Sospensione degli obblighi di assunzione disabili in caso di esodo di lavoratori anziani
Il Ministero del lavoro, con circolare 24 settembre 2014, n. 22, ha ritenuto applicabile in via analogica la regola prevista dall'art. 3, comma 5 della Legge 68/1999 (che sancisce la sospensione degli obblighi occupazionali per la copertura dei posti destinati ai disabili per aziende in crisi con ricorso alla CIGS, ai contratti di solidarietà o a procedure di licenziamenti collettivi), nelle ipotesi in cui il datore di lavoro, nei casi di eccedenza di personale, abbia sottoscritto accordi e attivato le procedure ex art. 4 della Legge 92/2012, in base ai quali, al fine di incentivare l'esodo dei lavoratori piè anziani, il datore di lavoro si impegni a corrispondere ai lavoratori una prestazione di importo pari al trattamento di pensione che spetterebbe in base alle regole vigenti ed a corrispondere all'INPS la contribuzione fino al raggiungimento dei requisiti minimi per il pensionamento
Per consultare la circolare clicca qui