17 Dicembre 2010 - Interpretazioni
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con circolare n. 38 del 12 novembre 2010, e l'INPS, con circolare n. 157 del 7 dicembre 2010, hanno fornito le prime indicazioni in merito alla nuova disciplina delle sanzioni civili e alle nuove competenze attribuite agli ispettori dall'articolo 4 della Legge 4 novembre 2010, n. 183 (c.d. Collegato Lavoro) circa le misure contro il lavoro sommerso.Segnaliamo in particolare alcune di queste indicazioni.- Sanzioni civili: La nuova misura delle sanzioni civili si applica anche nel caso in cui il datore di lavoro dichiari di aver attivato una prestazione di lavoro autonomo in assenza di documentazione atta a consentire di verificare la pretesa autonomia del rapporto, nonchè nell'ipotesi di prestazione di lavoro occasionale accessorio in assenza delle previste comunicazioni all'INPS ed all'INAIL. Non si applica invece, a differenza del regime previgente (cfr. circ. INPS n. 111/2006), ai rapporti di lavoro diversi dal lavoro subordinato, quali i rapporti di lavoro autonomi, parasubordinati e di lavoro domestico. La nuova modalità di calcolo delle sanzioni civili trova applicazione per gli accertamenti iniziati successivamente alla data di entrata in vigore del c.d. "Collegato Lavoro" (24 novembre 2010), ancorché le stesse si riferiscano a periodi di lavoro irregolare svolti antecedentemente alla riformulazione della norma in parola. Secondo l'Inps, le sanzioni civili, in caso di lavoro irregolare dovranno essere calcolate nella misura del 30% in ragione d'anno della contribuzione evasa, fino ad un massimo del 60%, come previsto dall'art.116, comma 8, lettera b) della legge n.388/2000. L'importo così determinato dovrà essere maggiorato del 50%. Inoltre, sul debito contributivo sono dovuti interessi di mora, nella misura fissata dall'art. 30 del DPR n. 602/73 (che per l'anno 2010 è stata fissata dal Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze n. 42676/09 nell' 1%). La maggiorazione dovrà essere applicata esclusivamente per i contributi per i quali, al momento dell'accesso ispettivo, siano già scaduti i previsti termini di versamento.- Nuove competenze attribuite agli ispettori degli Enti previdenziali: il potere di contestazione e notificazione della "maxisanzione" per il caso di impiego di lavoratori in "nero", prevista dall'art. 3 D.L. 12/02 22.02.2002 n. 12 è esteso anche agli ispettori dell'INPS. La competenza ad irrogare la cosiddetta "maxisanzione" decorre dalla data di entrata in vigore della legge 183/2010 (24 novembre 2010) ed è riferita anche agli illeciti commessi prima del 24 novembre 2010 purché proseguiti oltre tale data.
04 Ottobre 2010 - Interpretazioni
L'INPS, prima con circolare n. 60 del 16 aprile 2010 (consultabile sul sito http://www.inps.it/ bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2060%20del%2016-04-2010.htm) e quindi con circ. n. 119 del 7 settembre 2010 (consultabile sul sito: http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare %20 numero%20119%20del%2007-09-2010.htm), ha fornito una serie di indicazioni operative sia per i medici curanti, sia per i lavoratori ed i datori di lavoro in materia di trasmissione telematica delle certificazioni di malattia. Riteniamo opportuno evidenziare in particolare che:-il medico curante, trasmette telematicamente all'INPS la certificazione (con indicati obbligatoriamente i seguenti dati: codice fiscale del lavoratore; residenza o domicilio abituale;eventuale domicilio di reperibilità durante la malattia;codice di diagnosi, mediante l'utilizzo del codice nosologico ICD9-CM, che sostituisce o si aggiunge alle note di diagnosi;data di dichiarato inizio malattia, data di rilascio del certificato, data di presunta fine malattia nonché, nei casi di accertamento successivo al primo, di prosecuzione o ricaduta della malattia;modalità ambulatoriale o domiciliare della visita eseguita). Dopo che l'INPS ha comunicato il numero di certificato al medico, quest'ultimo ha l'obbligo di rilasciare al lavoratore copia cartacea (punto 2.1 della circolare 60/2010): A) dell'attestato di malattia per il datore di lavoro, privo di diagnosi; B) del certificato di malattia per l'assistito che contiene i dati della diagnosi e/o il codice nosologico.
- il lavoratore continua ad avere l'obbligo di inviare o far pervenire al proprio datore di lavoro la copia cartacea dell'attestato di malattia nei tempi e nelle modalità stabilite dalla contrattazione collettiva. Può consultare i dati relativi ai propri certificati di malattia inviati telematicamente dal medico curante accedendo al servizio on-line, disponibile nel sito Inps www.inps.itservizi on-line, con due modalità:
1) tramite un codice PIN, con il quale è consentito l'accesso ai dati di tutti i certificati comprensivi di diagnosi e di codice nosologico, se indicato dal medico;
2) mediante l'inserimento del codice fiscale personale e del numero del certificato, elementi indispensabili per accedere all'attestato cercato.
Il lavoratore avente diritto all'indennità di malattia a carico dell'Inps, in base alle nuove disposizioni, non è piè tenuto a trasmettere all'Istituto il certificato di malattia, eccetto i casi di impossibilità di invio telematico
- il datore di lavoro ha la possibilità di accedere alle attestazioni di malattia relative ai certificati trasmessi dal medico curante, collegandosi al portale INPS www.inps.it - servizi on-line, previa autorizzazione e attribuzione di un PIN (v. Istruzioni allegate alle circolari 60/2010 e 119/2010)
10 Settembre 2010 - Interpretazioni
Con risoluzione n. 83 del 17 agosto 2010 dell'Agenzia delle Entrate e parere conforme del Ministero del Lavoro (e facendo riferimento alle sue precedenti circolari 49/E e 59/E del 2008), l'Agenzia ha precisato che, se collegati ad incrementi di produttività, rendimento ed efficienza, possono fruire del regime fiscale agevolato del 10%, previsto dal comma 1, lettera c) dell'articolo 2 del decreto legge 93/08, che ha istituito l'imposta del 10 per cento, sostitutiva di Irpef e addizionali lavoratore, anche i compensi per lavoro straordinario sia per gli anni 2008 e 2009 che per il corrente anno 2010.Ove dette somme siano state assoggettate a tassazione ordinaria, il lavoratore potrà richiedere un conguaglio a suo favore facendone apposita richiesta nell'ambito della dichiarazione dei redditi (occorrerà però idonea certificazione del datore di lavoro che attesti, sotto la propria responsabilità, che le somme erogate, anche per quelle di cui stiamo trattando, sono dovute effettivamente ad incrementi di produttività, innovazione, efficienza organizzativa, ecc.:, come, ad esempio, indicando la necessità dello straordinario per una commessa non prevista, per una riduzione di costi di struttura - lavoratori dimessisi e non sostituiti dall'esterno-, ecc).
02 Agosto 2010 - Interpretazioni
Il Ministero del Lavoro - Direzione Generale dell'Immigrazione, con una nota del 22 luglio 2010, ha affermato che "per gli stranieri extracomunitari già regolarmente soggiornanti in Italia è ammissibile la conversione del permesso di soggiorno per studio o formazione professionale in corso di validità in permesso di soggiorno per lavoro autonomo, anche in presenza dicontratto c.d. a progetto" (artt. 61 e ss del D.L.vo n. 276/2003). Nella nota si legge che le Direzioni Provinciali del Lavoro, pertanto, dovranno verificare la disponibilità della specifica quota destinata alle conversioni per lavoro autonomo attribuita a livello locale e ad accertare il carattere autonomo del contratto a progetto, attraverso un'attenta verifica dei requisiti qualificanti la fattispecie contrattuale. Il Ministero, però, precisa che la regola non vale per i nuovi ingressi dall'estero (ex art. 26 del T.U. e art. 39 del D.P.R. n. 394/99), in quanto la specifica attività di lavoro autonomo deve essere riconducibile ad una delle categorie individuate dall'art. 2 del D.P.C.M. 1° aprile 2010.
17 Giugno 2010 - Interpretazioni
Dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 176/2010 che ha ritenuto illegittima la previsione normativa (art. 49 D.lgs. 276/2003) nella parte in cui demandava la definizione dei contenuti della formazione aziendale (c.d. formazione interna) esclusivamente alla contrattazione collettiva, ritenendo indispensabile un'intesa con la Regione, ci si è chiesti quale fosse la sorte degli accordi già intervenuti sul punto.Il Ministero del Lavoro, con risposta all'interpello n. 25 del 10 giugno 2010, ha chiarito che tali accordi restano validi nell'attesa delle intese tra parti sociali e Regioni, che potranno apportarvi delle modifiche.Sono poi da riconoscere come ancora validi i contratti collettivi che consentono l'assunzione di apprendisti da impiegare in cicli stagionali, avendo la Corte Costituzionale dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale delle disposizioni che hanno eliminato la previsione della durata minima del contratto di apprendistato.
18 Maggio 2010 - Interpretazioni
Con circolare 16 aprile 2010 n. 60 l'Inps ha fornito i primi chiarimenti in materia di obbligo di trasmissione telematica dei certificati di malattia.Con la fine del mese di giugno, infatti, si esaurirà il periodo transitorio nel quale è ancora possibile l'invio secondo le modalità tradizionali e i medici dipendenti del Ssn o in regime di convenzione saranno tenuti ad inviare il certificato (contenente la diagnosi) e l'attestato di malattia (contenente la prognosi) tramite il Sac (Sistema di accoglienza centrale) presso il Ministero dell'Economia, che provvede ad inoltrarli all'Inps.Dopo l'invio all'Inps il Sac restituisce al medico il numero identificativo per la stampa del certificato e dell'attestato, da consegnare in copia cartacea al lavoratore.L'Inps, una volta ricevute le informazioni le rende disponibili sul proprio sito internet, ove i datori di lavoro potranno consultarli con apposito codice pin.Per ottenere il pin i datori di lavoro o i loro legali rappresentanti dovranno presentarsi presso la sede Inps muniti dell'apposito modulo di richiesta, disponibile sul sito Inps, debitamente compilato.
15 Ottobre 2009 - Interpretazioni
L'INPS, con messaggio n. 22911 del 12 ottobre 2009, ha affermato che le aziende appaltatrici dei servizi mensa o ristorazione, in difficoltà perché l'impresa committente sta utilizzando la CIGS, la CIGO o ha comunque ridotto l'orario, possono a loro volta sospendere o ridurre l'orario di lavoro dei dipendenti, purchè venga allegata alla richiesta una dichiarazione dell'azienda committente dalla quale risultino le modalita' ed i termini di utilizzo dell'integrazione salariale da parte di quest'ultima.
25 Settembre 2009 - Interpretazioni
Il Garante della privacy, con newsletter del 22/09/09, ha ribadito il principio secondo il quale le aziende non possono monitorare, mediante apposito software, in modo sistematico e continuativo, le pagine e i siti web visitati dai propri dipendenti, né in generale la loro navigazione in Internet. Tale modalità di controllo viola, infatti, lo Statuto dei lavoratori, che all'art.4 vieta l'impiego di apparecchiature per il controllo a distanza dell'attività dei dipendenti. La legge prevede la sola eccezione che il controllo sia motivato da particolari "esigenze organizzative e produttive", previo accordo con le rappresentanze sindacali, o in assenza, con la DPL. Il Garante ha ritenuto, infine, che il datore di lavoro non possa violare i principi di pertinenza e non eccedenza delle informazioni raccolte, qualora preveda un monitoraggio costante e prolungato nei confronti del proprio dipendente. I controlli sono, quindi, possibili, ma devono avvenire in modo graduale, mediante verifiche di reparto, d'ufficio, di gruppo di lavoro prima di passare a controlli individuali.
10 Settembre 2009 - Interpretazioni
La Corte Cost. con sentenza 8 luglio 2009, n.214, in tema di contratti a tempo determinato, ha chiarito che nell'indicazione delle ragioni di carattere sostitutivo deve risultare per iscritto anche il nome del lavoratore sostituito e la causa della sua sostituzione. Infatti, considerato che per "ragioni sostitutive" si debbono intendere motivi connessi con l'esigenza di sostituire uno o piè lavoratori, la specificazione di tali motivi implica necessariamente anche l'indicazione del lavoratore o dei lavoratori da sostituire e delle cause della loro sostituzione. Pertanto, poiché l'indicazione del nominativo del lavoratore sostituito è un obbligo (implicito) di legge, nessuna violazione - neppure in termini di lesione del diritto alla privacy - può essere attribuita al datore di lavoro che inserisca, nei contratti a tempo determinato i nominativi dei lavoratori sostituiti.
24 Luglio 2009 - Interpretazioni
L'Inps, con messaggio n. 16358 del 20 luglio 2009 ha fornito le istruzioni operative per la gestione a regime degli ammortizzatori sociali in deroga che sostituiscono quelleprecedentemente date con il messaggio nr13613 del 15/06/2009. Le novità di maggiore rilievo riguardano l'ente cui presentare la domanda, che varia a seconda che l'impresa abbia unità operative dislocate in un'unica Regione o in piè Regioni.- Se l'impresa ha unità produttive localizzate in un'unica Regione, la domanda dovrà essere presentata alla Regione (o, nelle Regioni Liguria, Puglia, Marche, Abruzzo, Sardegna alla Direzione Regionale del Lavoro; nelle Province Autonome di Trento e Bolzano alle rispettive Direzioni Provinciali del Lavoro), che deciderà sulle domande, adottando un provvedimento di autorizzazione.Sulla base del provvedimento autorizzativo trasmesso dalla Regione, la competente sede dell'Inps procederà all'autorizzazione della prestazione mediante l'acquisizione del modello IG15/Deroga (pervenuto in via telematica o cartacea).- Se l'impresa ha, invece, unità produttive dislocate in piè Regioni, la domanda deve essere presentata al Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, Direzione Ammortizzatori Sociali e incentivi all'occupazione che, in caso di riscontro positivo, emanerà un decreto interministeriale. Successivamente, l'impresa dovrà presentare all'Inps il modello IG15/Deroga per ogni unità produttiva interessata, nel quale dovrà essere indicato anche il numero del decreto ministeriale.L'inps ha anche precisato di aver istituito un servizio di assistenza amministrativa, per le imprese che avessero necessità di chiarimenti, attivabile scrivendo una mail all'indirizzo di posta elettronica "[email protected]".