piena astrattamente dovuta e non di eventuali agevolazioni contributive spettanti nelle suddette mensilità;
  • l’effettivo  ammontare  dell’esonero  fruibile,  calcolato  sulla  base del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di maggio e giugno 2020, non potrà  superare  la  contribuzione  datoriale  dovuta  nelle  singole  mensilità  in  cui  ci  si  intenda avvalere  della  misura,  per  un  periodo  massimo  di  quattro  mesi,  fermo  restando  che  l’esonero potrà essere fruito anche per l’intero importo sulla denuncia relativa ad una sola mensilità, ove sussista la capienza.

Per consultare il testo integrale del Messaggio, clicca qui: https://www.inps.it/MessaggiZIP/Messaggio%20numero%204254%20del%2013-11-2020.pdf

03 Novembre 2020 - Interpretazioni

Test sierologici ai dipendenti – non detraibilità delle spese relative

Spese per test sierologici ai dipendenti non ammissibili al credito d'imposta ex Decreto Rilancio

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12 Ottobre 2020 - Interpretazioni

COVID-19, quarantena, CIG e malattia | Adlabor

COVID-19, quarantena, CIG e malattia: chiarimenti INPS

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