Interpretazioni

11 Marzo 2020 - Interpretazioni

COVID-19 – le FAQ sulle misure adottate per il contenimento del virus

Il Consiglio dei Ministri ha pubblicato sul proprio sito internet una serie di risposte a quesiti sulle misure adottate dal Governo per il contenimento del contagio da Coronavirus. Per quanto riguarda la materia lavoro, questi i quesiti e le risposte più interessanti:

Cosa si intende per “evitare ogni spostamento delle persone fisiche”? Ci sono dei divieti? Si può uscire per andare al lavoro? Chi è sottoposto alla misura della quarantena, si può spostare?

  • Si deve evitare di uscire di casa. Si può uscire per andare al lavoro o per ragioni di salute o per altre necessità, quali, per esempio, l’acquisto di beni essenziali. Si deve comunque essere in grado di provarlo, anche mediante autodichiarazione che potrà essere resa su moduli prestampati già in dotazione alle forze di polizia statali e locali. La veridicità delle autodichiarazioni sarà oggetto di controlli successivi e la non veridicità costituisce reato. È comunque consigliato lavorare a distanza, ove possibile, o prendere ferie o congedi. Senza una valida ragione, è richiesto e necessario restare a casa, per il bene di tutti.

Cosa significa “comprovate esigenze lavorative”? I lavoratori autonomi come faranno a dimostrare le “comprovate esigenze lavorative”?

  • È sempre possibile uscire per andare al lavoro, anche se è consigliato lavorare a distanza, ove possibile, o prendere ferie o congedi. “Comprovate” significa che si deve essere in grado di dimostrare che si sta andando (o tornando) al lavoro, anche tramite l’autodichiarazione vincolante di cui alla FAQ n. 1 o con ogni altro mezzo di prova , la cui non veridicità costituisce reato. In caso di controllo, si dovrà dichiarare la propria necessità lavorativa. Sarà cura poi delle Autorità verificare la veridicità della dichiarazione resa con l’adozione delle conseguenti sanzioni in caso di false dichiarazioni.

Come si devono comportare i transfrontalieri?

  • I transfrontalieri potranno entrare e uscire dai territori interessati per raggiungere il posto di lavoro e tornare a casa. Gli interessati potranno comprovare il motivo lavorativo dello spostamento con qualsiasi mezzo (vedi faq precedente).

Ci saranno posti di blocco per controllare il rispetto della misura?

  • Ci saranno controlli. In presenza di regole uniformi sull’intero territorio nazionale, non ci saranno posti di blocco fissi per impedire alle persone di muoversi. La Polizia municipale e le forze di polizia, nell’ambito della loro ordinaria attività di controllo del territorio, vigileranno sull’osservanza delle regole.

Chi si trova fuori dal proprio domicilio, abitazione o residenza potrà rientrarvi?

  • Sì, chiunque ha diritto a rientrare presso il proprio domicilio, abitazione o residenza, fermo restando che poi si potrà spostare solo per esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute.

Sono previste limitazioni per il transito delle merci?

  • No, nessuna limitazione. Tutte le merci (quindi non solo quelle di prima necessità) possono essere trasportate sul territorio nazionale. Il trasporto delle merci è considerato come un’esigenza lavorativa: il personale che conduce i mezzi di trasporto può spostarsi, limitatamente alle esigenze di consegna o prelievo delle merci.

I corrieri merci possono circolare?

  • Sì, possono circolare.

Sono un autotrasportatore. Sono previste limitazioni alla mia attività lavorativa?

  • No, non sono previste limitazioni al transito e all’attività di carico e scarico delle merci.

Se sono un imprenditore agricolo, un lavoratore agricolo, anche stagionale, sono previste limitazioni alla mia attività lavorativa?

  • No, non sono previste limitazioni.

Per consultare tutte le FAQ, clicca qui:

http://www.governo.it/it/articolo/decreto-iorestoacasa-domande-frequenti-sulle-misure-adottate-dal-governo/14278

 

04 Marzo 2020 - Interpretazioni

Coronavirus e privacy dei lavoratori – Indicazioni del Garante Privacy

Coronavirus e privacy dei lavoratori: no a iniziative "fai da te" nella raccolta dei dati

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26 Febbraio 2020 - Interpretazioni

Coronavirus – Modifiche ai servizi INPS | Adlabor

I servizi INPS modificati a seguito dell’emergenza coronavirus

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26 Febbraio 2020 - Interpretazioni

Coronavirus – comportamenti aziendali per la gestione dell’emergenza | Adlabor

Misure preventive: l’azienda dovrà:

  • mettere a disposizione dei lavoratori, in particolare quelli che hanno rapporti con clienti e fornitori, dispositivi di protezione adeguati ad evitare il contagio come, ad esempio: guanti e mascherine protettive, erogatori di disinfettante antibatterico;
  • provvedere ad una accurata pulizia dei luoghi di lavoro, con prodotti disinfettanti atti allo scopo;
  • verificare che i lavoratori si attengano alle comuni misure preventive, quali la cura dell’igiene della persona e dell’ambiente di lavoro e l’attenzione nel tenersi distanti da persone con sintomi influenzali;
  • informare tempestivamente il medico competente, nel caso in cui il lavoratore presenti sintomi sospetti. Sarà poi il medico competente a valutare le azioni da intraprendere.

Smart-working: nelle aree a rischio definite dal DPCM 25 febbraio 2020 (Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Veneto e Liguria) per le attività lavorative che possono essere svolte in remoto, l’azienda:

  • può attivare automaticamente la modalità di telelavoro e lavoro agile (c.d. smart-working) ai propri dipendenti, anche in assenza di un accordo individuale o sindacale. Ciò è consentito dall’articolo 2 DPCM 25/02/2020: La modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, è applicabile in via provvisoria fino al 15 marzo 2020.
  • Gli obblighi di informativa sono assolti in via telematica all’INAIL (obbligatoria attraverso il sito cliclavoro.gov.it). Nel campo “data di sottoscrizione dell’accordo “, va inserita la data di inizio dello smart working. (indicazione fornita dal Ministero del Lavoro)

Trasferte e Distacchi: il datore di lavoro dovrà:

  • annullare tutte le trasferte e i distacchi previste nei Comuni indicati dal D.P.C.M. 23 febbraio 2020 (Regione Lombardia: Bertonico; Casalpusterlengo; Castelgerundo; Castiglione D’Adda; Codogno; Fombio; Maleo; San Fiorano; Somaglia; Terranova dei Passerini. Regione Veneto: Vo’), almeno fino al termine dell’emergenza Coronavirus.
  • considerare il lavoratore in malattia, qualora lo stesso fosse già nella zona indicata dal Decreto e messo in quarantena dalle autorità sanitarie (si attendono indicazioni operative da parte dell’INPS);
  • inviare il lavoratore, se rientrato in sede ma dopo aver prestato la propria attività in dette zone a rischio, presso il Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio, al fine di comunicare tale circostanza e per l’eventuale adozione, da parte dell’autorità sanitaria competente, di ogni misura necessaria, ivi compresa la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva

CIGO:qualora l’azienda sia impossibilitata a continuare la propria attività in quanto si trova in uno dei Comuni oggetto di restrizione ovvero siano i propri dipendenti ad essere obbligati a soggiornare in questi Comuni e a non poter andare a lavoro;

  • potrà richiedere la Cassa integrazione guadagni ordinaria (Cigo), in quanto si tratta di un evento di forza maggiore, improvviso ed imprevedibile, non imputabile al datore di lavoro, quindi un evento che rientra tra le casistiche di legge per richiedere l’ammortizzatore sociale. Allo studio del Ministero ci sono ulteriori forme di tutela, che prevedono l’estensione degli ammortizzatori sociali, il rafforzamento del fondo di integrazione salariale e l’introduzione della cassa integrazione in deroga per le aziende con meno di 6 dipendenti. (si attendono indicazioni operative da parte dell’INPS)

Malattia: in tutti i casi in cui il lavoratore sia obbligato dal Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria a misure di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, così come prevista dal D.P.C.M. 23 febbraio 2020, il datore di lavoro dovrà

  • considerare il lavoratore assente per malattia e come tale la sua assenza dovrà essere trattata da un punto di vista legale e contrattuale (si attendono indicazioni da parte dell’INPS).

Quarantena volontaria: qualora il lavoratore ritenga di porsi in quarantena volontaria cautelativa, in quanto ha sostato in uno dei Comuni indicati nel Decreto Legge n. 6/2020, ovvero ha avuto rapporti con persone contagiate dal coronavirus, e si trova in attesa del responso da parte del Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria, il datore di lavoro riteniamo che debba:

  • considerare il lavoratore assente in ferie/permesso, in attesa del responso dell’azienda sanitaria. Qualora il responso sia positivo, l’assenza dovrà essere rimodulata in malattia.

Assunzione con contratto a tempo determinato in sostituzione: nel caso in cui vi siano dei lavoratori che, per motivi sanitari, sono stati sottoposti a quarantena, l’azienda potrà:

  • procedere ad assumere in sostituzione altri lavoratori, ai sensi dell’articolo 19, comma 1, lettera a), del Decreto Legislativo n. 81/2015. In tal caso, non è previsto il pagamento del contributo addizionale (1,40%) e maggiorato (0,50%). Inoltre, il lavoratore sostituto non dovrà essere computato nel numero massimo di lavoratori a termine, così come previsto dall’articolo 23, comma 2, lettera e), del Decreto Legislativo n. 81/2015.

Sospensione adempimenti tributari: il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha emanato un decreto, in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, che prevede. la sospensione dei versamenti delle imposte, delle ritenute e degli adempimenti tributari per i contribuenti e le imprese residenti o che operano negli undici comuni interessati dalle misure di contenimento del contagio da Coronavirus scadenti nel periodo compreso fra il 21 febbraio e il 31 marzo 2020. La sospensione riguarda anche le cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione e quelli conseguenti ad accertamenti esecutivi.

Per consultare il decreto ministeriale, clicca qui:

http://www.mef.gov.it/ufficio-stampa/comunicati/2020/documenti/DM-Proroga-Termini-Zone-Rosse.pdf

 

Assenza del lavoratore per asseriti e non comprovati motivi connessi alle disposizioni relative all’emergenza coronavirus: il datore di lavoro, potrà:

  • contestare l’assenza con l’avvio della procedura disciplinare prevista dall’art. 7 della Legge 300/1970 e/o dalle normative contrattuali collettive, come assenza non giustificata.
24 Febbraio 2020 - Interpretazioni

Coronavirus e rapporto di lavoro – prime indicazioni operative

Coronavirus e rapporto di lavoro - prime indicazioni operative

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19 Febbraio 2020 - Interpretazioni

Previdenza complementare – omissione versamenti

Previdenza complementare - omissione versamenti contributi a carico datore di lavoro

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) con nota n. 1436 del 17 febbraio 2020, ha risposto ad un quesito dell’Ispettorato territoriale del lavoro di Milano-Lodi, concernente i casi di omesso versamento, da parte del datore di lavoro, della quota contributiva ai fondi di previdenza complementare.

In estrema sintesi, dalla risposta dell’INL si evince che:

  • l’adesione del lavoratore alla forma pensionistica complementare determina l’insorgenza, per il datore di lavoro, dell’obbligo contributivo a favore del medesimo fondo, secondo le previsioni della fonte collettiva applicabile;
  • il caso di mancato versamento dei contributi previsti dalle fonti istitutive del fondo prescelto da parte del datore di lavoro integra un inadempimento contrattuale del datore di lavoro. Ne consegue che il lavoratore potrà agire innanzi al giudice civile per la tutela della propria posizione contrattuale.
  • è impossibile per gli organi ispettivi adottare la diffida accertativa di cui all’art. 12 del D.Lgs. n. 124/2004 in quanto quest’ultima norma 12 fa riferimento ai “crediti patrimoniali in favore dei prestatori di lavoro” mentre, nel caso in esame, il creditore dell’obbligazione contributiva non è il lavoratore ma il fondo di previdenza complementare, poi tenuto all’erogazione in suo favore della prestazione previdenziale;
  • se il datore di lavoro non ha versato i contributi alla previdenza integrativa e contemporaneamente non ha versato il contributo al Fondo di garanzia previsto dall’articolo 2, della legge 297/1982, si configura invece un’ipotesi di violazione dell’art. 1, comma 1175, della L. n. 296/2006, secondo il quale “a decorrere dal 1° luglio 2007, i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge”, con conseguente revoca (o mancata concessione) del DURC, recupero degli eventuali benefici usufruiti ed eventuali sanzioni amministrative (cfr. Circ INPS 51/2008)

Per consultare la risposta dell’INL, clicca qui:

https://www.adlabor.it/interpretazioni/previdenza/richiesta-di-intervento-concernente-omissione-di-versamenti-ai-fondi-di-previdenza-complementare-adlabor/

Per consultare la circolare INPS, clicca qui:

https://www.inps.it/circolari/Circolare%20numero%2051%20del%2018-4-2008.htm

 

11 Febbraio 2020 - Interpretazioni

Offerta di conciliazione ex art. 6 D.lgs. 23/2015: le indicazioni dell’INL.

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), con nota del 10.1.2020, prot. n. 148, ha risposto ad un quesito dell’Ispettorato territoriale del lavoro di Milano in ordine alla possibilità che la procedura conciliativa disciplinata dall’art. 6, D.lgs. n. 23/2015 possa esaurirsi oltre il termine previsto dalla norma per formalizzare l’offerta conciliativa.
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04 Febbraio 2020 - Interpretazioni

Videosorveglianza – Linee Guida europee 3/2019

Linee Guida europee 3/2019 sulla videosorveglianza

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21 Gennaio 2020 - Interpretazioni

Lavoro occasionale: tipologie e differenze | Adlabor

E' stata pubblicata sul sito, nella sezione Interpretazioni, una nota sulle tipologie di lavoro occasionale attualmente utilizzabili.

Per consultarla: https://www.adlabor.it/interpretazioni/lavoro-occasionale/lavoro-occasionale-tipologie-e-differenze-adlabor/

02 Gennaio 2020 - Interpretazioni

Veicoli aziendali concessi ai dipendenti – assoggettabilità fiscale e contributiva

L’art. 1, commi 632 e 633 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 (Legge di bilancio 2020) ha modificato la normativa concernente il calcolo della retribuzione in natura derivante dall’uso promiscuo di auto aziendali, come tale assoggettabile a ritenute fiscali e contributive.

La normativa prevede di prendere a base le tabelle Aci del costo chilometrico di esercizio del veicolo per una percorrenza convenzionale di 15.000 km annui . Una percentuale dell’importo risultante viene considerata uso personale e quindi fringe benefit sottoposto a tassazione e contribuzione, detraendo gli ammontari eventualmente trattenuti al dipendente .

La nuova disciplina prevede delle aliquote percentuali diversificate in base alle emissioni di anidride carbonica dei veicoli:

  • per gli autoveicoli, i motocicli ed i ciclomotori di nuova immatricolazione, con valori di emissione di anidride carbonica non superiori a grammi 60 per chilometro (g/km di CO2), per contratti stipulati a decorrere dal 1° luglio 2020, il 25%;
  • per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica superiori a 60 g/km ma non a 160 g/km la predetta percentuale è elevata al 30%;
  • per i veicoli con valori di emissione superiori a 160 g/km ma non a 190 g/km, la predetta percentuale è elevata al 40% per l’anno 2020 e al 50% a decorrere dall'anno 2021;
  • per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica superiori a 190 g/km, la predetta percentuale è il 50% per l’anno 2020 e il 60% a decorrere dall'anno 2021.

Per tutti gli autoveicoli, i motocicli e i ciclomotori concessi in uso promiscuo con contratti stipulati entro il 30 giugno 2020 continuerà invece ad applicarsi la precedente normativa e cioè sarà considerata retribuzione in natura e come tale assoggettabile a ritenute fiscali e contributive, il 30% per cento dell'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15 mila chilometri calcolato sempre sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle ACI.

L’uso di veicoli utilizzati dal lavoratore esclusivamente per motivi di lavoro non comporta l’applicazione della normativa in oggetto, in quanto non si configura alcuna retribuzione in natura.

Si resta comunque in attesa di chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate.

 

 

 

 

 

 

 

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