L'INPS, con il messaggio n. 6731 del 24 marzo 2009, riallacciandosi sia alla circolare n. 39 sia alla nota del Ministero del Lavoro del 13 marzo 2009, ha fornito alcune indicazioni relative alla piena agibilità dell'indennità di disoccupazione in caso di sospensione del lavoratore a seguito di crisi aziendale, prevista dall'art. 19, comma 1, L. 2/2009 (legge di conversione del D.L. 185/08).L'art. 19 della L. 2/2009 ha previsto che sia erogata, per 90 giorni all'anno, l'indennità di disoccupazione sia ordinaria (per chi abbia 2 anni di anzianità assicurativa, di cui uno nel biennio precedente, ) sia con requisiti ridotti (per chi abbia 78 giornate di lavoro nell'anno precedente) ai soggetti sospesi, per crisi aziendali od occupazionali, in possesso dei requisiti per il "godimento" della stessa, ma che non usufruiscono di altro ammortizzatore (lettere a e b, art. 19, comma 1), nonché agli apprendisti in forza al 28 novembre 2008, con un'anzianità di servizio di almeno 3 mesi, sospesi o licenziati dal proprio datore di lavoro (lettera c, art. 19, comma 1).L'art. 19, comma 1 bis, poi, ha stabilito che il datore del lavoro, nei casi di cui sopra (quando cioè non è possibile l'accesso alla cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria) deve comunicare all'INPS territorialmente competente, la sospensione della attivita' lavorativa e le relative motivazioni, nonche' i nominativi dei lavoratori interessati, che, per beneficiare del trattamento, devono rendere dichiarazione di immediata disponibilita' al lavoro o a un percorso di riqualificazione professionaleall'atto della presentazione della domanda per l'indennita' di disoccupazione. L'eventuale ricorso all'utilizzo di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria o di mobilita' in deroga (cioè ai sensi dell'art. 2, comma 521, l. 244/2007, che consente l'accesso agli ammortizzatori sociali anche a chi non ha i requisiti di cui alla legge l. 223/91, sulla base di stanziamenti annualmente previsti: per il 2009 cfr. i D.M. 45080 e 45081 del 19 febbraio 2009) e' in ogni caso subordinato all'esaurimento del periodo di disoccupazione di 90 giorni.L'erogazione del trattamento di indennità di disoccupazione di cui all'art. 19, comma 1, è in parte erogato dall'Ente bilaterale, ove previsto, in una misura non inferiore al 20% dell'importo complessivamente erogato.L'INPS, sulla base delle disposizioni impartite dal Ministero del Lavoro, ha affermato che nelle ipotesi in cui manchi l'intervento dell'Ente bilaterale (perché, ad esempio, non costituito, o perché il datore di lavoro non è aderente o per qualsiasi altra causa), i lavoratori possono accedere direttamente ai trattamenti (CIGS e mobilità) in deroga di cui sopra.L'INPS, poi, ha chiarito che nei rapporti di somministrazione, il beneficio spetta in caso di interruzione o di fine anticipata della missione, qualora sia previsto dagli Enti bilaterali.Per i contratti a tempo parziale di tipo verticale non spetta alcuna indennità, secondo la previsione delle lettere a) e b) di cui all'art. 19, comma 1.Si ricorda che la misura dell'indennità ordinaria di disoccupazione è del 60% dell'ultima retribuzione per 6 mesi, del 50% nei 3 mesi successivi e del 40% nell'ultimo trimestre. Ovviamente, nei casi di cui sopra, essendo il trattamento concesso per un massimo di 90 giorni nell'anno solare, esso è del 60%. L'importo massimo dell'indennità è di € 858,58, elevato a € 1.031,93 per i lavoratori che hanno una retribuzione mensile lorda superiore a € 1.857,48.Invece, la misura dell'indennità di disoccupazione con requisiti ridotti è pari al 35% per i primi 120 giorni e al 40% per i successivi giorni (determinato sulla retribuzione lorda delle sole giornate effettivamente lavorate), nei limiti di un importo massimo mensile lordo di 844,06 €, elevato a 1.014,48 € per i lavoratori che hanno una retribuzione lorda mensile superiore a 1.826,07 €.