Interpretazioni

06 Ottobre 2022 - Interpretazioni

FIS – criteri di esame delle domande di accesso per causali straordinarie | ADLABOR

L’INPS, con circolare n. 109 del 5 ottobre 2022, illustra le novità introdotte dal decreto ministeriale n. 33/2022 in materia di individuazione dei criteri di esame delle domande di concessione dell’integrazione salariale straordinaria, con particolare riguardo agli specifici criteri di accesso all’assegno di integrazione salariale riconosciuto dal Fondo di integrazione salariale per le causali straordinarie. Segnaliamo in particolare:

  • Riorganizzazione aziendale: si concretizza nella necessità del datore di lavoro di realizzare interventi volti a fronteggiare inefficienze della struttura gestionale, commerciale, produttiva o di prestazione di servizi, ovvero a sostenere processi di riconversione produttiva, all’interno di un programma finalizzato in ogni caso a un consistente recupero occupazionale, nonché, in base a quanto previsto dalla legge di Bilancio 2022, a decorrere dal 1° gennaio 2022, rientrano nell’ambito della riorganizzazione aziendale anche gli interventi attuati attraverso processi di transizione, cioè allorquando il datore di lavoro intenda porre in essere un insieme di interventi finalizzati a realizzare percorsi di innovazione e modernizzazione digitale e tecnologica, nonché di rinnovamento e sostenibilità ambientale ed energetica della propria realtà aziendale ovvero ad attuare interventi straordinari in tema di misure di sicurezza;
  • Crisi aziendale: per l'approvazione dei programmi di crisi aziendale, devono essere rispettati una serie di informazioni a carico del datore di lavoro, tra le quali l’indicazione:

a) delle ragioni della contrazione dell’attività produttiva o di prestazione di servizi ovvero un decremento delle vendite o ancora i dati negativi relativi al bilancio e al fatturato inerenti alla annualità che precede quella in cui il periodo di integrazione è richiesto;

b) dell’andamento dell’organico aziendale nel semestre precedente la domanda di assegno di integrazione salariale, con riguardo alla stabilità o al ridimensionamento dello stesso;

c) dell’assenza di nuove assunzioni con particolare riguardo a quelle assistite da agevolazioni contributive e/o finanziarie, ovvero - in presenza di nuove assunzioni effettuate nel semestre precedente o da realizzare durante il periodo di fruizione dell’assegno di integrazione salariale - deve indicare il numero delle stesse e le motivazioni che le hanno indotte (ad esempio, assunzione riferita a personale che svolge mansioni inizialmente non presenti nell’organico aziendale);

d) del piano di risanamento da realizzare, che deve essere finalizzato alla continuazione dell’attività aziendale e alla salvaguardia occupazionale, anche parziale;

e) della percentuale di lavoratori sospesi o a orario ridotto che, durante o al termine del programma, rientreranno presumibilmente in azienda.

La crisi aziendale per evento improvviso e imprevisto è determinata da un evento esogeno al datore di lavoro e, conseguentemente, deve essere valutata sulla base di criteri diversi rispetto a quelli precedentemente individuati.

  • Contratti di solidarietà: le nuove norme hanno innalzato le percentuali di riduzione previste per ricorrere all’istituto contrattuale che, dal 1° gennaio 2022, si articolano come segue:
  • la riduzione media oraria (complessiva) massima dell’orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati non può essere superiore all’80%;
  • la percentuale di riduzione complessiva massima dell'orario di lavoro, per ogni lavoratore, riferita all'arco dell'intero periodo per il quale il contratto di solidarietà è stipulato, non può essere superiore al 90%.

Inoltre dovranno essere rispettati numerosi altri criteri, dettagliatamente indicati nella circolare stessa.

Allegati alla circolare INPS vi sono i modelli standard con cui comunicare le informazioni richieste.

 

04 Ottobre 2022 - Interpretazioni

Crediti da lavoro – Prescrizione – Decorrenza del termine | ADLABOR

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), dopo la sentenza della Corte di Cassazione n. 26246 del 6 settembre 2022, ha emanato la nota n. 1959 del 30 settembre 2022, con la quale fornisce alcuni chiarimenti in merito alla decorrenza del termine quinquennale di prescrizione dei crediti da lavoro, al fine di garantire al personale ispettivo una corretta adozione del provvedimento di diffida accertativa.

Il nuovo orientamento interpretativo precisa in particolare che, per il settore dell’impiego privato:

  • per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della Legge n. 92/2012, il termine di prescrizione decorre dalla data di cessazione del rapporto di lavoro;
  • deve ritenersi in parte superata la nota INL prot. n. 595 del 23 gennaio 2020, per cui il personale ispettivo dovrà considerare oggetto di diffida accertativa i crediti (certi, liquidi ed esigibili) di cui il lavoratore dipendente è titolare tenuto conto che il dies a quo del termine di prescrizione quinquennale inizierà a decorrere solo dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.
  • tale interpretazione non si applica ai rapporti di pubblico impiego, per i quali il termine di prescrizione quinquennale per i crediti di lavoro inizierà a decorrere in costanza di rapporto dal momento in cui il diritto stesso può esser fatto valere.
31 Agosto 2022 - Interpretazioni

Nuovo tasso INPS di dilazione e differimento – Circ. Inps 98/2022 | ADLABOR

INPS con la Circolare 29 agosto 2022 n. 98, ha comunicato i nuovi tassi  di dilazione e di differimento da applicare agli importi dovuti a titolo di contribuzione agli Enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie con decorrenza 27 luglio 2022.

In particolare:

  • l'interesse di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per contributi e sanzioni civili è pari al tasso del 6,50% annuo;
  • l'interesse dovuto in caso di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi dovrà essere calcolato al tasso del 6,50% annuo: il nuovo tasso sarà applicato a partire dalla contribuzione relativa al mese di luglio 2022.
29 Agosto 2022 - Interpretazioni

Sicurezza del lavoro – riunione periodica – medico competente | ADLABOR

La Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza del Ministero del Lavoro ha pubblicato, in data 25 agosto 2022, l’interpello n. 1 del 19 luglio 2022, con il quale ha fornito, alcuni chiarimenti in merito al seguente quesito: “qualora il datore di lavoro, anche per il tramite del Servizio di Prevenzione e Protezione, abbia individuato un medico competente coordinatore ai sensi dell’art. 39 co. 6 d. lgs. 81/2008, alla riunione periodica di cui all’art. 35 chi deve essere invitato? Il solo medico competente coordinatore ovvero tutti i medici competenti?

Per la Commissione l’invito deve essere rivolto a tutti i medici competenti che sono stati nominati.

22 Agosto 2022 - Interpretazioni

Contratto individuale di lavoro – Decreto Trasparenza – Chiarimenti dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro |ADLABOR

Facciamo seguito alla nostra news del 1° agosto 2022  circa le novità introdotte dal D.lgs. n. 104/2022 – c.d. decreto “trasparenza” – recante “Attuazione della direttiva (UE) 2019/1152 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell’Unione europea”, per segnalare che l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), d’intesa con il Ministero del Lavoro, ha emesso la circolare n. 4 del 10 agosto 2022, con la quale ha fornito alcuni chiarimenti di carattere interpretativo sulle disposizioni previste dal d.lgs. 104/2022.

In particolare la Circolare dell’INL ha affrontato le seguenti questioni:

  1. NORMATIVA TRANSITORIA per i rapporti di lavoro sorti nel periodo 2 agosto 2022 (Pubblicazione in G.U.) - 13 agosto 2022 (data di entrata in vigore della norma): 

La Circolare ha precisato che mentre i rapporti di lavoro instaurati a partire dal 13 agosto 2012 fanno scattare gli obblighi di informazione prescritti dal Decreto per i rapporti di lavoro instaurati tra il 2 agosto ed il 12 agosto 2022 gli obblighi di informazione, ove sussista l’esigenza di colmare un deficit di informazione rispetto alla trasparenza richiesta dal Decreto, diventano attuali solo a seguito della richiesta del lavoratore.

  1. RINVIO ALLE NORME DEL CONTRATTO COLLETTIVO: 

La Circolare, dopo aver precisato che le informazioni richieste sui principali istituti elencati dal Decreto (informazione sull’orario di lavoro giornaliero per il numero di giorni alla settimana; l’importo della retribuzione mensile per numero delle mensilità , etc..) devono comparire nel contratto di lavoro o nella comunicazione obbligatoria, ammette che “…la relativa disciplina di dettaglio potrà essere comunicata attraverso il rinvio al contratto collettivo o ad altri documenti aziendali qualora questi vengano contestualmente consegnati al lavoratore ovvero messi a disposizione secondo le modalità di prassi aziendali”. 

  1. MODALITA’ DI COMUNICAZIONE DELLE INFORMAZIONI:

La Circolare segnala la possibilità di utilizzare modalità di comunicazione delle informazioni “in formato elettronico: e-mail comunicata al lavoratore, e- mail aziendale messa a disposizione dal datore di lavoro, messa a disposizione sulla rete intranet aziendale dei relativi documenti mediante consegna di password personale al lavoratore, ecc.”. 

  1. TRATTAMENTO SANZIONATORIO: 

La Circolare ribadisce che la violazione degli obblighi di informazione comporta l’applicabilità per il datore di lavoro della sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 1500 euro per ogni lavoratore interessato.  Viene altresì segnalato che il relativo procedimento è disciplinato dalla Legge generale n. 689/1981 sulle sanzioni amministrative e che trova applicazione la procedura di diffida di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 124/2014. La Circolare, inoltre, precisa che l’illecito legato al mancato rispetto del Decreto viene in essere solo dopo i 7 giorni o, per alcune informazioni, i trenta giorni che il Decreto riconosce ai datori di lavoro e ai committenti quale termine entro cui adempiere agli obblighi informativi.  Secondo la Circolare, quindi, se il contratto di lavoro non fornisce tutte le informazioni richieste, non c’è ancora l’illecito amministrativo, che si concretizzerà solo se e quando saranno passati i 7 o i 30 gironi senza che la comunicazione delle informazioni sia completata.  Secondo l’INL, viceversa, la mancata consegna del contratto di lavoro redatto per iscritto o della comunicazione obbligatoria costituisce di per sé un illecito amministrativo, sanzionabile con l’anzidetta sanzione pecuniaria.

 

 

07 Giugno 2022 - Interpretazioni

Apprendistato di primo livello – chiarimenti interpretativi |ADLABOR

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con circolare n. 12 del 6 giugno 2022, fornisce chiarimenti interpretativi rispetto alle disposizioni del decreto legislativo 81/2015, n. 81 e del decreto interministeriale 12 ottobre 2015 in materia di apprendistato di primo livello che, ricordiamo:

  • è rivolto a soggetti che hanno compiuto i 15 anni di età, sino al compimento dei 25 anni, iscritti e inseriti all’interno di un percorso scolastico e/o formativo;
  • ha come finalità il conseguimento di un titolo di studio della formazione secondaria di secondo grado, tramite un percorso formativo “duale”;
  • elemento essenziale del contratto è la formazione, quale strumento prioritario per sviluppare l’acquisizione di competenze dei soggetti coinvolti, al fine di favorire il loro inserimento nel mercato del lavoro formativa che eroga la “formazione esterna” e in parte presso un’impresa che eroga la “formazione interna”.

In particolare, la circolare ricorda le seguenti due Raccomandazioni del Consiglio dell’Unione Europea che hanno affidato all’apprendistato un ruolo strategico per il rafforzamento dei “sistemi di alternanza scuola–lavoro”:

  • Raccomandazione del 15 marzo 2018, relativa a un quadro europeo per apprendistati efficaci e di qualità, che individua 14 criteri fondamentali che gli Stati membri e i portatori di interessi dovrebbero utilizzare per sviluppare apprendistati efficaci e di qualità, al fine di garantire sia lo sviluppo delle competenze inerenti al lavoro sia lo sviluppo personale degli apprendisti;
  • Raccomandazione del 24 novembre 2020, relativa all’istruzione e formazione professionale per la competitività sostenibile, l’equità sociale e la resilienza, con cui viene sollecitato agli Stati membri di adoperarsi per migliorare l’implementazione – all’interno del sistema di istruzione e formazione professionale (IeFP) – dei programmi di apprendimento basati sul lavoro e, in particolare, sull’apprendistato, con l’obiettivo di rendere sempre più sinergici i sistemi d’istruzione e formazione con il mercato del lavoro, ridurre lo “skill mismatch” tra educazione e mondo del lavoro, garantendo a tutti la parità di accesso all’apprendimento permanente, mediante percorsi di miglioramento e di riqualificazione delle competenze e contribuire all’aumento delle opportunità di apprendistato.

La circolare fornisce inoltre una serie di chiarimenti circa:

  • la durata dei contratti di apprendistato
  • la valutazione e certificazione delle competenze
  • la disciplina del monte ore contrattuale
  • il doppio status dello studente/lavoratore e le garanzie assicurative
  • l’assunzione di familiari in apprendistato di primo livello
  • l’assunzione di apprendistati transregionali

Per consultare la circolare, clicca qui:

https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2022/Circolare-12-del-06062022-Apprendistato.pdf

 

 

20 Maggio 2022 - Interpretazioni

Lavoratrici madri e lavoratori padri – Dimissioni e risoluzioni consensuali – Nuove modalità convalida dal 19.5.2022 |ADLABOR

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro con comunicazione del 19.5.2022 ha informato che a seguito della cessazione del periodo emergenziale da COVID-2019, non è più utilizzabile il modello di richiesta online di convalida delle dimissioni/risoluzioni consensuali, in sostituzione del colloquio diretto della lavoratrice madre o del lavoratore padre con il funzionario dell’Ispettorato del lavoro territorialmente competente (ITL).

Tuttavia è possibile effettuare il colloquio con il personale dell’ITL anche “a distanza” attraverso la presentazione via e-mail di un apposito modulo di richiesta attualmente disponibile online  da trasmettere al competente Ufficio (individuato in base al luogo di lavoro o di residenza del lavoratore o della lavoratrice interessati) mediante posta elettronica. La lavoratrice nel compilare il modulo deve comunicare l'indirizzo email a cui l’ITL invierà il link per il colloquio online sulla piattaforma Microsoft Teams.

Occorrerà anche allegare copia di un valido documento di identità (da esibire anche in occasione del colloquio online) e la lettera di dimissioni/risoluzione consensuale presentata al datore di lavoro, debitamente datata e firmata.

27 Aprile 2022 - Interpretazioni

Lavoratori autonomi occasionali – Comunicazione di attivazione rapporto | ADLABOR

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), ha emanato la nota n. 881 del 22 aprile 2022, con la quale ha confermato la possibilità, anche oltre la data del 30 aprile pv, di utilizzare la posta elettronica quale mezzo per comunicare l’attivazione del lavoro autonomo occasionale.

Le modalità per effettuare la predetta comunicazione saranno le seguenti:

  • utilizzo della applicazione telematica, presente su Servizi Lavoro e accessibile ai datori di lavoro e soggetti abilitati tramite SPID e CIE;
  • invio per posta elettronica all’ITL competente territorialmente. Gli indirizzi sono riportati nella nota n. 29 dell’11 gennaio 2022.

L’Ispettorato del lavoro informa che eventuali verifiche, anche a campione, da parte delle sue strutture territoriali saranno prioritariamente effettuate nei confronti dei committenti che faranno uso della posta elettronica anziché della applicazione telematica.

Per consultare la nota, clicca qui:

https://www.ispettorato.gov.it/it-it/orientamentiispettivi/Documents/INL%20nota%2022%20aprile%202022%20-%20comunicazioni%20lavoratori%20occasionali%20-%20modalit%c3%a0-prot.pdf

 

08 Aprile 2022 - Interpretazioni

Apprendistato – Erogazione formazione di base e trasversale in FAD (a distanza) – Circ. INL n. 2 del 7 aprile 2022 | ADLABOR

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha pubblicato la circolare n. 2/2022 con cui ha chiarito che è ammissibile ricorrere alla modalità di formazione e-learning in sola modalità sincrona per l‘erogazione della componente formativa di base e trasversale.

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07 Febbraio 2022 - Interpretazioni

Ammortizzatori sociali – Riforma – Consultazione sindacale preventiva | ADLABOR

Nella circolare n. 18 del 1° febbraio 2022 (vedi nostra news del 3.2.2022), l’INPS, nel fare riferimento alle principali novità della riforma degli ammortizzatori sociali introdotta dalla legge di Bilancio per il 2022 (legge n. 234/2021), anche alla luce delle correzioni contenute nel recente decreto Sostegni-ter (D.L. n.  4/2022), evidenzia che, con l’entrata in vigore della riforma degli ammortizzatori sociali, si preclude sostanzialmente la possibilità di ricorrere alle integrazioni salariali con causale COVID. Nulla dice però riguardo alla consultazione sindacale preventiva relativa alle sospensioni e riduzioni dell’attività lavorativa intervenute dal 1° gennaio 2022.

Nella sopra citata circolare n. 18/2022 l’INPS nell’affermare che “permangono tutte le altre regole che governano l’accesso ai trattamenti quali, a titolo esemplificativo, l’incidenza dei periodi richiesti sui limiti massimi complessivi e singoli dei trattamenti, il rispetto della tempistica per l’invio delle domande di accesso, l’anzianità minima di effettivo lavoro che i lavoratori devono possedere presso l’unità produttiva per la quale è richiesto il trattamento, l’informazione, la consultazione e l’esame congiunto con le Organizzazioni Sindacali nonché l’obbligo, a carico delle aziende richiedenti, di produrre una relazione tecnica dettagliata che fornisca gli elementi probatori indispensabili per la concessione”, nulla dice riguardo alle sospensioni e riduzioni dell’attività lavorativa intervenute dal 1° gennaio 2022, che ben difficilmente potevano essere precedute dal confronto sindacale previsto dall’art. 14 del D.Lgs. n. 148/2015, che impone ai datori di lavoro di informare ex ante le rappresentanze sindacali della prevista riduzione o sospensione dell’attività e di consultarle, dando corso all’esame congiunto.

Si attende pertanto che il Ministero del Lavoro e l’INPS intervengano, in fase di prima applicazione della riforma, prorogando l’esonero dall’obbligo di consultazione sindacale preventiva per il datore di lavoro che richieda gli ammortizzatori sociali per le sospensioni decorrenti dal mese di gennaio 2022. Questa soluzione eviterebbe ai datori di lavoro la necessità di invocare quale extrema ratio il c.d. “evento oggettivamente non evitabile”, che li dispensa dall’obbligo della consultazione sindacale preventiva.

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