Interpretazioni

12 Aprile 2016 - Interpretazioni

Il diritto d’opzione del lavoratore illegittimamente licenziato: approfondimenti

Informiamo che sul sito dello studio www.adlabor.it, in Interpretazioni/Licenziamenti individuali, è disponibile per la consultazione l'articolo "Il diritto d'opzione del lavoratore illegittimamente licenziato", pubblicato dalla rivista Diritto e Pratica del Lavoro n. 8/201.

L'articolo è consultabile su:
http://www.adlabor.it/Contenuti.aspx?Tipologia=2&Argomento=155&Contenuto=3406&Livello=1

22 Febbraio 2016 - Interpretazioni

Spettacolo-lavoratori dipendenti-disoccupazione

È stato pubblicato sul sito www.adlabor.it, nella sezione interpretazioni, un commento ad una sentenza che ha confermato l'esclusione dalla contribuzione per la disoccupazione volontaria di specifiche figure professionali dello spettacolo. Leggi tutto...

20 Gennaio 2016 - Interpretazioni

Impugnabile la cartella di pagamento invalidamente notificata e conosciuta tramite estratto di ruolo (Cassazione Sezioni Unite Sentenza n. 19704 del 2 ottobre 2015)

È stata pubblicata, sul sito www.adlabor.it, sezione interpretazioni, un commento alla sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 19704 del 2 ottobre 2015, che, in tema di impugnabilità dell'estratto di ruolo, ha così statuito: "È ammissibile l'impugnazione della cartella (e/o del ruolo) che non sia stata (validamente) notificata e della quale il contribuente sia venuto a conoscenza attraverso l'estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario". La facoltà di impugnazione è, a nostro avviso, applicabile anche alle riscossioni in materia previdenziale.

La nota è consultabile in: http://www.adlabor.it/Contenuti.aspx?Tipologia=2&Argomento=91&Contenuto=3375&Livello=1

06 Novembre 2015 - Interpretazioni

Congedo parentale in modalità oraria: cumulabilità con altri riposi o permessi

L'Inps ha pubblicato il messaggio n. 6704 del 3 novembre 2015, con il quale fornisce alcune precisazioni circa l'incumulabilità del congedo parentale ad ore con altri permessi o riposi disciplinati dal D.Lgs. 151/2001 (c.d. "Testo unico sulla maternità e paternità").

In particolare, il genitore lavoratore dipendente che si astiene dal lavoro per congedo parentale ad ore (ex art. 32 T.U.) non può usufruire nella medesima giornata:

  • di congedo parentale ad ore per altro figlio;
  • dei riposi orari per allattamento, anche se richiesti per bambini differenti.
  • dei riposi orari giornalieri previsti per i figli disabili gravi, anche se richiesti per bambini differenti.

La fruizione del congedo parentale su base oraria è invece compatibile con la fruizione permessi orari:

  • per l'assistenza ai familiari, anche se minori (art. 33, co. 3, Legge 104/1992);
  • a beneficio del lavoratore stesso (art. 33, co. 6, Legge 104/1992)

La contrattazione collettiva, anche di livello aziendale, nel definire le modalità di fruizione del congedo parentale, può però prevedere criteri di cumulabilità differenti rispetto a quelli sopra indicati.

Per consultare il messaggio clicca qui

04 Novembre 2015 - Interpretazioni

Rimborsi chilometrici per uso autovettura di proprietà del lavoratore

L'Agenzia delle Entrate, con risoluzione n. 92/E del 30 ottobre 2015, ha precisato che, nel caso in cui il lavoratore usa la propria autovettura per svolgere le sue mansioni in trasferta fuori della cerchia del Comune dove ha la propria sede di lavoro, ha diritto a vedere non assoggettato fiscalmente ed integralmente il relativo rimborso chilometrico solo nel caso in cui il tragitto parta dalla sede di lavoro.

Nel caso in cui, invece, la distanza percorsa dal dipendente dalla propria residenza alla località di missione risulti maggiore rispetto a quella calcolata dalla sede di servizio (con la conseguenza che al lavoratore viene erogato, in base alle tabelle ACI, un rimborso chilometrico di importo maggiore rispetto a quello calcolato dalla sede di servizio), la differenza è da considerarsi reddito imponibile ai sensi dell'articolo 51, comma 1, del TUIR.

Per consultare la risoluzione clicca qui

15 Gennaio 2015 - Interpretazioni

Premi produttività: sgravio contributivo anche ai dirigenti

Con risposta ad interpello n. 2 del 12 gennaio 2015, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha precisato che lo sgravio contributivo sui premi di produttività di cui all'art. 2, D.M. 14 febbraio 2014 può essere applicato anche ai premi corrisposti ai dirigenti, in considerazione del fatto che la normativa di riferimento non esclude tale categoria dalla fruizione del beneficio.

Il Ministero, sottolineando che il ruolo del dirigente è strategico per l'effettivo miglioramento della produttività e della competitività aziendale, ha altresì precisato che le norme non prevedono alcun limite per l'accesso all'agevolazione imposto dal reddito. Pertanto, secondo il parere del Ministero, una parte della quota retributiva spettante al dirigente va ad incidere sugli "incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione ed efficienza organizzativa", utili per la fruizione del beneficio contributivo.

Ovviamente, per poter usufruire dello sgravio contributivo, andranno rispettate le condizioni previste dall'art. 1, comma 67 della Legge 247/2007 e cioè:

  1. esistenza di un accordo sindacale;
  2. erogazioni che abbiano le seguenti caratteristiche:
  • incertezza della corresponsione e dell'ammontare;
  • correlazione ad incrementi di produttività, qualità e altri elementi di competitività assunti come indicatori dell'andamento economico dell'impresa e dei suoi risultati

Per consultare il documento clicca qui

http://www.lavoro.gov.it/AreaLavoro/vigilanza/interpello/Documents/2-2015.pdf

23 Dicembre 2014 - Interpretazioni

Linee guida per particolari casi di infortuni in itinere.

L'Inail, con circolare n. 62 del 18 dicembre 2014, indica quelle che sono le linee guida per la trattazione dei casi di particolari casi di infortuni in itinere, anche in considerazione dell'orientamento univoco della Suprema Corte di Cassazione sulla necessità di valutare le esigenze familiari addotte dal lavoratore al fine di riconoscere l'indennizzabilità. Leggi tutto...
18 Dicembre 2014 - Interpretazioni

Sgravi contributivi legati a nuove assunzioni – Incremento occupazionale netto

La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con interpello n. 34 del 17 dicembre 2014, ha risposto ad un quesito del Consiglio nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro, in merito al requisito dell'incremento occupazionale netto quale condizione necessaria per fruire di sgravi contributivi legati a nuove assunzioni.

L'istante aveva chiesto di sapere "se in tutte le ipotesi di concessione di benefici previsti dalla legislazione nazionale, ai fini della maturazione del diritto, l'incremento occupazionale dei 12 mesi successivi all'assunzione agevolata possa essere verificata, tenendo in considerazione l'effettiva forza occupazionale media al termine del periodo dei 12 mesi, e non la forza lavoro stimata al momento dell'assunzione".

Secondo il Ministero, in tutte le ipotesi di concessione di benefici previsti dalla legislazione nazionale, ai fini della maturazione del diritto, l'incremento occupazionale dei 12 mesi successivi all'assunzione agevolata va verificato tenendo in considerazione l'effettiva forza occupazionale media al termine del periodo dei 12 mesi e non la forza lavoro "stimata" al momento dell'assunzione.

Per tale motivo, i benefici potranno essere fruiti:

- sin dal momento dell'assunzione, qualora dal calcolo stimato della forza occupazionale dei 12 mesi successivi emerga un incremento (Circ. INPS n. 111/2013, vedi nostra news del 1 agosto 2013), salvo verificare la legittimità del beneficio al termine del periodo stesso;

- al termine dei 12 mesi qualora il datore di lavoro verificasse, solo in quel momento, l'incremento occupazionale effettivo.

Di conseguenza, qualora al termine dell'anno successivo all'assunzione si riscontri un incremento occupazionale netto in termini di unità di lavoro-anno (ULA), l'incentivo va riconosciuto per l'intero periodo previsto e le quote mensili eventualmente già godute si "consolidano"; in caso contrario, l'incentivo non può essere riconosciuto e occorre procedere al recupero di tutte le quote di incentivo eventualmente già godute.

Per consultare la risposta ad interpello, clicca qui

Per consultare la circolare INPS 11/2013, clicca qui

12 Novembre 2014 - Interpretazioni

Contratto di solidarietà, chiarimenti sul pagamento del contributo

Il Ministero del lavoro, facendo seguito a quanto contenuto nella circolare n. 20/2004, ha fornito con la nuova circolare 7 novembre 2014 n. 26, ulteriori indicazioni operative per quanto concerne la procedura di concessione ed erogazione del contributo di solidarietà per le aziende che, al fine di evitare licenziamenti, stipulino un contratto di solidarietà ai sensi di quanto previsto dall'articolo 5 del decreto legge, n. 148, convertito dalla legge n. 236/1993.

In particolare, la circolare precisa che il contributo di solidarietà può spettare, a particolari condizioni, anche ad:

  • imprese con piè di 15 dipendenti non rientranti nel campo di applicazione della Cassa Integrazione straordinaria che abbiano avviato una procedura di mobilità ex art 4 L. 223/1991;
  • imprese da 2 a 15 dipendenti non rientranti nel campo di applicazione della Cassa Integrazione straordinaria;
  • imprese alberghiere e termali che abbiano avviato una procedura di licenziamenti collettivi ex art 24 L. 223/1991;
  • imprese artigiane da 2 a 15 dipendenti

È previsto che durante le ore di mancata attività lavorativa coperte dal contributo di solidarietà, i dipendenti possano svolgere attività addestrative e formative, purchè collegate alla necessità di riorganizzazione e ristrutturazione aziendali.

Durante il regime di solidarietà è fatto divieto all'impresa di effettuare licenziamenti collettivi od individuali per giustificato motivo oggettivo, pena la perdita della parte di contributo di solidarietà ad essa spettante.

La circolare illustra infine la procedura per l'erogazione del contributo di solidarietà e le modalità di presentazione della domanda da parte dell'impresa.

Per consultare la circolare, clicca qui

06 Novembre 2014 - Interpretazioni

Localizzazione dei dipendenti tramite smartphone

Rispondendo con due distinti documenti ad altrettante società telefoniche, il Garante per la protezione dei dati personali ha ammesso l'uso dei dati di localizzazione, rilevati da una "app" attiva sugli smartphone in dotazione ai lavoratori, al fine di migliorare la gestione, il coordinamento e la tempestività degli interventi tecnici, a condizione però che vi sia uno specifico accordo sindacale ex art. 4 Legge 300/1970 (Statuto dei lavoratori) che limiti l'accesso ai dati alla localizzazione geografica del dipendente, della cui attivazione il soggetto deve essere informato, senza che sia invece possibile l'accesso ad altri dati, quali ad esempio, sms, posta elettronica, traffico telefonico.

Per consultare il primo document clicca qui

Per consultare il secondo documento clicca qui

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