L’INAIL, con alcuni recenti provvedimenti ha fornito precisazioni sui seguenti argomenti:
Malattia professionale per lavoratori dipendenti operatori del sistema sanitario (istruzione operativa 17 marzo 2020 0003675): nell’ambito delle affezioni morbose inquadrate come infortuni sul lavoro, si ritiene di ricondurre anche i casi di Covid-19 dei lavoratori dipendenti del Servizio sanitario nazionale e, in generale, di qualsiasi altra struttura sanitaria pubblica o privata assicurata con l'Istituto (ossia, medici, infermieri e altri operatori sanitari in genere), laddove sia accertata l'origine professionale del contagio, avvenuto nell'ambiente di lavoro, oppure per causa determinata dallo svolgimento dell'attività lavorativa. In particolare l’INAIL precisa che viene riconosciuta nei seguenti casi:
- se risultano positivi al test specifico di conferma;
- se risultano positivi al test specifico di conferma posti in quarantena o in isolamento domiciliare;
- se l’evento infettante è accaduto durante il percorso casa-lavoro e viceversa. In tale caso è configurabile come infortunio in itinere.
I datori di lavoro hanno l’obbligo di comunicare l’infortunio o la malattia professionale anche per mezzo della denuncia/comunicazione d’infortunio
Il medico certificatore ha l’obbligo di trasmettere telematicamente all’INAIL il certificato medico d’infortunio
Malattia professionale per altri lavoratori (istruzione operativa 3 aprile 2020): nei casi accertati di infezione da nuovo coronavirus (SARS-CoV-2), avvenuti in occasione di lavoro, l’Inail tutela tali affezioni morbose, inquadrandole, per l’aspetto assicurativo, nella categoria degli infortuni sul lavoro. In questi casi, infatti, la causa virulenta è equiparata a quella violenta. Nell’attuale situazione pandemica, l’ambito della tutela riguarda innanzitutto, come appena sopra descritto, gli operatori sanitari esposti a un elevato rischio di contagio, aggravato fino a diventare specifico. Per tali operatori vige, quindi, la presunzione semplice di origine professionale, considerata appunto la elevatissima probabilità che gli operatori sanitari vengano a contatto con il nuovo coronavirus.
A una condizione di elevato rischio di contagio possono essere ricondotte anche altre attività lavorative che comportano il costante contatto con il pubblico/l’utenza. In via esemplificativa, ma non esaustiva, si indicano: lavoratori che operano in front-office, alla cassa, addetti alle vendite/banconisti, personale non sanitario operante all’interno degli ospedali con mansioni tecniche, di supporto, di pulizie, operatori del trasporto infermi, etc. Anche per tali figure vige il principio della presunzione semplice valido per gli operatori sanitari.
La tutela assicurativa in caso di infezione da Coronavirus/COVID-19 si estende anche alle ipotesi in cui l’identificazione delle precise cause e modalità lavorative del contagio si presenti problematica (seguirà però accertamento medico-legale) e riguardi:
- qualsiasi soggetto assicurato dall’Istituto (ad esempio: lavoratori dipendenti e assimilati; lavoratori parasubordinati, sportivi professionisti dipendenti e lavoratori appartenenti all’area dirigenziale);
- lavoratori per i quali non spetta l’indennità di malattia (quali, per esempio: lavoratori assicurati nella speciale gestione per conto dello Stato, lavoratori autonomi, lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari, etc.).
Una tantum per decesso dovuto all’infezione Coronavirus/COVID-19 (istruzione operativa 3 aprile 2020): nel caso di decesso del lavoratore spetta ai familiari, ai sensi della disciplina vigente, anche la prestazione economica una tantum prevista dal Fondo delle vittime di gravi infortuni sul lavoro. La prestazione è prevista sia peri soggetti assicurati con Inail sia che per quelli per i quali non sussiste il predetto obbligo (come ad esempio militari, vigili del fuoco, forze di polizia, liberi professionisti, etc.).
Infortunio in itinere (istruzione operativa 3 aprile 2020): in considerazione dell’emergenza Coronavirus, poichè il rischio di contagio è molto più probabile in aree o a bordo di mezzi pubblici affollati, al fine di ridurne la portata, per tutti i lavoratori addetti allo svolgimento di prestazioni da rendere in presenza sul luogo di lavoro è considerato necessitato l’uso del mezzo privato per raggiungere dalla propria abitazione il luogo di lavoro e viceversa. Tale deroga ai principi generali varrà per tutta la durata del periodo di emergenza epidemiologica, secondo le disposizioni e i tempi dettati in materia dalle autorità competenti.
Termini di prescrizione e di decadenza per il conseguimento delle prestazioni, sospensione dei termini di revisione delle rendite: la nota affermativa del 3 aprile 2020 fornisce chiarimenti specifici su tali argomenti.
Per consultare l’istruzione operativa 17 marzo 2020, clicca qui:
https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-avviso-nota-sanitari-coronavirus_6443144811196.pdf
Per consultare l’istruzione operativa 3 aprile 2020, clicca qui:
https://www.inail.it/cs/internet/docs/circolare-13-del-3-aprile-2020-testo.pdf