Interpretazioni

19 Giugno 2009 - Interpretazioni

Si alla Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria al termine delle 52 settimane di ordinaria

Con messaggio nr. 13406 del 10 giugno 2009 l'Inps ha chiarito che le imprese che versano in una situazione di crisi aziendale al termine del periodo di 52 settimane di Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria possono accedere alla Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria immediatamente dopo e senza soluzione di continuità con la Cassa Integrazione Ordinaria quando questa sia stata fruita nel limite massimo di 52 settimane.

Nello stesso messaggio l'Inps, riprendendo il contenuto della lettera - circolare del Ministero del Lavoro n. 14/0005251 del 30/03/09, ha precisato che nel concetto di evento improvviso ed imprevisto che da luogo alla crisi aziendale e quindi all'intervento straordinario di integrazione salariale, rientrano anche situazioni quali "la riduzione delle commesse, la perdita di quote di mercato interno ed internazionale, la contrazione delle esportazioni, la difficoltà di accesso al credito" che, prolungandosi nel tempo, comportino delle ricadute negative sui volumi produttivi e sui livelli occupazionali.

28 Maggio 2009 - Interpretazioni

Ammortizzatori sociali in deroga 2009 – chiarimenti dell’INPS

L'INPS, con circolare n. 75 del 26 maggio 2009, fornisce alcuni chiarimenti in merito agli ammortizzatori sociali in deroga per l'anno 2009 previsti dall'art. 2, comma 36, della legge n. 203/2008 (Finanziaria 2009), dall'art. 19 della Legge 2/2009 e nell'art. 7-ter della Legge 33/2009.L'Ente previdenziale, nel fare il punto sulle fonti normative, ricorda che la gestione degli ammortizzatori in deroga è regolata da un Accordo Quadro Stato - Regioni (siglato il 12 febbraio 2009), poi concretizzato da singoli accordi attuativi tra Ministero del Lavoro e ciascuna Regione (per la Lombardia, l'intesa è stata firmata il 4 maggio 2009, prevedendo un'estensione delle tipologie contrattualicui si applicano gli ammortizzatori sociali in deroga, comprendendo tutti coloro che sono titolari di un contratto a termine, soci dipendenti delle cooperative, lavoratori a domicilio dipendenti da cooperative o altre aziende, somministrati e apprendisti).

L'INPS ha poi ribadito le modalità per la presentazione della domanda di accesso ai trattamenti in deroga. L'impresa interessata dovrà presentare telematicamente domanda all'Istituto, corredata dagli accordi conclusi dalle parti socialie dall'elenco dei beneficiari secondo la procedura resa disponibile dall'Istituto all'indirizzo http://www.inps.it (Servizi OnLine - Per tipologia di utente - aziende consulenti e professionisti - servizi per le aziende e consulenti - invio domande CIGS). L'azienda dovrà presentare contestualmente anche alla Regione (o, a seconda della competenza, al Ministero del Lavoro) la domanda per la relativa autorizzazione corredata come sopra. La sede INPS competente, cui la domanda sarà destinata per il tramite della procedura informatizzata, verificherà i requisiti e darà luogo all'anticipazione delle relative prestazioni, con pagamento diretto della stessa ai lavoratori coinvolti dalla sospensione o riduzione dell'attività lavorativa. A fini cautelativi per evitare eventuali indebiti, l'Istituto effettuerà l'anticipazione dei trattamenti di integrazione salariale per un periodo massimo di quattro mesi dall'inizio della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa.

24 Aprile 2009 - Interpretazioni

CIG: i chiarimenti dell’INPS sul computo dei limiti temporali

Con circolare n. 58 del 20 aprile 2009, l'INPS, d'intesa con il Ministero del Lavoro, ha fornito un'interpretazione evolutiva dell'art. 6 L. 164/75, individuando un criterio di computo dei limiti temporali del trattamento Cig piè flessibile.L'integrazione salariale ordinaria, ai sensi del citato art. 6, è "corrisposta fino ad un periodo massimo di 3 mesi continuativi (13 settimane); in casi eccezionali detto periodo può essere prorogato trimestralmente fino ad un massimo complessivo di 12 mesi".

Fino ad oggi si effettuava un calcolo su base settimanale, sicché se l'azienda metteva i lavoratori in cig anche un solo giorno era considerata usufruita una settimana.

Il criterio indicato dall'INPS, invece, prevede che siano calcolati i singoli giorni di trattamento integrativo.A far data dal 20 aprile 2009, le aziende ricadenti nel trattamento di integrazione salariale ordinaria comunicheranno all'Inps il numero di settimane effettivamente usufruite (somma di singoli giorni diviso 5/6) affinché l'Istituto ne tenga conto ai fini del computo delle 52 settimane.

03 Aprile 2009 - Interpretazioni

Nomina RLS – comunicazione all’INAIL entro il 16 maggio 2009

Con la circolare n. 11 del 12 marzo 2009, l'INAIL ha illustrato le modalità per la comunicazione del nominativo del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), da effettuarsi in via telematica (www.inail.it), entro il 16 maggio 2009.Ai sensi dell'art. 47 del T.U. sulla Sicurezza (D.Lgs. 81/08), il RLS deve essere nominato "in tutte le aziende, o unità produttive" comprese quelle con meno di 15 dipendenti.

03 Aprile 2009 - Interpretazioni

INPS – chiarimenti sull’accesso agli strumenti di tutela del reddito

L'INPS, con il messaggio n. 6731 del 24 marzo 2009, riallacciandosi sia alla circolare n. 39 sia alla nota del Ministero del Lavoro del 13 marzo 2009, ha fornito alcune indicazioni relative alla piena agibilità dell'indennità di disoccupazione in caso di sospensione del lavoratore a seguito di crisi aziendale, prevista dall'art. 19, comma 1, L. 2/2009 (legge di conversione del D.L. 185/08).L'art. 19 della L. 2/2009 ha previsto che sia erogata, per 90 giorni all'anno, l'indennità di disoccupazione sia ordinaria (per chi abbia 2 anni di anzianità assicurativa, di cui uno nel biennio precedente, ) sia con requisiti ridotti (per chi abbia 78 giornate di lavoro nell'anno precedente) ai soggetti sospesi, per crisi aziendali od occupazionali, in possesso dei requisiti per il "godimento" della stessa, ma che non usufruiscono di altro ammortizzatore (lettere a e b, art. 19, comma 1), nonché agli apprendisti in forza al 28 novembre 2008, con un'anzianità di servizio di almeno 3 mesi, sospesi o licenziati dal proprio datore di lavoro (lettera c, art. 19, comma 1).L'art. 19, comma 1 bis, poi, ha stabilito che il datore del lavoro, nei casi di cui sopra (quando cioè non è possibile l'accesso alla cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria) deve comunicare all'INPS territorialmente competente, la sospensione della attivita' lavorativa e le relative motivazioni, nonche' i nominativi dei lavoratori interessati, che, per beneficiare del trattamento, devono rendere dichiarazione di immediata disponibilita' al lavoro o a un percorso di riqualificazione professionaleall'atto della presentazione della domanda per l'indennita' di disoccupazione. L'eventuale ricorso all'utilizzo di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria o di mobilita' in deroga (cioè ai sensi dell'art. 2, comma 521, l. 244/2007, che consente l'accesso agli ammortizzatori sociali anche a chi non ha i requisiti di cui alla legge l. 223/91, sulla base di stanziamenti annualmente previsti: per il 2009 cfr. i D.M. 45080 e 45081 del 19 febbraio 2009) e' in ogni caso subordinato all'esaurimento del periodo di disoccupazione di 90 giorni.L'erogazione del trattamento di indennità di disoccupazione di cui all'art. 19, comma 1, è in parte erogato dall'Ente bilaterale, ove previsto, in una misura non inferiore al 20% dell'importo complessivamente erogato.L'INPS, sulla base delle disposizioni impartite dal Ministero del Lavoro, ha affermato che nelle ipotesi in cui manchi l'intervento dell'Ente bilaterale (perché, ad esempio, non costituito, o perché il datore di lavoro non è aderente o per qualsiasi altra causa), i lavoratori possono accedere direttamente ai trattamenti (CIGS e mobilità) in deroga di cui sopra.L'INPS, poi, ha chiarito che nei rapporti di somministrazione, il beneficio spetta in caso di interruzione o di fine anticipata della missione, qualora sia previsto dagli Enti bilaterali.Per i contratti a tempo parziale di tipo verticale non spetta alcuna indennità, secondo la previsione delle lettere a) e b) di cui all'art. 19, comma 1.Si ricorda che la misura dell'indennità ordinaria di disoccupazione è del 60% dell'ultima retribuzione per 6 mesi, del 50% nei 3 mesi successivi e del 40% nell'ultimo trimestre. Ovviamente, nei casi di cui sopra, essendo il trattamento concesso per un massimo di 90 giorni nell'anno solare, esso è del 60%. L'importo massimo dell'indennità è di € 858,58, elevato a € 1.031,93 per i lavoratori che hanno una retribuzione mensile lorda superiore a € 1.857,48.Invece, la misura dell'indennità di disoccupazione con requisiti ridotti è pari al 35% per i primi 120 giorni e al 40% per i successivi giorni (determinato sulla retribuzione lorda delle sole giornate effettivamente lavorate), nei limiti di un importo massimo mensile lordo di 844,06 €, elevato a 1.014,48 € per i lavoratori che hanno una retribuzione lorda mensile superiore a 1.826,07 €.

03 Aprile 2009 - Interpretazioni

Invio telematico delle autocertificazioni relative ai presupposti al rilascio del DURC

Con la Circolare n. 10 del 1 aprile 2009, la Direzione Generale per l'Innovazione Tecnologica e la Comunicazione di concerto con la Direzione Generale per l'Attivitià Ispettiva forniscono le istruzioni operative per l'invio telematico delle autocertificazioni relative ai presupposti al rilascio del Documento Unico di regolarità Contributiva.Il modulo, scaricabile dal sito www.lavoro.gov.it, dovrà essere inviato, firmato digitalmente, all'indirizzo di posta elettronica [email protected]. Tale invio equivale a quello alla DPL competente.

20 Marzo 2009 - Interpretazioni

INPS:

Nuovo tasso di differimento e dilazione dei contributi previdenziali e assistenziali

Con la circolare n. 40/2009, l'INPS stabilisce che l' interesse di dilazione applicabile alle rateizzazioni concesse, a partire dal 11 marzo 2009, è del 7,50% (tasso ufficiale di riferimento maggiorato di sei punti, secondo la previsione dell'art. 3, comma 4, della legge n. 402/1996).

Conseguentemente a tale variazione, la nuova misura delle sanzioni civili a decorrere dall'11 marzo 2009 risulta essere:

  • Pari al 7% annuo per il ritardato pagamento delle inadempienze contributive spontaneamente denunciate nei termini oppure spontaneamente denunciate entro l'anno e pagate entro i 30 giorni successivi, sorte dal 1° ottobre 2000 ai sensi della Legge 23 dicembre 2000 n 388 art. 116 c. 8 lettera a) e lettera b- secondo periodo;
  • Pari al 30% annuo per il mancato pagamento dei contributi accertati dall'Istituto dal 1° ottobre 2000 denunciati dagli interessati oltre un anno dalla scadenza oppure denunciati entro l'anno e non pagati nei 30 giorni ai sensi della L . 388/2000 art. 116 c. 8 lettera b);
  • Pari al 7% annuo per le inadempienze previste all'art.116 c.10 della Legge 23 dicembre 2000 n. 388;
  • Pari al 7% annuo per le inadempienze previste al comma 10 del summenzionato art. 116.
20 Marzo 2009 - Interpretazioni

ENPALS:Nuovo tasso di dilazione dei debiti e nuovi tassi sanzionatori

Con la circolare n. 8/2009, l'ENPALS ha stabilito che , a decorrere dal giorno 11 marzo 2009, l'interesse di differimento e di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per i contributi ed accessori di legge è fissato nella misura del 7,50 % (tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 6 punti ai sensi dell'art. 3, comma 4, del D.L. n. 318/96, convertito nella legge n. 402/96).

La nuova misura del tasso di differimento e di dilazione, implica l'adeguamento anche all'aliquota di calcolo delle sanzioni civili. Pertanto, in attuazione delle norme previste dal nuovo regime sanzionatorio, introdotto dalla Legge 23.12.2000, n. 388, la misura delle sanzioni civili risulta essere:

  • pari al 7,00 % annuo (tasso ufficiale di riferimento, 1,5%, maggiorato di 5,5 punti) nei casi di mancato o ritardato pagamento dei contributi il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie (art. 116, comma 8, lettera a)e di denuncia spontanea della situazione debitoria (prima di contestazioni o richieste da parte dell'Ente) entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi e sempreché il versamento della contribuzione dovuta sia effettuato entro i 30 giorni successivi alla denuncia stessa;
  • pari al 7,00 % annuo (tasso ufficiale di riferimento, 1,5%, maggiorato di 5,5 punti) nei casi di mancato o ritardato pagamento dei contributi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa, sempre ché il versamento della contribuzione sia effettuato entro il termine fissato dall'Ente;
  • pari al 30% annuo nei casi di evasione contributiva accertata dall'Ente, di denuncia della situazione debitoria, da parte degli interessati, effettuata oltre un anno dalla scadenza del termine di pagamento oppure di denuncia della contribuzione dovuta entro dodici mesi dalla scadenza, ma senza che il pagamento avvenga nei 30 giorni successivi alla denuncia stessa.
20 Marzo 2009 - Interpretazioni

INAIL: Nuova misura del tasso di interesse di rateazione e di dilazione

Con la circolare n. 15/2009, l'INAIL ha stabilito la diminuzione dei tassi d'interesse nella seguente misura :

  • 7,50% per rateazioni e dilazioni di pagamento per premi ed accessori;
  • 7,00% per le operazioni di calcolo delle sanzioni civili. I nuovi tassi d'interesse saranno applicati alle istanze di rateazione e dilazione presentate a partire dal 11 marzo 2009.
06 Novembre 2008 - Interpretazioni

MODALITA’ SANZIONATORIE DEI LIBRI OBBLIGATORI DAL 25.06.08 AL 18.08.08

Con nota del 30 ottobre 2008 il Ministero del Lavoro ha fornito alcuni chiarimenti sulle modalità sanzionatorie relative alla violazione delle norme sulla tenuta dei libri obbligatori nel periodo transitorio fra il 25.06.08 e il 18.08.08, stabilendo quanto segue:- Dalla data di entrata in vigore del D.L. 112/08 (25.06.08) non è piè comminabile lamaxisanzione per le violazioni relative alla istituzione, esibizione e tenuta dei libri obbligatori, commesse successivamente al 25 giugno 2008. - Dopo il 25 giugno 2008, qualora il datore di lavoro si avvalga di un consulente abilitato per la tenuta del libro paga, sezione presenze, ovvero del libro unico del lavoro, l'omessa esibizione dei documenti può essere sanzionata solo una volta decorsi 15 giorni dalla richiesta del personale ispettivo. - Sempre dopo il 25 giugno 2008, l'aggiornamento del libro paga, sezione presenze, ovvero il libro unico del lavoro deve essere effettuato entro e non oltre il termine del giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento. In considerazione di ciò, sempre dalla stessa data, non possono essere sanzionate violazioni attinenti all'obbligo di aggiornare il libro presenze entro il giorno successivo a quello di svolgimento della prestazione lavorativa. - Per tutte le violazioni accertate nel periodo dal 25 giugno al 18 agosto 2008, relative alla omessa istituzione, esibizione e non corretta tenuta dei libri obbligatori, dovrà essere applicata la sanzione prevista dall'art. 195 del DPR 1124/1965 (sanzione amministrativa compresa fra € 25,00 ed € 154,00).

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