02 Agosto 2018 - Interpretazioni
Sistemi GPS per auto aziendali
Il Garante per la protezione dei dati personali, con provvedimento 396/2018, reso noto nella newsletter n. 443 del 31 luglio 2018, ha analizzato i sistemi GPS delle autovetture facenti parte della flotta aziendale, ingiungendo a un fornitore di servizi di geolocalizzazione, di incorporare il “diritto alla privacy” direttamente nelle funzionalità del prodotto, attenendosi al principio di minimizzazione dei dati e a quello di privacy by design e privacy by default.
Dagli accertamenti, svolti dall’Autorità anche con la collaborazione ispettiva della Guardia di Finanza, è emerso, infatti, che il sistema, delle cui caratteristiche peraltro i dipendenti non erano stati informati, consentiva il monitoraggio continuo dell’attività del dipendente, in violazione dei principi di necessità e proporzionalità. Per di più, visto che le autovetture potevano essere utilizzate anche al di fuori dell’orario di lavoro e pure da congiunti dei dipendenti, tale sproporzionata attività di raccolta e conservazione dei dati tratti dalla geolocalizzazione del veicolo consentiva di fornire informazioni sul lavoratore non rilevanti rispetto allo svolgimento dell’attività lavorativa (in violazione di legge, in particolare dell’art. 8 dello Statuto dei lavoratori) nonché su terzi estranei.
In particolare, per il Garante:
- il servizio “standard” dovrà essere rimodulato con particolare riguardo agli intervalli temporali di rilevazione della posizione geografica dei veicoli (allo stato fissati, rispettivamente, tra i 30 e i 120 secondi) ed ai tempi di conservazione dei dati (ora stabiliti in 365 giorni) nonché alla memorizzazione e messa a disposizione delle mappe di tutti i percorsi effettuati.
- la società dovrà, inoltre, informare chiaramente i propri clienti circa la possibilità di adattare le caratteristiche del servizio alle concrete finalità perseguite.
- la funzione che consente la disattivazione del GPS dovrà essere resa disponibile per tutti i tipi di abbonamento al servizio senza eccessivi costi aggiuntivi.
- il fornitore dovrà adeguare il sistema alla disciplina europea sulla protezione dei dati.
Per consultare il provvedimento, clicca qui
https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9023246
26 Luglio 2018 - Interpretazioni
24 Luglio 2018 - Interpretazioni
Chiarimenti dell'INL sulle sanzioni per omessa assunzione di disabili
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19 Luglio 2018 - Interpretazioni
13 Luglio 2018 - Interpretazioni
Con la circolare n. 10 dell’11 luglio 2018, l’INL ha fornito indicazioni operative, valide per gli accertamenti futuri e quelli non ancora definiti, condivise con il Ministero del lavoro, con l’INPS e con l’INAIL, in ordine alla ipotesi in cui, nell’ambito di un appalto non genuino, siano riscontrate inadempienze retributive e contributive nei confronti dei lavoratori impiegati nell’esecuzione dell’appalto.
In sintesi, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, rifacendosi ai principali orientamenti giurisprudenziali sul tema, precisa che:
- per le ipotesi di appalto privo dei requisiti previsti dall’art. 29, co 1 del D.Lgs. n. 276/2003, (organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore; esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto; assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d'impresa) che integrano quindi degli illeciti amministrativi, trova applicazione la sanzione amministrativa di euro 50 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di lavoro sia nei confronti dello pseudo appaltatore sia nei confronti del committente/utilizzatore. Il medesimo regime sanzionatorio si applica anche qualora l’appalto illecito sia stato posto in essere al fine di eludere, in tutto o in parte, i diritti dei lavoratori derivanti da disposizioni inderogabili di legge o di contratto collettivo.
- nelle ipotesi di appalto illecito, la circostanza che il lavoratore sia considerato dipendente dell’effettivo utilizzatore della prestazione non è “automatica”, ma è subordinata all’accertamento del Giudice del lavoro, adito dal lavoratore;
- in assenza della costituzione del rapporto di lavoro in capo all’utilizzatore, per effetto del mancato esercizio dell’azione giudiziaria (e al di fuori dell’ipotesi di imputazione automatica del rapporto di lavoro in capo all’utilizzatore, per mancanza della forma scritta del contratto di somministrazione di lavoro) il provvedimento di diffida accertativa potrà essere adottato esclusivamente nei confronti dello pseudo appaltatore, in relazione alle retribuzioni non correttamente corrisposte in ragione del CCNL dallo stesso applicato.
- per il recupero contributivo, una volta accertato che la prestazione lavorativa è resa in favore dell’utilizzatore (che si configura, pertanto quale datore di lavoro di fatto) questi è obbligato al versamento dei contributi. Soltanto qualora non vada a buon fine il recupero contributivo nei confronti del committente/utilizzatore, l’ammontare dei contributi può essere richiesto in capo allo pseudo appaltatore.
Per consultare la circolare, clicca qui:
https://www.ispettorato.gov.it/it-it/orientamentiispettivi/Documents/Circolari/Circolare-n-10-del-11072018-Appalto-illecito-e-inadempienze-retributive-e-contributive.pdf
06 Luglio 2018 - Interpretazioni
25 Giugno 2018 - Interpretazioni
21 Giugno 2018 - Interpretazioni
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14 Giugno 2018 - Interpretazioni
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), con nota n. 4538 del 22 maggio 2018, fornisce un parere alla Guardia di Finanza in merito alle procedure di contestazione della violazione all’erogazione di retribuzione tramite mezzi tracciabili, di cui all’art. 1, commi 910 – 913, della Legge 205/2017. Leggi tutto...