31 Ottobre 2008 - Interpretazioni
Con circolare congiunta del Ministero del Lavoro e dell'Agenzia delle Entrate del 22 ottobre 2008, n. 59, sono stati forniti ulteriori chiarimenti sull'art. 2 D.L. 93/08, in materia di detassazione degli straordinari e di erogazioni legate ad incrementi di produttività.Con riferimento agli straordinari (art. 2, comma 1, lett.a D.L. 93/08), si è precisato che, fermo restando il limite di importo complessivo di 3.000 euro lordi per ciascun lavoratore, sono soggette all'imposta sostitutiva del 10 per cento le somme complessivamente erogate a titolo di straordinario e non la sola maggiorazione retributiva rispetto al trattamento ordinario. La misura trova applicazione con riferimento a tutti i lavoratori, anche quelli in somministrazione, dipendenti da agenzie del lavoro.La norma non richiede ai fini dell'applicazione dell'agevolazione la presenza di un reddito per l'anno 2007, pertanto, si ritiene che non vi sia ragione per escludere i soggetti che nel 2007 non abbiano avuto alcun reddito. Come già chiarito con la Circolare n. 49 del 2008, rientrano nell'agevolazione i corrispettivi per lavoro festivo o notturno. In particolare: le somme erogate al personale che presta la propria opera nelle festività in ragione delle ore di servizio effettivamente prestate; l'indennità o maggiorazione che viene corrisposta ai lavoratori che, usufruendo del giorno di riposo settimanale in giornata diversa dalla domenica (sia nel caso di riposo compensativo sia di spostamento definitivo del turno di riposo), siano tenuti a prestare lavoro ordinario la domenica;le somme erogate per il lavoro notturno ordinario in ragione delle ore di servizio effettivamente prestate; gli specifici, ulteriori compensi erogati per prestazioni rese durante la giornata del sabato, in caso di orario articolato su cinque giorni lavorativi alla settimana, con la giornata del sabato normalmente "prevista" come non lavorativa. Inoltre, rientrano tra gli importi ai quali si applica il regime agevolato di tassazione anche gli emolumenti corrisposti a titolo di "straordinario forfetizzato". Per quanto concerne i "superminimi" si precisa che il regime fiscale agevolato troverà applicazione solo su quella parte di superminimo specificatamente identificato a scopo di forfetizzazione straordinari. Il regime agevolato di tassazione trova applicazione anche per le prestazioni di lavoro supplementare e per le prestazioni rese in funzione di clausole c.d. elastiche o flessibili nel lavoro a tempo parziale (art. 2, comma 1, lett. b, D.L. 93/08). La Circolare chiarisce che i compensi detassati sono quelli per le ore che eccedono l'orario stabilito nel contratto ovvero che si situano al di fuori della collocazione oraria concordata. Inoltre sono soggette all'imposta sostitutiva del 10% le somme erogate a titolo di premi di produttività ovvero per ragioni legate alla efficienza organizzativa o alla competitività aziendale (art. 2, comma, lett. c, D.L. 93/08). Tali somme - dice la Circolare - vanno intese in senso ampio stante la finalità del provvedimento. A titolo esemplificativo, compensi per permessi R.O.L. non fruiti entro il periodo di maturazione, le indennità o maggiorazioni di turno, i premi o le provvigioni su vendite percepiti normalmente in base a percentuali sul fatturatoL'agevolazione non può trovare applicazione, invece, con riferimento alle erogazioni effettuate per incentivare le "risoluzioni consensuali"con i dipendenti, anche nelle ipotesi in cui tali incentivi siano determinati per realizzare affinamento della struttura organizzativa, finalizzato al miglioramento dell'efficienza dell'impresa, con l'obiettivo di incrementarne i livelli di produttività. Il regime di detassazione è stato introdotto in via sperimentale solo per l'anno 2008.
29 Ottobre 2008 - Interpretazioni
Con provvedimento del 18 settembre 2008, la Conferenza Stato Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano ha sancito un accordo in materia di procedure per gli accertamenti sanitari di assenza di tossicodipendenza ex art. 8 co. 2 dell'Intesa siglata dalla stessa Conferenza il 30.10.07.Tale Intesa recepisce la norma di cui all'art. 125 del DPR 309/90, secondo cui i lavoratori destinati a mansioni comportanti rischi per la sicurezza, incolumità e salute di terzi devono essere sottoposti ad accertamento di assenza della tossicodipendenza e, in caso di esito positivo, devono essere esonerati dallo svolgimento delle mansioni a rischio. L'accertamento dell'assenza di tossicodipendenza non costituisce un accertamento preassuntivo, vietatodall'art. 41 del D.Lgs. 81/08, ma una visita medica preventiva da eseguire sul lavoratore prima che questi venga adibito al servizio nella mansione specifica a rischio. Tra le mansioni che comportano rischi per la sicurezza sono previste:Mansioni inerenti le attività di trasporto di :
- conducenti di veicoli stradali per i quali è richiesto il possesso della patente di guida categoria C. D. E, e quelli per i quali è richiesto il certificato di abilitazione professionale per la guida di taxi o di veicoli in servizio di noleggio con conducente, ovvero il certificato di formazione professionale per guida di veicoli che trasportano merci pericolose su strada;
- addetti alla guida di macchine di movimentazione terra e merci.
25 Settembre 2008 - Interpretazioni
Con nota interna n. 7357 del 19 settembre 2008, indirizzata alle proprie sedi territoriali, L'INAIL ha ribadito che durante il periodo transitorio (dal 18 agosto 2008 al periodo di paga relativo al mese di dicembre 2008) i datori di lavoro che adempiono agli obblighi di istituzione e tenuta del Libro unico del lavoro attraverso la tenuta del libro paga, possono continuare a tenere detto libro anche in forma manuale, nel rispetto delle nuove disposizioni intervenute in tema di tenuta, conservazione ed esibizione.
18 Settembre 2008 - Interpretazioni
Il Ministero del Lavoro, con la nota del 17 settembre 2008, ha fornito alcune indicazioni operative in tema di contratto di apprendistato professionalizzante, recentemente innovato dal Decreto Legge 112/2008, convertito dalla Legge 133/2008.In particolare, laddove il datore di lavoro decidesse di erogare la formazione direttamente in azienda, secondo i criteri stabiliti dai contratti collettivi, dovrà comunicarlo al sistema informatico regionale (Decreto Ministeriale 30 ottobre 2007 sulle c.d. "comunicazioni obbligatorie"), secondo le modalità già definite dalla Circolare 21 dicembre 2007.
02 Settembre 2008 - Interpretazioni
Il Libro Unico del Lavoro istituito con Decreto Legge 25/6/2008 convertito con la Legge n. 133 del 21/8/2008.Con la circolare n. 20 del 21 agosto 2008 il Ministero del lavoro ha fornito le prime istruzioni operative in seguito all'eliminazione dei libri paga e matricola e degli altri libri obbligatori sostituiti, dal 18 agosto 2008, dal Libro Unico del lavoro (è previsto un regime transitorio fino al periodo di paga relativo al mese di dicembre 2008).Nel Libro Unico, le cui scritturazioni devono avvenire "per ciascun mese di riferimento, entro il giorno 16 del mese successivo", dovranno essere indicati i dati relativi a: i lavoratori subordinati (ivi compresi quelli occupati in sedi operative situate all'estero, quelli distaccati e quelli somministrati); i co. co. co anche a progetto e gli associati in partecipazione.Il Libro Unico , di cui non è piè necessario istituire e tenere copie conformi e dovrà essere conservato per la durata di 5 anni dalla data dell'ultima registrazione, potrà essere tenuto, alternativamente, o presso la sede legale dell'impresa, o presso lo studio del consulente del lavoro o altro professionista abilitato, ovvero presso i servizi e i centri di assistenza delle associazioni di categoria. Per i gruppi di impresa, la società capogruppo potrà essere affidataria della tenuta del Libro Unico per le altre società del gruppo.Perciascun lavoratore riportato sul libro obbligatorio dovranno essere indicati: il nome e cognome, il codice fiscale, la qualifica ed il livello di inquadramento, la retribuzione base, l'anzianità di servizio e le relative posizioni previdenziali e assistenziali.Ai sensi del secondo comma dell'art. 39 del D. L. 112 del 2008, deve essere effettuata qualsiasi annotazione riferita a dazioni di denaro o in natura corrisposte o gestite dal datore di lavoro (rimborsi spesa, trattenute a qualsiasi titolo effettuate, detrazioni fiscali, assegni familiari, le somme erogate a titolo di premio o per prestazioni di lavoro straordinario).Deve, altresì, essere indicato per ogni giorno il calendario delle presenze dei dipendenti, con l'annotazione del numero delle ore di lavoro effettuate, dello straordinario, delle eventuali assenze, delle ferie e dei permessi.Le sanzioni pecuniarie previste in caso di omessa o infedele registrazione è proporzionata al numero dei dipendenti interessati, per il cui calcolo devono computarsi, oltre ai lavoratori subordinati, anche i collaboratori, gli associati in partecipazione ed i lavoratori occupati "in nero" nel periodo di riferimento.
12 Maggio 2008 - Interpretazioni
Con nota del 30 aprile 2008 il Ministero ha chiarito precisato che nel caso in cui il dipendente che cessi dal servizio abbia maturato i requisiti per la pensione di anzianità, è fatta salva la possibilità per lo stesso di rassegnare le dimissioni in forma libera senza utilizzare la modulistica ufficiale.
09 Maggio 2008 - Interpretazioni
La circolare ministeriale n. 13/2008 ha fornito ulteriori chiarimenti sull'applicazione della l. 247/2007 (attuativa del c.d. Protocollo sul Welfare), con particolare riferimento alla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato. Con la circolare nr. 13 il Ministero del Lavoro ha chiarito che la L. 247/07 si applica esclusivamente ai rapporti di lavoro ex d. lgs. 368/01 o ex l. 230/1962 e che il limite massimo di 36 mesi opera solo in caso di identità delle parti del rapporto e di equivalenza delle mansioni. La circolare n. 13 evidenzia, poi, che ai fini del conteggio dei 36 mesi non si computano i periodi di interruzione intercorsi tra la cessazione del precedente rapporto di lavoro e l'instaurazione di quello successivo. Esistono alcune deroghe alla sommatoria dei periodi: per i dirigenti vige ancora il termine di durata massima quinquennale; inoltre, il limite dei 36 mesi non rileva per i rapporti di somministrazione e per le attività stagionali.Il lavoratore a termine ha diritto di precedenza nell'assunzione solo per le "mansioni già espletate" e non per le "mansioni equivalenti".
30 Aprile 2008 - Interpretazioni
L'Enpals con circolare n. 8 del 28 aprile 2008, ha fornito precisazioni in merito all'abrogazione del Decreto del Capo del Governo del 14 febbraio 1938, n. 153 che stabiliva il procedimento amministrativo relativo al rilascio del nulla osta di agibilità ministeriale per l'esercizio delle attività teatrali da parte della Direzione Generale per lo Spettacolo dal Vivo del Ministero per i Beni e le attività CulturaliDal 1° aprile 2008, dunque, Ministero per i Beni e le Attività Culturali non rilascerà piè:1. il nulla osta di agibilità per l'esercizio di attività teatrale e/o musicale per compagnie dilettantistiche a tempo indeterminato;2. il nulla osta di agibilità per l'esercizio di attività teatrale e/o musicale per compagnie teatrali e/o musicali professionistiche a tempo determinato;3. il nulla osta di agibilità per attività di numeri isolati di arte variaL'Enpals, comunque, ha precisato che le nuove disposizioni non pregiudicano l'obbligo di osservare le disposizioni di cui all'art. 10 del D.Lgs. C.P.S. n. 708/1947 relative al rilascio del certificato di agibilità
14 Aprile 2008 - Interpretazioni
Con decreto del 25/02/2008 (in corso di pubblicazione G.U.), il Ministro dell'economia e il Ministro del lavoro hanno individuato la documentazione necessaria per attestare l'assolvimento degli adempimenti previsti dal D.L. 223/06 per il versamento delle ritenute fiscali sui redditi da lavoro dipendente e dei contributi previdenziali e assicurativi obbligatori, in relazione ai contratti di appalto e subappalto.
14 Aprile 2008 - Interpretazioni
Con circolare nr. 49 del 10 aprile 2008, l'Inps ha chiarito che non vi sono termini prescrizionali per la procedura di stabilizzazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.Potranno essere, pertanto, trasformati in rapporti di lavoro subordinato tutti i contratti stipulati successivamente al 1° aprile 1996 e ancora in essere, compresi quelli a progetto.