Interpretazioni
Dirigenti Industria: sottoscritto l’accordo di rinnovo del CCNL per il periodo 2019-2023.
E' stato pubblicato sul sito Adlabor, nella sezione Interpretazioni, alla voce Dirigenti, una breve nota sulle principali novità introdotte dall'Accordo di rinnovo del CCNL Dirigenti settore Industria stipulato il 30 luglio 2019 che ha validità dall'1 gennaio 2019 al 31 dicembre 2023.
Per consultare la nota clicca qui: http://www.adlabor.it/interpretazioni/dirigenti/ccnl-dirigenti-settore-industria-sottoscritto-laccordo-di-rinnovo-per-il-periodo-2019-2023/
Per consultare l'Accordo di rinnovo del CCNL Dirigenti Industria del 30.7.2019 clicca qui: http://www.adlabor.it/normativa/contrattazione-sindacale/accordo-di-rinnovo-ccnl-dirigenti-industria-del-30-7-2019/
GDPR e trattamento dati particolari
Il Garante per la protezione dei dati personali, nella newsletter n. 456 del 22 luglio 2019, informa di aver adottato un provvedimento – in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale – che contiene gli obblighi che dovranno essere rispettati poter trattare particolari categorie di dati personali, come quelli legati alla salute, alle opinioni politiche, all’etnia, all’orientamento sessuale. In allegato al provvedimento vi sono inoltre specifiche prescrizioni relative al trattamento:
- di categorie particolari di dati nei rapporti di lavoro;
- di categorie particolari di dati da parte degli organismi di tipo associativo, delle fondazioni, delle chiese e associazioni o comunità religiose;
- di categorie particolari di dati da parte degli investigatori privati;
- dei dati genetici;
- al trattamento dei dati personali effettuato per scopi di ricerca scientifica.
Nello stesso provvedimento l’Autorità ha precisato che cessano di produrre effetti le autorizzazioni generali sul trattamento dei dati:
- giudiziari, da parte di privati, enti pubblici economici e soggetti pubblici;
- idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, il trattamento dei dati sensibili da parte dei liberi professionisti ;
- sensibili, da parte di diverse categorie di titolari
Per consultare il provvedimento, clicca qui:
https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9124510
Per consultare le prescrizioni relative al trattamento di categorie particolari di dati nei rapporti di lavoro, clicca qui
https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9124510#1
Per consultare le prescrizioni relative al trattamento di categorie particolari di dati da parte degli organismi di tipo associativo, delle fondazioni, delle chiese e associazioni o comunità religiose, clicca qui:
https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9124510#2
Per consultare le prescrizioni relative al trattamento di categorie particolari di dati di categorie particolari di dati da parte degli investigatori privati, clicca qui:
https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9124510#3
Per consultare le prescrizioni relative al trattamento di categorie particolari di dati genetici, clicca qui:
https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9124510#4
Per consultare le prescrizioni relative al trattamento di categorie particolari di dati personali effettuato per scopi di ricerca scientifica, clicca qui:
https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9124510#5
Autorizzazione dell’ITL per gli impianti audiovisivi: è applicabile il principio del silenzio-assenso?
Secondo il Ministero del Lavoro, nell’ambito del procedimento di autorizzazione ex art. 4 co.1 L. 300/1970, non è configurabile l’istituto del silenzio-assenso, occorrendo l’emanazione di un provvedimento espresso di accoglimento ovvero di rigetto della relativa istanza. Leggi tutto...
Benefici normativi e contributivi subordinati al rispetto della contrattazione collettiva: i chiarimenti dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro
L’articolo 1, comma 1175, della legge 296/2006, dal 1° gennaio 2007, ha condizionato il riconoscimento dei benefici contributivi e normativi in materia di lavoro e previdenza anche al rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli di secondo livello regionali, territoriali o aziendali (stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale), oltre che al possesso da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva.
Con la Circolare n. 7 del 6 maggio 2019, l’INL dà indicazione ai propri ispettori di valutare il rispetto degli obblighi previsti da contratti e accordi collettivi, analizzando il trattamento economico e normativo effettivamente riconosciuto al dipendente e non limitandosi ad accertare la formale applicazione del contratto sottoscritto dalle “organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”.
Secondo l’INL, anche il datore di lavoro che corrisponde ai lavoratori dei trattamenti economici e normativi equivalenti o superiori a quelli previsti dai contratti collettivi sottoscritti dai sindacati comparativamente più rappresentativi, può legittimamente fruire dei benefici normativi e contributivi ex art. 1, comma 1175, della L. n. 296/2006. E ciò, pertanto, a prescindere di quale sia il contratto collettivo “applicato” o, addirittura, a prescindere da una formale indicazione, abitualmente inserita nelle lettere di assunzione, circa la “applicazione” di uno specifico contratto collettivo.
Da ultimo, la Circolare n. 7 del 6 maggio 2019 precisa che nella valutazione di equivalenza dei trattamenti economici e normativi non si potrà tenere conto di quei trattamenti previsti in favore del lavoratore che siano sottoposti, in tutto o in parte, a regimi di esenzione contributiva e/o fiscale (come ad es. avviene per il c.d. welfare aziendale), ribadendo infine che lo scostamento dal contenuto degli accordi e contratti collettivi stipulati da organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale determina la perdita di eventuali benefici normativi e contributivi fruiti.
Per consultare la Circolare clicca qui:
Ispettorato del Lavoro – Attività di vigilanza 2019
Programmazione dell’attività di vigilanza dell'Ispettorato del Lavoro per il 2019
Illeciti in materia di lavoro – maggiorazioni sanzioni
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) con nota n. 2594 del 14 marzo 2019 (che segue la precedente circolare n. 2 del 14 gennaio 2019) fornisce ulteriori precisazioni riguardo l’individuazione degli illeciti rilevanti ai fini della recidiva e dell’applicazione delle sanzioni maggiorate previste dall’ art. 1, c. 445, lett. e) della legge 145/2018 (vedi nostra news del 9 gennaio 2019).
Segnaliamo in particolare che:
- Ai fini della “recidiva”, rilevano gli illeciti divenuti definitivi (ordinanza ingiunzione non impugnata ovvero sentenza definitiva) nei 3 anni precedenti rispetto alla commissione del nuovo illecito. A tale riguardo, l’Ispettorato precisa che l’arco triennale di riferimento deve essere inteso sia quale periodo in cui l’illecito è stato commesso sia quale periodo in cui lo stesso è stato definitivamente accertato. Ciò in quanto, in caso contrario, assumerebbero rilevanza condotte eccessivamente risalenti nel tempo, e ciò sia in contrasto con principi generali di ragionevolezza, di certezza del diritto e di rilevanza temporale delle condotte antigiuridiche, sia con la specifica ratio della norma che mira a colpire in modo più grave la reiterazione di comportamenti antigiuridici realizzati in un determinato arco temporale;
- La recidiva va individuata laddove l’illecito sia commesso dal “ trasgressore “ persona fisica ex L. 689/1981 che agisce per conto della persona giuridica (generalmente coincidente con il legale rappresentante dell’impresa o persona delegata all’esercizio di tali poteri). Conseguentemente, non si potrà configurare la “recidiva” laddove le sanzioni, pur riferibili indirettamente alla medesima persona giuridica, siano commesse da trasgressori diversi;
- Con particolare riguardo alla normativa in tema di sicurezza sul lavoro, il D.Lgs n. 81/2008 distingue il datore di lavoro dal preposto e, pertanto, la recidiva troverà applicazione solo nei confronti degli illeciti commessi da quest’ultimo;
- Gli illeciti da prendere in considerazione ai fini della recidiva sono anche quelli commessi prima dell’entrata in vigore della Legge di Bilancio, purchè diventati definitivi nei tre anni precedenti rispetto al nuovo illecito;
- L’arco triennale di riferimento deve essere inteso sia quale periodo in cui l’illecito è stato commesso sia quale periodo in cui lo stesso è stato definitivamente accertato.
Per consultare la nota, clicca qui:
INL-nota-n-2594-del-14-03-2019
Per consultare la circolare 2/2019 clicca qui
Controlli a distanza e modifica degli assetti aziendali
Modifica degli assetti proprietari e accordi o autorizzazioni per l'uso di impianti per il controllo a distanza
Apprendistato e distacco: il parere del Ministero del Lavoro
Il Ministero del Lavoro, con la nota n. 1118 del 17 gennaio 2019, ha precisato che è possibile distaccare anche un apprendista a condizione che:
- sussista l'interesse del distaccante,
- sia stato previsto espressamente il distacco nel piano formativo individuale dell’apprendista,
- vi sia la presenza di un tutor messo a disposizione dal datore di lavoro.
In particolare, il Ministero del Lavoro ha sottolineato che, essendo l'aspetto formativo l’elemento caratterizzante dell’apprendistato, questo deve rimanere prevalente rispetto allo specifico interesse del distaccante allo svolgimento della prestazione lavorativa.
Perciò secondo l’interpretazione del Ministero del Lavoro anche nel contesto produttivo del distaccatario, dovrà essere prevista la presenza del tutor, così che il periodo del distacco risulti utile e coerente al percorso formativo dell'apprendista definito all'atto dell'assunzione.
Secondo Il Ministero tali elementi devono risultare dal piano formativo e potrebbero essere anche ripresi nell'accordo di distacco prevedendo:
-il distacco anche del tutor;
- l'indicazione di un referente aziendale nella sede del distaccatario che si relazioni con il tutor per consentire la piena e regolare attuazione del Piano Formativo e lo sviluppo delle capacità professionali e personali dell'apprendista.
Da ultimo la nota del Ministero evidenzia che, al fine di prevenire possibili situazioni elusive e per evitare di compromettere le finalità del rapporto di apprendistato, è necessario che il distacco abbia durata limitata e contenuta rispetto al complessivo periodo dell'apprendistato.
ASSUNZIONI – AGEVOLAZIONI PER IL 2019: GUIDA AGLI INCENTIVI PER LE IMPRESE
E' stato pubblicato sul sito adlabor nella sezione interpretazioni un sintetico prospetto riepilogativo delle agevolazioni per le assunzioni.
Per consultare il prospetto riepilogativo, clicca qui: http://www.adlabor.it/interpretazioni/assunzioni-agevolate/assunzioni-agevolazioni-per-il-2019-guida-agli-incentivi/