Cassa integrazione “decreto Agosto”: domande fino al 31 ottobre | Adlabor
L’INPS, con circolare n 115 del 30 settembre 2020, fornisce ai datori di lavoro le istruzioni per la presentazione della domanda di concessione dei trattamenti di trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga per un periodo aggiuntivo di durata pari 18 settimane, da fruire entro il 31 dicembre 2020.
Segnaliamo in particolare che:
- slitta al 31 ottobre 2020 (originariamente previsto al 30 settembre) il termine per la presentazione delle nuove domande per la concessione di un periodo aggiuntivo di durata pari 18 settimane, da fruire entro il 31 dicembre 2020.
- le nuove domande devono essere presentate con, in allegato, l’autocertificazione che attesti l’eventuale riduzione di fatturato subita dal datore di lavoro.
- la richiesta dei trattamenti va inviata con due distinte istanze da trasmettere in due tempi: per un primo periodo pari a 9 settimane e per un secondo periodo di ulteriori 9 settimane, concedibili però esclusivamente ai datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato il precedente periodo di 9 settimane
- resta confermata la necessità di eseguire la procedura di informazione, consultazione ed esame congiunto, anche in via telematica, entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva.
- l'accesso al secondo periodo di 9 settimane di CIG è consentito gratuitamente solo ai datori di lavoro che, confrontando il fatturato del primo semestre 2020 con quello del 2019, abbiano subito una riduzione di fatturato pari almeno al 20%. Qualora la riduzione di fatturato sia stata registrata ma in misura inferiore, sarà dovuto un contributo addizionale del 9% della retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore per le ore non prestate durante la sospensione o riduzione d’attività. Nel caso in cui, invece, non si registri alcuna riduzione del fatturato, il contributo addizionale dovuto è pari al 18% di detta retribuzione globale.
- al fine di consentire l’individuazione dell’aliquota del contributo addizionale e la rilevazione delle aziende che non sono tenute all’obbligo contributivo, i datori di lavoro richiedenti devono completare la domanda con una dichiarazione di responsabilità, nella quale autocertificano alternativamente:
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- la sussistenza e l’indice dell’eventuale riduzione del fatturato;
- il diritto all’esonero dal versamento del contributo addizionale in quanto l’attività di impresa è stata avviata in data successiva al 1° gennaio 2019.
- oltre che dei termini per l’invio delle domande dei trattamenti di integrazione salariale, il 31 ottobre 2020 rappresenta anche il termine per la trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi che si collocano tra il 1° agosto e il 31 agosto 2020.
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