24 Luglio 2020 - Interpretazioni
L’INPS, con messaggio n. 2871 del 20 luglio 2020, comunica la ripresa dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali.
Il messaggio, inoltre, illustra le modalità con cui è possibile effettuare i versamenti, in unica soluzione, entro il termine del 16 settembre 2020, ovvero entro il 31 luglio 2020, fornendo, altresì, per ciascuna gestione, le indicazioni per la ripresa degli adempimenti e delle modalità di versamento della contribuzione sospesa mediante rateizzazione.
Per tutte le gestioni l’importo minimo di ciascuna rata non può essere inferiore a € 50,00. Il versamento delle rate successive alla prima dovrà essere eseguito entro il giorno 16 del mese successivo.
Per consultare il messaggio, clicca qui: https://www.inps.it/MessaggiZIP/Messaggio%20numero%202871%20del%2020-07-2020.pdf
23 Luglio 2020 - Interpretazioni
L’INPS ha emanato il Messaggio n. 2856 del 17 luglio 2020, con il quale fornisce ulteriori informazioni circa le modalità di presentazione delle domande per trattamento di cassa integrazione in deroga in caso di richiesta di ulteriori settimane di CIG in deroga per le aziende plurilocalizzate.
Segnaliamo in particolare che, ad integrazione di quanto disposto dal messaggio INPS n. 2489/2020, si precisa che anche le aziende che hanno ricevuto la prima autorizzazione per il periodo richiesto (22/13/9 settimane) con decreto del Ministero del Lavoro e che intendono richiedere una proroga della prestazione di cassa integrazione in deroga, devono inviare la domanda di proroga dell’integrazione salariale direttamente all’INPS.
Per consultare il messaggio, clicca qui: https://www.inps.it/MessaggiZIP/Messaggio%20numero%202856%20del%2017-07-2020.pdf
16 Luglio 2020 - Interpretazioni
L’INPS, con circolare n. 86 del 15 luglio 2020, illustra le novità apportate dal decreto-legge n. 34/2020 all'impianto normativo in materia di cassa integrazione in deroga (CIGD), e alle successive modifiche recate dal D.L n. 52/2020, n. 52.
Segnaliamo in particolare:
- la conferma della necessità del preventivo accordo, che può essere concluso anche in via telematica, con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello Sono però esonerati dalle intese esclusivamente i datori di lavoro fino ai 5 dipendenti;
- la durata massima della CIGD di nove settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, incrementate di ulteriori cinque settimane nel medesimo periodo per i soli datori di lavoro ai quali sia stato interamente già autorizzato un periodo di nove settimane e solo su presentazione specifica domanda in via telematica;
- la possibilità per tutti i datori di lavoro di ottenere un eventuale ulteriore periodo di durata massima di quattro settimane di trattamenti di cassa integrazione in deroga da collocarsi all’interno del periodo 1° settembre 2020 – 31 ottobre 2020, o fruibili anche antecedentemente al 1° settembre qualora siano già state usufruite le 18 settimane;
- Per le aziende che hanno unità produttive situate nei comuni delle c.d. zone rosse e per quelli con unità produttive site nelle c.d. regioni gialle, le ulteriori quattro settimane potranno essere richieste (ex art. 22 commi 8-bis e 8-quater d.l. 18/2020 come modificato dall'articolo 1, comma 1, della Legge 24 aprile 2020, n. 27, in sede di conversione) esclusivamente dai datori di lavoro che abbiamo interamente fruito delle precedenti settimane di CIGD;
- la conferma che per il trattamento in deroga, non si applicano le disposizioni relative al requisito dell’anzianità di effettivo lavoro e non sono dovuti né il contributo addizionale nè la riduzione in percentuale del trattamento economico in caso di proroghe dei trattamenti di cassa integrazione in deroga;
- i datori di lavoro che possono utilizzare la CIGD sono soltanto quelli privati;
- i lavoratori beneficiari sono tutti i lavoratori con rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, ad eccezione dei dirigenti, occupati alla data del 25 marzo 2020. Ai fini della sussistenza di tale ultimo requisito, nelle ipotesi di trasferimento d’azienda ai sensi dell’articolo 2112 c.c. e nei casi di lavoratore che passa alle dipendenze dell’impresa subentrante nell’appalto, si computa anche il periodo durante il quale il lavoratore stesso è stato impiegato presso il precedente datore di lavoro. Inoltre, la circolare precisa che la CIGD può essere riconosciuta agli apprendisti di tutte e tre le tipologie; i lavoratori a domicilio anche se occupati presso imprese artigiane; i giornalisti professionisti, i pubblicisti e i praticanti, iscritti all’INPGI; i lavoratori intermittenti; i lavoratori sportivi dipendenti iscritti al Fondo pensione sportivi professionisti, con retribuzione annua lorda non superiore a 50.000 euro nell’anno 2019 (ma limitatamente ad un periodo massimo di nove settimane).
Per consultare la circolare, clicca qui: https://www.inps.it/CircolariZIP/Circolare%20numero%2086%20del%2015-07-2020.pdf.
14 Luglio 2020 - Interpretazioni
Con gli articoli 120 e 125 del D.L. 34/2020 (cd. decreto Rilancio), sono stati introdotti crediti d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro finalizzati a:
- interventi e investimenti necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus Covid-19 (art. 120);
- sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti (art. 125).
L’Agenzia delle entrate, con circolare n. 20/E del 10 luglio 2020, fornisce i primi chiarimenti di carattere interpretativo e di indirizzo operativo ai propri uffici, in merito ai crediti d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro e per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione.
In estrema sintesi, segnaliamo in particolare:
a. soggetti interessati: tutti quelli esercenti attività di impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico, nonché associazioni e fondazioni (per gli interventi e gli investimenti necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus); tutti quelli esercenti attività d’impresa, arti e professioni, enti non commerciali e gli enti religiosi civilmente riconosciuti (per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale).
b. spese per quali spetta il credito d'imposta: tutte quelle sostenute per:
- il rispetto delle prescrizioni sanitarie e delle misure finalizzate al contenimento della diffusione del virus;
- gli investimenti connessi ad attività innovative, allo sviluppo o l’acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa (comprese quelle per gli acquisti di programmi software, di sistemi di videoconferenza, per la sicurezza della connessione e per consentire lo svolgimento dell’attività lavorativa in smart working) e per l’acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura (c.d. termoscanner) dei dipendenti e degli utenti;
- per la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale o per la sanificazione degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività;
- per l’acquisto e le eventuali spese di installazione di dispositivi di protezione individuale (mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari) purché omologati; di prodotti detergenti e disinfettanti; di dispositivi vari di sicurezza (ad esempio: termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti); di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli;
c. ammontare del beneficio fiscale: per tutte le spese sostenute nell'anno solare 2020 (dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020):
- 48.000 euro (per gli interventi e gli investimenti necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus Covid-19);
- 60.000 euro (per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale)
Per ottenere il credito d’imposta è essenziale che la documentazione delle spese attesti la conformità dei prodotti alla normativa europea.
Per consultare la circolare, clicca qui: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2570162/Circolare+20++Crediti+adeguamento+Covid+e+Sanificazioni+DLRilancio.pdf/4bccf5ba-32d5-6cd9-4aca-92129eb70ec5
09 Luglio 2020 - Interpretazioni
L’INPS, con circolare n. 81 dell’8 luglio 2020, fornisce le istruzioni circa il diritto alla fruizione del congedo per emergenza COVID-19 e di permessi indennizzati di cui alla legge n. 104/1992, introdotti dagli articoli 23 e 24 del decreto-legge 18/2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 27/2020, n. 27, e modificati per numero di giornate ed estensione del periodo di fruizione dal decreto-legge 34/2020.
Segnaliamo in particolare che:
- il periodo di fruizione viene esteso al 31 luglio 2020;
- il numero di giorni fruibili dai genitori per l’assistenza ai figli durante il predetto periodo è aumentato da 15 a 30, ma alternativamente e per un periodo massimo (individuale e di coppia) di 30 giorni, per la cura di tutti i figli e non per ciascun figlio;
- i genitori di figli con disabilità in situazione di gravità accertata iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, possono fruire di congedo COVID-19, alternativamente e per un periodo massimo (individuale e di coppia) di 30 giorni, anche oltre il limite di 12 anni di età;
- vi è la conversione d’ufficio in congedo COVID-19 degli eventuali periodi di congedo parentale e di prolungamento di congedo parentale, fruiti dai genitori durante l’arco temporale dal 5 marzo al 31 luglio 2020 fino ad un massimo di 30 giorni. Tuttavia la conversione interessa solo le domande presentate prima del 29 marzo 2020 dai lavoratori dipendenti del settore privato.
La circolare fornisce inoltre informazioni sull'estensione dei permessi retribuiti ex art. 33 legge n.104/1992 per i lavoratori dipendenti del settore privato e sulla compatibilità del congedo COVID -19 con il bonus baby-sitting e il bonus per l’iscrizione ai centri estivi o ai servizi integrativi per l’infanzia.
Per consultare la circolare clicca qui: https://www.inps.it/CircolariZIP/Circolare%20numero%2081%20del%2008-07-2020.pdf
03 Luglio 2020 - Interpretazioni
Il Ministero del Lavoro con circolare n. 11 del 01/07/2020, a seguito dell’emanazione del Decreto Interministeriale n. 9 del 20.06.2020, ha chiarito la normativa vigente in materia di CIGD, coordinando le numerose norme [1] che sono intervenute in questo periodo emergenziale e rendendo un quadro unitario e definitivo della disciplina. La normativa vigente prevede:
- Soggetti beneficiari
Lavoratori subordinati dipendenti di datori di lavoro del settore privato, ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro e già in forza alla data del 25 marzo 2020. Sono esclusi i datori di lavoro domestico.
- Durata massima
a) 9 settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020 (articolo 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, modificato dall’articolo 70 del d.l. 34/2020);
b) + 5 settimane per chi ha già ottenuto e fruito delle precedenti 9 (articolo 22 comma 1 primo periodo del decreto legge n. 18 del 2020, convertito in legge n. 27 del 2020, modificato dall’articolo 70 del decreto-legge n. 34 del 2020);
c) + 4 settimane per il periodo decorrente dal 1° settembre 2020 al 31 ottobre 2020. Possibilità di usufruirne anche prima del 1° settembre per chi ha già esaurito le precedenti 14 settimane (articolo 1 del decreto legge n. 52 del 2020);
d) + 4 settimane per le imprese che hanno sede legale o unità produttive in Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna (articolo 8 quater decreto legge n. 18 del 2020, convertito in legge n. 27 del 2020).
- Modalità di presentazione
In un’ottica di semplificazione, in D.l. 52/2020 ha previsto che i trattamenti di CIGD per periodi successivi alle prime nove settimane riconosciuti dalle Regioni o dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, secondo le procedure già in uso, sono concessi dall'INPS a domanda del datore di lavoro. Per le prime nove settimane di trattamento la competenza rimane Regionale o del Ministero del lavoro e delle politiche sociali anche per le c.d. plurilocalizzate, mentre per i periodi successivi alle prime nove settimane, la domanda può essere inviata dal datore di lavoro alla sede Inps territorialmente competente, a far data dal 18 giugno 2020. Per Trento e Bolzano invece rimane vigente il procedimento autonomo amministrativo stabilito dalle norme locali.
- Tempi di presentazione
Le domande devono essere presentate a pena di decadenza entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa, oppure entro il 17 luglio 2020 se tale ultima data è posteriore alla prima.
Per le domande riferite a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa che hanno avuto inizio nel periodo ricompreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020 il termine è fissato a pena di decadenza al 15 luglio 2020.
Per consultare la Circolare Ministeriale n. 11 del 01/07/2020 clicca qui: https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2020/Circolare-11-del-20062020-CIG-deroga-per-COVID19.pdf.
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[1] Decreto legge 2 marzo 2020, n. 9; Decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito in Legge n. 27 del 24 aprile 2020; Decreto legge 19 maggio 2020 n. 34; Decreto legge 16 giugno 2020, n. 52
02 Luglio 2020 - Interpretazioni
L'Inail con nota del 30.6.2020 comunica che fino al termine dell’emergenza sanitaria in corso, i datori di lavoro del settore pubblico e di quello privato dovranno garantire la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio da Covid-19, come previsto dall'art.83 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto “Rilancio”).
In particolare, per i datori che non sono tenuti alla nomina del medico competente, e ferma restando la possibilità di nominarne uno per il periodo emergenziale, la sorveglianza potrà essere richiesta anche ai servizi territoriali dell’Inail, che provvederanno con i propri medici del lavoro.
Nelle more dell’emanazione della legge di conversione del decreto 34/2020 e del decreto interministeriale per la definizione della tariffa per tali prestazioni l’Istituto, a partire dal 1° luglio, ha reso disponibile il nuovo servizio “ Sorveglianza Sanitaria Eccezionale” che consente ai datori di lavoro interessati e ai loro delegati di inoltrare telematicamente la richiesta di visita medica per sorveglianza sanitaria eccezionale alla struttura territoriale Inail competente, individuata in base al domicilio del lavoratore.
L’applicativo informatico costituisce l’unico strumento consentito per l’invio delle richieste di visita medica per sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti al rischio di contagio.
E' possibile prendere visione della nota INAIL del 30.6.2020 al seguente link: https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/news-ed-eventi/news/news-sorveglianza-sanitaria-luoghi-lavoro-2020.html
30 Giugno 2020 - Interpretazioni
L’Agenzia delle Entrate con risoluzione n. 36/E del 26 giugno 2020 fornisce ulteriori chiarimenti in merito al regime fiscale dei premi di risultato erogati ai sensi dell’articolo 1, commi da 182 a 189, legge 208/2015.
In particolare, viene precisato che qualora nel contratto aziendale/territoriale venga attestato che il raggiungimento dell’obiettivo incrementale è – anche per circostanze eccezionali – effettivamente incerto alla data della sua sottoscrizione perché l’andamento del parametro adottato in sede di contrattazione è suscettibile di variabilità, l’Agenzia ritiene che l’azienda, sotto la propria responsabilità, possa applicare l’imposta sostitutiva del 10% qualora al termine del periodo congruo sia conseguito il risultato incrementale.
Anche in tali ipotesi resta fermo che l’agevolazione sarà applicata sull'intero importo stabilito nel contratto aziendale/territoriale, a nulla rilevando la data di sottoscrizione di quest’ultimo.
Per consultare la risoluzione, clicca qui: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2522862/Risoluzione+n.+36+del+26+giugno+2020.pdf/88344cd3-a88e-c337-45f5-2b372ea0957d
25 Giugno 2020 - Interpretazioni
L’INPS ha pubblicato sul suo sito alcune FAQ a quesiti in materia di fruizione degli ammortizzatori sociali COVID-19 che riportiamo integralmente qui di seguito.
- Quesito: dove trovare l’invio domande CIG in deroga COVID-19 INPS nel sito INPS?
- Risposta: si entra nel sito inps.it > si entra nell'area “Servizi per aziende e consulenti” > nella sezione “CIG e Fondi di solidarietà”, si sceglie l’opzione “CIG in Deroga INPS” > si inserisce codice fiscale e PIN e si arriva alla procedura CIG IN DEROGA COVID-19 INPS.
- Quesito: quali allegati inserire in una domanda di CIG in deroga per COVID-19?
- Risposta: Ad ogni domanda deve essere allegato un file contenente i dati dei beneficiari ai quali è destinata la prestazione in capo all’UP indicata nella domanda.
- Quesito: pagamento diretto: come fare?
- Risposta: Le domande di CIG in deroga sono tutte a pagamento diretto.
- Quesito: come compilare il file CSV?
- Risposta: Vanno inseriti nel CSV tutti i beneficiari in forza all’UP per i quali si richiede la prestazione sia in full time che in part time. Per i full time va indicato il valore 100,00.
- Quesito: dove si trova il file CSV?
- Risposta: E’ possibile scaricare il file Beneficiari_CIGD.csv e il manuale per la compilazione nella sezione “Allegati” del servizio CIG IN DEROGA COVID-19 INPS.
- Quesito: numero di ore autorizzate e utilizzate – calcolo dell’anticipo del 40%
- Risposta: Solitamente l’azienda richiede, a titolo prudenziale, un’autorizzazione di ore di sospensione di numero maggiore rispetto a quelle che poi verranno effettivamente utilizzate.
- Quesito: Le ore di CIG in deroga richieste nel momento della domanda per l’intero periodo, su cui l’Inps ha calcolato l’anticipazione del 40% potrebbero pertanto risultare superiori rispetto alle ore effettivamente utilizzate dall’azienda nello stesso periodo?
- Risposta: Si, le ore richieste per il periodo potrebbero risultare superiori rispetto a quelle effettivamente utilizzate, ma l’anticipo non viene calcolato sul totale delle ore richieste ma sulle ore indicate per ciascun lavoratore nel file dell’anticipo. Il datore di lavoro richiedente potrà, dunque, chiedere di anticipare un numero di ore inferiore rispetto a quelle complessive per le quali si richiede l’autorizzazione, mentre non sarà possibile il contrario.
- Quesito: CIG in Deroga o FIS?
- Risposta: Con riferimento all'invio di domande per assegno ordinario ex art. 30 D.Lgs.148/2015 (F.I.S.) occorrono informazioni in merito ad aziende iscritte all’Inps come “AZIENDA TENUTA AL VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI EX D.I. N. 94343/2016 (FONDO INTEGRAZIONE SALARIALE)” codice 0J, ma che non hanno più di n. 5 dipendenti.
- Quesito: Come bisogna comportarsi con la prossima apertura on line delle domande e cioè richiedere assegno per fondo integrazione salariale oppure CIGD?
- Risposta: Le aziende che pur avendo il codice 0J non occupano mediamente + di 5 dipendenti, e non sono iscritte ad altri fondi di solidarietà, possono presentare domanda di cassa integrazione in deroga, dato che non trovano applicazione le tutele previste dalle disposizioni in materia di sospensioni o riduzioni di orario in costanza di rapporto di lavoro.
- Quesito: recupero della prestazione in caso di erogazione indebita dell’anticipo del 40%: il recupero deve essere fatto dal datore di lavoro?
- Risposta: Il recupero viene fatto dall’INPS nei confronti del datore di lavoro.
- Quesito: Se il lavoratore è cessato e c’è un recupero, provvede l’INPS?
- Risposta: SI e lo richiede sempre al datore di lavoro.
- Quesito: Nel caso in cui la sospensione riguardi più mesi, le ore da indicare per ogni lavoratore nella domanda di CIG in deroga devono essere totali o riferiti ad ogni mese?
- Risposta: Le ore indicate nella domanda devono essere il numero totale per l’intero periodo richiesto.
- Quesito: La CU per gli importi erogati a titolo di anticipo sul pagamento diretto della cassa integrazione in deroga la rilascia l’INPS?
- Risposta: No, le somme erogare a titolo di anticipo sono gestite fiscalmente come un prestito, quindi sono tassate solo al momento del saldo per l’intero importo effettivamente spettante.
- Quesito: Per chi fa un modello sr41 per singolo per mese, sebbene la domanda sia su più mesi (es. domanda dal 1/5 al 30/6, chi fa un modello sr41 x maggio ed uno per giugno, ma la domanda è sempre la stessa) la richiesta del 40% deve sempre fatta in relazione al singolo modello sr41?
- Risposta: L’sr41 in caso di anticipo del 40% dovrà essere unico per l’intero periodo richiesto in domanda.
- Quesito: I datori di lavoro che non hanno completato le 9 settimane, devono richiedere sempre prima la parte restante delle 9 e successivamente le altre 5 o sarà possibile cumularle e ricevere un’unica autorizzazione?
- Risposta: Si tratta di due autorizzazioni distinte.
- Quesito: Le aziende che hanno utilizzato un numero di settimane maggiore di 8 ma inferiore a 9 (es. 8,50), come si devono comportare? devono richiedere quei giorni mancanti?
- Risposta: Ai fini della richiesta di CIG in deroga all’INPS delle ulteriori 5 settimane si considera l’autorizzato e non il fruito.
18 Giugno 2020 - Interpretazioni
L’INPS con messaggio n. 2489 del 17 giugno 2020, comunica che il 18 giugno 2020 saranno rilasciate le funzionalità relative alla nuova domanda INPS di richiesta della cassa integrazione in deroga, quelle relative alla domanda di anticipazione da parte dell’INPS dei trattamenti di integrazione salariale richiesti dall'azienda con pagamento diretto, nonché la nuova versione della procedura “Nuova gestione dell’istruttoria per domande CIGO”.
Inoltre, l’Istituto fornisce i primi indirizzi operativi relativi alle predette novità.
Per consultare il messaggio, clicca qui: https://www.inps.it/MessaggiZIP/Messaggio%20numero%202489%20del%2017-06-2020.pdf