Interpretazioni

05 Giugno 2020 - Interpretazioni

Contratti a termine – Proroga o Rinnovo acausale fino al 30.08.2020 – Nota INL 160/2020

Con Nota n. 160 del 03.06.2020 l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito chiarimenti in merito a diverse disposizioni previste dal d.l. 34/2020. Tra le altre, l’INL ha chiarito che, ai sensi dall’art. 93 d.l. 34/2020 è possibile rinnovare o prorogare i contratti a termine senza apporvi causale, a patto che il contratto oggetto del rinnovo o della proroga:

  • fosse già in essere al 23.02.2020;
  • termini entro il 30.08.2020.

Rimane vigente la disposizione ordinaria prevista dall’art. 19 c. 1 d.lgs. 81/2015, ed è dunque possibile prorogare i contratti a termine anche oltre il 30.08.2020 senza apporvi la causale qualora non venga superato il periodo massimo di 12 mesi di durata  complessiva del rapporto.

Per consultare la nota clicca qui: https://www.ispettorato.gov.it/it-it/orientamentiispettivi/Documents/ulteriori-indicazioni-Dlgs.34-2020.pdf.

 

 

27 Maggio 2020 - Interpretazioni

Cassa Integrazione Ordinaria e Assegno Ordinario FIS – Modifiche al termine di presentazione delle domande e penalità in caso di ritardi – D.L. 34/2020

L’INPS, con Messaggio n. 2183/2020, ha chiarito le disposizioni di modifica dei termini di presentazione della domanda di integrazione salariale ordinaria introdotte dal d.l. Rilancio. In particolare:

- l’istanza deve essere presentata entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa (articolo 68, comma 1, lett. c d.l. 34/2020);

- il termine di presentazione delle domande riferite a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa che hanno avuto inizio nel periodo ricompreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020 è fissato al 31 maggio 2020 (articolo 19 comma 2-ter del D.L. n. 18/2020);

- la sanzione per la presentazione in ritardo di dette domande, consiste nell’impossibilità di godere del trattamento di integrazione per periodi anteriori di una settimana rispetto alla data di presentazione delle domande stesse (articolo 68, comma 1, lett. d d.l. 34/2020).

- Il nuovo termine di trasmissione delle domande e la relativa penalizzazione riguardano esclusivamente i datori di lavoro che non hanno mai fatto richiesta di intervento di cassa integrazione ordinaria o assegno ordinario con causale “COVID-19 nazionale”.

Per consultare il Messaggio, clicca qui: https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fMessaggi%2fMessaggio%20numero%202183%20del%2026-05-2020.htm

21 Maggio 2020 - Interpretazioni

Infortuni – Infezione da COVID-19 in occasione di lavoro

L’Inail, con circolare n. 22 del 20 maggio 2020, fornisce alcuni chiarimenti in merito alle problematiche sollevate in relazione alla tutela infortunistica degli eventi di contagio nei casi accertati di infezione da Coronavirus (SARS- CoV-2) in occasione di lavoro.

Premesso che l’art. 42, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, ha chiarito che l’infezione da SARS-Cov-2, come accade per tutte le infezioni da agenti biologici se contratte in occasione di lavoro, è tutelata dall’Inail quale infortunio sul lavoro e ciò anche nella situazione eccezionale di pandemia causata da un diffuso rischio di contagio in tutta la popolazione, l’Inail precisa che:

  • le patologie infettive contratte in occasione di lavoro sono da sempre, infatti, inquadrate e trattate come infortunio sul lavoro poiché la causa virulenta viene equiparata alla causa violenta propria dell’infortunio, anche quando i suoi effetti si manifestino dopo un certo tempo;
  • l’indennità per inabilità temporanea assoluta copre anche il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria (ovviamente sempre che il contagio sia riconducibile all’attività lavorativa), con la conseguente astensione dal lavoro;
  • gli oneri degli eventi infortunistici del contagio non incidono sull’oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico, ma sono posti carico della gestione assicurativa nel suo complesso, a tariffa immutata, e quindi non comportano maggiori oneri per le imprese con l’esclusione totale di qualsiasi incidenza degli infortuni da COVID-19 in occasione di lavoro sulla misura del premio pagato dal singolo datore di lavoro, in quanto gli eventi dovuti al COVID-19 sono stati a priori ritenuti frutto di fattori di rischio non direttamente e pienamente controllabili dal datore di lavoro al pari degli infortuni in itinere.

Per consultare la circolare, clicca qui: https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-circolare-inail-n-22-del-20-maggio-2020.pdf

18 Maggio 2020 - Interpretazioni

Test sierologici sul posto di lavoro – COVID-19 |Adlabor

Il Garante della Privacy ha specificato che, nell’ambito del sistema di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro, il datore di lavoro può richiedere ai propri dipendenti di effettuare test sierologici solo se disposti dal medico competente (o da altro professionista sanitario) in base alle norme relative all'emergenza epidemiologica.

La risposta arriva dal Garante Privacy che, con due apposite FAQ, pubblicate sul sito istituzionale, fornisce indicazioni per il corretto trattamento dei dati personali da parte di pubbliche amministrazioni e imprese private e indica i presupposti per l’effettuazione dei test sierologici per il COVID-19 sul posto di lavoro.

Facciamo seguito e riferimento alle nostre precedente news sull’argomento del 6 e del 14 maggio 2020 per segnalare in particolare le seguenti FAQ e relative risposte:

D: È possibile diffondere i dati identificativi delle persone positive al Covid-19 o che sono state poste in isolamento?

R: La disciplina vigente vieta la diffusione dei dati relativi alla salute. Tale divieto non è stato derogato dalla normativa d’urgenza sull’emergenza epidemiologica da Covid-19.

Pertanto, le aziende sanitarie, le prefetture, i comuni e qualsiasi altro soggetto pubblico o privato non possono diffondere, attraverso siti web o altri canali, i nominativi dei casi accertati di Covid-19 o dei soggetti sottoposti alla misura dell’isolamento per finalità di contenimento della diffusione dell’epidemia o per il contrasto di “fake news”.

D: È possibile diffondere i dati identificativi delle persone positive al COVID 19 o che sono state poste in isolamento domiciliare?

R: La disciplina vigente vieta la diffusione dei dati relativi alla salute. Tale divieto non è stato derogato dalla normativa d’urgenza sull’emergenza epidemiologica da Covid-19.

Pertanto, le aziende sanitarie e qualsiasi altro soggetto pubblico o privato non possono diffondere, attraverso siti web o altri canali, i nominativi dei casi accertati di Covid-19 o dei soggetti sottoposti alla misura dell’isolamento per finalità di contenimento della diffusione dell’epidemia.

Solo il medico del lavoro infatti, nell’ambito della sorveglianza sanitaria, può stabilire la necessità di particolari esami clinici e biologici. Il datore di lavoro deve, invece, «trattare i dati relativi al giudizio di idoneità del lavoratore alla mansione svolta e alle eventuali prescrizioni o limitazioni che il medico competente può stabilire».

Per consultare il documento del Garante Privacy, clicca qui: https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9340513;

Per consultare le FAQ “amministrazioni pubbliche e imprese private”, clicca qui: https://www.garanteprivacy.it/temi/coronavirus/faq;

Per consultare le FAQ “salute” clicca qui: https://www.garanteprivacy.it/temi/coronavirus/faq#salute.

18 Maggio 2020 - Interpretazioni

Covid-19 e infortunio | Adlabor

L’INAIL, con comunicato stampa in data 15 maggio 2020 ha chiarito che la qualificazione dell’affezione da Covid-19 come infortunio sul lavoro non costituisce, di per sé, responsabilità civile o penale in capo al datore di lavoro. Riportiamo di seguito il testo del comunicato stampa.

* * *

L’infortunio sul lavoro per Covid-19 non è collegato alla responsabilità penale e civile del datore di lavoro

Il datore di lavoro risponde penalmente e civilmente delle infezioni di origine professionale solo se viene accertata la propria responsabilità per dolo o per colpa

ROMA - In riferimento al dibattito in corso sui profili di responsabilità civile e penale del datore di lavoro per le infezioni da Covid-19 dei lavoratori per motivi professionali, è utile precisare che dal riconoscimento come infortunio sul lavoro non discende automaticamente l’accertamento della responsabilità civile o penale in capo al datore di lavoro.

Sono diversi i presupposti per l’erogazione di un indennizzo Inail per la tutela relativa agli infortuni sul lavoro e quelli per il riconoscimento della responsabilità civile e penale del datore di lavoro che non abbia rispettato le norme a tutela della salute e sicurezza sul lavoro. Queste responsabilità devono essere rigorosamente accertate, attraverso la prova del dolo o della colpa del datore di lavoro, con criteri totalmente diversi da quelli previsti per il riconoscimento del diritto alle prestazioni assicurative Inail.

Pertanto, il riconoscimento dell’infortunio da parte dell’Istituto non assume alcun rilievo per sostenere l’accusa in sede penale, considerata la vigenza in tale ambito del principio di presunzione di innocenza nonché dell’onere della prova a carico del pubblico ministero. E neanche in sede civile il riconoscimento della tutela infortunistica rileva ai fini del riconoscimento della responsabilità civile del datore di lavoro, tenuto conto che è sempre necessario l’accertamento della colpa di quest’ultimo per aver causato l’evento dannoso.

Al riguardo, si deve ritenere che la molteplicità delle modalità del contagio e la mutevolezza delle prescrizioni da adottare sui luoghi di lavoro, oggetto di continuo aggiornamento da parte delle autorità in relazione all’andamento epidemiologico, rendano peraltro estremamente difficile la configurabilità della responsabilità civile e penale dei datori di lavoro.

 

13 Maggio 2020 - Interpretazioni

Buoni pasto e lavoro agile – smart working | Adlabor

È stata pubblicata sul sito, nella sezione Interpretazioni, una nota sull’attribuibilità dei buoni pasto in caso di smart working.

Per consultare la nota, clicca qui: https://www.adlabor.it/interpretazioni/smartworking/buoni-pasto-e-smart-working/

 

13 Maggio 2020 - Interpretazioni

Licenziamento per comporto e Covid-19 | Adlabor

E' stata pubblicata sul sito, alla sezione Interpretazioni, una nota sulla possibilità di licenziare per superamento del periodo di comporto nel periodo emergenziale da Covid-19, durante il quale è previsto un temporaneo divieto di licenziamento per giustificato motivo oggettivo.

Per consultare la nota, clicca qui: https://www.adlabor.it/interpretazioni/comporto/licenziamento-per-superamento-periodo-di-comporto-e-covid-19/

06 Maggio 2020 - Interpretazioni

Privacy – Emergenza Coronavirus/COVID-19 – FAQ Garante -Trattamento dei dati nel contesto lavorativo

Sul sito del Garante privacy è stato pubblicato un documento sulle FAQ concernenti il trattamento dei dati personali legati all’emergenza Coronavirus/COVID-19.

Per quanto riguarda espressamente il contesto lavorativo, queste le domande e, in estrema sintesi, le relative risposte:

 

D: Il datore di lavoro può rilevare la temperatura corporea del personale dipendente o di utenti, fornitori, visitatori e clienti all’ingresso della propria sede?

R: tenendo presente che:

  • i datori di lavoro, le cui attività non sono sospese, sono tenuti a osservare le misure per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica contenute, da ultimo, nel Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro tra Governo e parti sociali del 14 marzo 2020 (come aggiornato in data 24 aprile 2020), che prevede la rilevazione della temperatura corporea per l’accesso ai locali e alle sedi aziendali, del personale dipendente ed eventualmente di utenti, visitatori e fornitori, ove per questi ultimi non sia stata predisposta una modalità di accesso separata);
  • la rilevazione in tempo reale della temperatura corporea, quando è associata all’identità dell’interessato, costituisce un trattamento di dati personali, per cui non è ammessa la registrazione del dato relativo alla temperatura corporea rilevata, bensì, nel rispetto del principio di “minimizzazione”, è consentita la registrazione della sola circostanza del superamento della soglia stabilita dalla legge.

 

D: Il datore di lavoro può richiedere ai propri dipendenti di rendere informazioni, anche mediante un’autodichiarazione, in merito all’eventuale esposizione al contagio da COVID 19 quale condizione per l’accesso alla sede di lavoro?

R: In base alla disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro:

  • il dipendente ha uno specifico obbligo di segnalare al datore di lavoro qualsiasi situazione di pericolo per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro, compresa l’informazione di provenire (o aver avuto contatti con chi proviene) da un’area a rischio;
  • il datore di lavoro deve invitare i propri dipendenti (ma anche i terzi) a fare, ove necessario, tali comunicazioni anche mediante canali dedicati, impedendo l’accesso alla sede di lavoro a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio.
  • dovranno essere raccolti solo i dati necessari, adeguati e pertinenti rispetto alla prevenzione del contagio da Covid-19, astenendosi dal richiedere informazioni aggiuntive in merito alla persona risultata positiva, alle specifiche località visitate o altri dettagli relativi alla sfera privata.

 

D: Quali trattamenti di dati personali sul luogo di lavoro coinvolgono il medico competente?

R: il medico competente:

  • ha il divieto di informare il datore di lavoro circa le specifiche patologie occorse ai lavoratori;
  • deve segnalare al datore di lavoro “situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti”, suggerendo l’eventuale loro impiego in ambiti meno esposti al rischio di infezione. A tal fine, non è invece necessario comunicare al datore di lavoro la specifica patologia eventualmente sofferta dal lavoratore.

il datore di lavoro, nel caso di segnalazioni effettuate dal medico competente circa simili situazioni deve:

  • trattare i dati personali dei dipendenti solo se sia normativamente previsto o disposto dagli organi competenti
  • raccogliere solo i dati necessari, adeguati e pertinenti rispetto alla prevenzione del contagio da Covid-19;
  • astenersi dal richiedere informazioni aggiuntive in merito alla persona risultata positiva, alle specifiche località visitate o altri dettagli relativi alla sfera privata.

 

D: Il datore di lavoro può comunicare al Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza l’identità dei dipendenti contagiati?

R: I datori di lavoro, nell’ambito dell’adozione delle misure di protezione e dei propri doveri in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, non possono comunicare al Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza il nome del dipendente o dei dipendenti che hanno contratto il virus.

 

D: Può essere resa nota l’identità del dipendente affetto da Covid-19 agli altri lavoratori da parte del datore di lavoro?

R: Assolutamente no. In base a quanto stabilito dalle misure emergenziali, spetta alle autorità sanitarie competenti informare i “contatti stretti” del contagiato, al fine di attivare le previste misure di profilassi. Il datore di lavoro è, invece, tenuto a fornire alle istituzioni competenti e alle autorità sanitarie le informazioni necessarie, affinché le stesse possano assolvere ai compiti e alle funzioni previste anche dalla normativa d’urgenza adottata in relazione alla predetta situazione emergenziale.

Restano comunque ferme le misure che il datore di lavoro deve adottare in caso di presenza di persona affetta da Covid-19, all’interno dei locali dell’azienda o dell’amministrazione, relative alla pulizia e alla sanificazione dei locali stessi, da effettuarsi secondo le indicazioni impartite dal Ministero della salute (v. punto 4 del Protocollo condiviso).

 

Per consultare il documento del Garante, clicca qui: https://www.garanteprivacy.it/temi/coronavirus/faq

 

 

27 Aprile 2020 - Interpretazioni

Emergenza coronavirus/COVID-19 – Sospensione versamento contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi

L’INPS, con messaggio n. 1754 del 24 aprile 2020, riservandosi l’emanazione di una apposita circolare, fornisce primi chiarimenti circa la sospensione del versamento dei contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi, precisando che:

  • le disposizioni di cui all’art. 18 del D.L. 23/2020, in relazione alla verifica della diminuzione del fatturato o dei corrispettivi, operano disgiuntamente per i mesi di marzo e aprile 2020. Pertanto, il requisito della riduzione del fatturato rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta deve essere verificato distintamente per il mese di marzo e per il mese di aprile, potendosi, quindi, applicare la sospensione dei versamenti contributivi anche per un solo mese;
  • la sospensione si applica anche a chi abbia iniziato l’attività di impresa, di arte o professione in data successiva al 31 marzo 2019. Per tali soggetti la sospensione dei versamenti non richiede la verifica del requisito della diminuzione del fatturato;
  • la sospensione contributiva si applica anche alle quote di TFR da versare al Fondo;
  • L’INPS è tenuto a comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati identificativi dei soggetti che si avvalgono della sospensione dei contributi;

Il messaggio fornisce anche istruzioni operative per quanto concerne le concrete modalità di richiesta della sospensione dei versamenti.

Per consultare il messaggio, clicca qui: https://www.inps.it/MessaggiZIP/Messaggio%20numero%201754%20del%2024-04-2020.pdf

24 Aprile 2020 - Interpretazioni

Lavori usuranti – slitta al 30 maggio l’invio del modello LAV-US

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con nota n. 1160/2020, ha comunicato che, a seguito dell’emergenza epidemiologica COVID-19, slitta dal 1° al 30 maggio 2020, la scadenza per la compilazione e invio del modello “LAV_US”, per la rilevazione prevista dell’art. 6 del D.M. 20/9/2011, con riferimento alle attività lavorative svolte nell’anno 2019.

Per consultare la nota, clicca qui: https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2020/Nota-direttoriale-19032020.pdf

 

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