Interpretazioni

29 Settembre 2014 - Interpretazioni

Sospensione degli obblighi di assunzione disabili in caso di esodo di lavoratori anziani

Il Ministero del lavoro, con circolare 24 settembre 2014, n. 22, ha ritenuto applicabile in via analogica la regola prevista dall'art. 3, comma 5 della Legge 68/1999 (che sancisce la sospensione degli obblighi occupazionali per la copertura dei posti destinati ai disabili per aziende in crisi con ricorso alla CIGS, ai contratti di solidarietà o a procedure di licenziamenti collettivi), nelle ipotesi in cui il datore di lavoro, nei casi di eccedenza di personale, abbia sottoscritto accordi e attivato le procedure ex art. 4 della Legge 92/2012, in base ai quali, al fine di incentivare l'esodo dei lavoratori piè anziani, il datore di lavoro si impegni a corrispondere ai lavoratori una prestazione di importo pari al trattamento di pensione che spetterebbe in base alle regole vigenti ed a corrispondere all'INPS la contribuzione fino al raggiungimento dei requisiti minimi per il pensionamento

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01 Aprile 2014 - Interpretazioni

Registro infortuni: sanzioni per mancata vidimazione

L'art. 8 del D.Lgs. 81/2008 prevede l'istituzione, mediante Decreto interministeriale da emanarsi entro i 180 giorni successivi all'entrata in vigore dello stesso D.Lgs. 81/2008, del SINP-Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro, contenente, tra l'altro, precise indicazioni circa le regole per il trattamento dei dati, con specifico riferimento al registro infortuni.

La Commissione del Ministero del lavoro per gli interpelli sulla sicurezza del lavoro, con risposta ad interpello 27 marzo 2014, n. 9, ha precisato che, non essendo ancora stato emanato tale Decreto interministeriale, la mancata tenuta o vidimazione del registro infortuni, comporta ancora per il datore di lavoro ed il dirigente responsabile l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 89, comma 3, del D.Lgs. n. 626/1994. e cioè la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 516,46 ad Euro 3098,74.

Ricordiamo che il registro infortuni deve essere:

- conforme al modello approvato con Decreto Ministeriale 12 settembre 1958, come modificato dal Decreto Ministeriale 5 dicembre 1996;

- vidimato dall'ASL territorialmente competente (salvo nelle Regioni che hanno abolito tale obbligo);

- conservato a disposizione degli organi di vigilanza sulla sicurezza el lavoro.

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Per consultare il Decreto Ministeriale 5 dicembre 1996 clicca qui

27 Marzo 2014 - Interpretazioni

Lavoro intermittente: illegittimo per i call center

Il Ministero del lavoro, con risposta ad interpello 25 marzo 2014, n. 10, ha precisato che -salvo diversa ed espressa previsione dei CCNL, ovvero salvo il caso di lavoratori di età superiore a cinquantacinque anni di età od inferiore a ventiquattro anni di età- le attività degli addetti ai call center in bound e outbound non possono essere svolte con contratto di lavoro intermittente, in quanto le loro prestazioni non sono assimilabili a quelle degli "addetti ai centralini telefonici privati" previste dalla tabella allegata al R.D. n. 2657/1923.

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18 Marzo 2014 - Interpretazioni

Lavoro intermittente: vietato per installazione e smontaggio di addobbi, palchi e stand.

Il Ministero del Lavoro, con lettera circolare 13/03/2014 n. 5286 (prot. n. 37/0005286) ed in riferimento alla risposta a interpello n. 7 del 30 gennaio 2014 (con la quale era stata negata la legittimità di far rientrare tra la tipologia contrattuale prevista dall'articolo 33 e ss. del D.Lgs. n. 276/2003, l'attività di installazione o smontaggio del palco prima e dopo un concerto e/o spettacolo), ha precisato che il divieto di fare ricorso al lavoro intermittente (salvo che lo consenta il contratto collettivo o che si tratti di un soggetto in possesso dei requisiti anagrafici previsti), riguarda soltanto le specifiche attività degli operai addetti all'installazione di addobbi palchi, stand presso fiere, congressi, manifestazioni e/o spettacoli.

È invece legittimo il contratto di lavoro intermittente per le attività "pienamente integrate nell'evento o nello spettacolo, quali ad esempio controllo luci, casse acustiche, microfoni ecc." per l'identificazione delle quali occorre riferirsi alle categorie professionali contemplate agli artt. 43 e 46 del Regio Decreto n. 2657/1923 ("operai addetti agli spettacoli teatrali, cinematografici e televisivi" e/o "operai addobbatori o apparatori per cerimonie civili o religiose").

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18 Dicembre 2013 - Interpretazioni

Contributo aziendale di mobilità: condizioni per l’esonero

Il Ministero del Lavoro, con risposta ad interpello dell'11 dicembre 2013 n. 34, ha fornito chiarimenti circa la possibilità di esonero dal versamento del contributo previsto dall'art. 5, comma 4 della Legge 223/1991 (in base al quale, ricordiamo, per ciascun lavoratore posto in mobilità l'impresa è tenuta a versare all'Inps una somma pari a sei volte il trattamento mensile iniziale di mobilità spettante al lavoratore, somma ridotta alla metà qualora la procedura di mobilità si sia conclusa con accordo sindacale) in caso di attivazione delle procedure di mobilità da parte di imprese abbiano stipulato un accordo di ristrutturazione del debito.

17 Dicembre 2013 - Interpretazioni

DURC e benefici normativi e contributivi

Il Ministero del lavoro, con risposta ad interpello 11 dicembre 2013, n. 33, ha precisato che, in presenza di violazioni definitivamente accertate, l'impresa non può ottenere il DURC per il godimento di benefici normativi e contributivi per un periodo di tempo fino a 24 mesi e che tale periodo decorre dal momento in cui gli illeciti sono definitivamente accertati con sentenza passata in giudicato o con ordinanza-ingiunzione non impugnata. Una volta esaurito il periodo di non rilascio del DURC l'impresa potrà tornare a godere dei benefici normativi e contributivi.

Il documento è consultabile su:

http://www.lavoro.gov.it/Strumenti/interpello/Documents/332013.pdf

09 Dicembre 2013 - Interpretazioni

Nozione di “trasferimento” e obblighi formativi in materia di sicurezza

L'art. 37 del D.Lgs. 81/2008 prevede per il datore di lavoro l'obbligo di fornire a ciascun lavoratore una formazione e, ove previsto, un addestramento specifici, sufficienti ed adeguati in materia di salute e sicurezza in occasione:

a) della costituzione del rapporto di lavoro o dell'inizio dell'utilizzazione, qualora si tratti di somministrazione di lavoro;

b) del trasferimento o cambiamento di mansioni;

c) dell'introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi.

La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro, con nota n. 20791 del 27 novembre 2013, ha fornito alcuni specifici chiarimenti circa tali obblighi formativi in caso di trasferimento del lavoratore, precisando che:

- ove il trasferimento comporti anche un mutamento di mansioni, il datore di lavoro ha l'obbligo di far effettuare al lavoratore attività di formazione ed addestramento specificamente riferiti alle nuove mansioni;

- nel caso in cui, invece, il lavoratore continui a svolgere le stesse mansioni, ma in un altro reparto o ufficio, il datore di lavoro non avrà tale obbligo, ma dovrà soltanto 'considerare l'opportunità di programmare gli eventuali aggiornamenti formativi'.

Riteniamo che il termine 'trasferimento' sia stato utilizzato dal Ministero del Lavoro in un'accezione molto ampia, che comprende non solo il mutamento definitivo della sede di lavoro, ma anche quello temporaneo.

La nota del Ministero del lavoro è consultabile su:

http://www.dplmodena.it/30-11-13ML20791-2013Trasferimento.html

11 Novembre 2013 - Interpretazioni

Sigaretta elettronica sul lavoro: obbligo di valutazione rischi

Le sigarette elettroniche si possono fumare anche sul posto di lavoro, ma è necessaria una valutazione dei rischi in quanto contengono nicotina ed altre sostanze associate, esponendo a potenziali danni per la salute: lo stabilisce il Ministero del Lavoro, con risposta ad interpello 24 ottobre 2013 n. 15.

Secondo il Ministero, fermo restando che non è applicabile il divieto di fumo, in considerazione del fatto che tanto l'art. 51 della legge 3/2003 quanto la direttiva europea 21/37/CE si riferiscono esclusivamente al fumo di prodotti a base di tabacco, è comunque necessaria una specifica valutazione che tenga conto del rischio a cui l'utilizzatore della sigaretta espone i colleghi, in ragione delle sostanze (nicotina, cromo, nichel ed altre sostanze) che possono essere inalate.

Il Ministero ha peraltro affermato che è comunque lecito che le aziende possano prevedere policy che vietino negli ambienti di lavoro l'uso di sigarette elettroniche.

La risposta ad interpello è consultabile su:

http://www.lavoro.gov.it/sicurezzalavoro/MS/Interpello/Pages/default.aspx

04 Novembre 2013 - Interpretazioni

ASPI anche al lavoratore licenziato per motivi disciplinari

Un lavoratore licenziato per giusta causa o giustificato motivo soggettivo ha diritto all'ASPI, l'assicurazione per l'impiego che ha sostituito l'indennità di disoccupazione (e in futuro sostituirà anche l'indennità di mobilità): lo spiega il Ministero del Lavoro nella risposta ad interpello n. 29/2013.

Il datore di lavoro che effettua il licenziamento deve quindi versare il relativo contributo, previsto dall'articolo 2, comma 31, della legge 92/2012 (Riforma del Lavoro).

Il Ministero spiega che l'ASPI fornisce un'indennità ai lavoratori colpiti da disoccupazione involontaria ammettendo al beneficio anche i casi di dimissioni per giusta causa,lavoratrice in maternità e licenziamento disciplinare.

Il Ministero cita a supporto di questa tesi le Circolari applicative INPS 140/2012, 142/2012 e 44/2013, nonché la sentenza della Corte Costituzionale 405/2001 che riconosce alla lavoratrice licenziata per motivi disciplinari l'indennità, ritenendo che alla tutela della maternità (prevista dagli articoli 31 e 37 della Costituzione) vada attribuito un rilievo superiore rispetto alla ragione del licenziamento.

Non solo: il licenziamento per motivi disciplinari non può essere considerato un caso di disoccupazione volontaria, perchè il licenziamento non è mai una misura automatica (è una decisione «sempre rimessa alla libera determinazione e valutazione del datore di lavoro e costituisce esercizio di potere discrezionale», in base a una definizione contenuta nella sentenza di Cassazione 4382 del 25 luglio 1984), e fra l'altro è sempre impugnabile. Risulterebbe quindi iniquo negare l'ASPI nei casi in cui il giudice dovesse in un secondo momento ritenere illegittimo il licenziamento.

Non ci sono pertanto ragioni per negare il diritto all'ASPI a un lavoratore licenziato per giusta causa o giustificato motivo oggettivo.

La risposta ad interpello è integralmente consultabile su:

http://www.lavoro.gov.it/md/AreaLavoro/vigilanza/interpello/Documents/29-2013.pdf

09 Ottobre 2013 - Interpretazioni

Successione di contratti a tempo determinato: intervalli temporali

Il Ministero del Lavoro, con nota 4 ottobre 2013 n. 31/0005426, ha fornito alcuni chiarimenti sull'argomento, precisando in particolare che gli accordi sindacali stipulati dopo il 28 giugno 2013 possono non solo prevedere una riduzione dei termini di intervallo tra un contratto a tempo determinato e quello successivo (10 e 20 giorni, rispettivamente se il primo contratto ha una durata pari o superiore a 6 mesi), ma perfino azzerare tali termini.

La nota è consultabile su: http://www.dplmodena.it/04-10-13MLIntervalliTD.html

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