Interpretazioni

28 Gennaio 2022 - Interpretazioni

Lavoro occasionale – comunicazione – chiarimenti |ADLABOR

La legge 215/2021, ha introdotto, modificando precedente normativa, l’obbligo di preventiva comunicazione all’ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio, l’avvio della attività dei lavoratori autonomi occasionali. Con una prima circolare n. 29 dell'11 gennaio 2022 il Ministero del Lavoro (vedasi news del 17 gennaio 2022) aveva fornito indicazioni che però lasciavano aperte numerose questioni principalmente sulla tipologia di collaborazioni oggetto di comunicazione preventiva. Con successiva circolare numero 109 del 27 gennaio 2022 la direzione centrale del Ministero del Lavoro ha fornito, in forma di FAQ, alcune specificazioni in ordine alle prestazioni occasionali escluse dall’obbligo di comunicazione. In particolare è stato ribadito il concetto che l’obbligo di comunicazione “interessa esclusivamente i committenti che operano in qualità di imprenditori”, per cui restano escluse gli studi professionali non organizzati in forma di impresa.

Vengono escluse anche le aziende di vendita diretta a domicilio, le prestazioni rese dai procacciatori d’affari, i lavoratori autonomi impiegati in prestazioni di natura intellettuale, mentre per i lavoratori occasionali dello spettacolo si rinvia all’articolo 6 del DLCPS 708/1947.

Per consultare le circolari clicca qui:

17 Gennaio 2022 - Interpretazioni

COVID-19 – Trattamento dati nel contesto lavorativo | ADLABOR

Il Garante per la protezione dei dati personali ha aggiornato alcune Faq relative al trattamento dei dati nel contesto lavorativo (pubblico e privato) nell’ambito dell’emergenza sanitaria.

Queste le Faq pubblicate, con una sintesi delle risposte:

1>Il datore di lavoro può rilevare la temperatura corporea del personale dipendente o di utenti, fornitori, visitatori e clienti all’ingresso della propria sede?

In ragione del fatto che la rilevazione in tempo reale della temperatura corporea, quando è associata all’identità dell’interessato, costituisce un trattamento di dati personali, non è ammessa la registrazione del dato relativo alla temperatura corporea rilevata, bensì, nel rispetto del principio di “minimizzazione”, è consentita la registrazione della sola circostanza del superamento della soglia stabilita dalla legge e comunque quando sia necessario documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso al luogo di lavoro.

2 >L’amministrazione o l’impresa possono richiedere ai propri dipendenti di rendere informazioni, anche mediante un’autodichiarazione, in merito all’eventuale esposizione al contagio da COVID-19 quale condizione per l’accesso alla sede di lavoro?

In base alla disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro il dipendente ha uno specifico obbligo di segnalare al datore di lavoro qualsiasi situazione di pericolo per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro. Tra le misure di prevenzione e contenimento del contagio che i datori di lavoro devono adottare in base al quadro normativo vigente, vi è la preclusione dell’accesso alla sede di lavoro a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS.

  1. E’ possibile pubblicare sul sito istituzionale i contatti dei funzionari competenti per consentire al pubblico di prenotare servizi, prestazioni o appuntamenti presso le amministrazioni nella attuale emergenza epidemiologica?

Nel rispetto dei principi di protezione dei dati (art. 5 Regolamento UE 2016/679) la finalità di fornire agli utenti recapiti utili a cui rivolgersi per assistenza o per essere ricevuti presso gli uffici, può essere utilmente perseguita pubblicando i soli recapiti delle unità organizzative competenti (numero di telefono e indirizzo PEC) e non quelli dei singoli funzionari preposti agli uffici. Ciò, anche in conformità agli obblighi di pubblicazione concernenti l’organizzazione delle pubbliche amministrazioni.

  1. Quali trattamenti di dati personali sul luogo di lavoro coinvolgono il medico competente?

In capo al medico competente permane, anche nell’emergenza, il divieto di informare il datore di lavoro circa le specifiche patologie occorse ai lavoratori, salvo casi di “situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti” e senza comunicare al datore di lavoro la specifica patologia eventualmente sofferta dal lavoratore.

  1. Il datore di lavoro può comunicare al Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza l’identità dei dipendenti contagiati?

I datori di lavoro, nell’ambito dell’adozione delle misure di protezione e dei propri doveri in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, non possono comunicare il nome del dipendente o dei dipendenti che hanno contratto il virus a meno che il diritto nazionale lo consenta.

  1. Può essere resa nota l’identità del dipendente affetto da Covid-19 agli altri lavoratori da parte del datore di lavoro?

No. In relazione al fine di tutelare la salute degli altri lavoratori, in base a quanto stabilito dalle misure emergenziali, spetta alle autorità sanitarie competenti informare i “contatti stretti” del contagiato, al fine di attivare le previste misure di profilassi.

  1. Il datore di lavoro può richiedere l’effettuazione di test sierologici ai propri dipendenti?

Si, ma solo se disposta dal medico competente e, in ogni caso, nel rispetto delle indicazioni fornite dalle autorità sanitarie, anche in merito all’affidabilità e all’appropriatezza di tali test. Resta fermo che le informazioni relative alla diagnosi o all’anamnesi familiare del lavoratore non possono essere trattate dal datore di lavoro, salvo i dati relativi al giudizio di idoneità alla mansione specifica e alle eventuali prescrizioni o limitazioni che il medico competente può stabilire come condizioni di lavoro.

  1. Il datore di lavoro può trattare i dati personali del dipendente affetto da Covid-19 o che ne presenta i sintomi?

Sebbene, di regola, i dati personali relativi alle specifiche patologie di cui sono affetti i lavoratori possano essere trattati solo da professionisti sanitari (es. medici di base, specialisti, medico competente) e non anche dal datore di lavoro, quest’ultimo, in taluni casi, nel contesto dell’attuale emergenza epidemiologica, può lecitamente venire a conoscenza dell’identità del dipendente affetto da Covid-19 o che presenta sintomi compatibili con il virus (ad esempio, quando ne venga informato direttamente dal dipendente, sul quale grava l’obbligo di segnalare al datore di lavoro qualsiasi situazione di pericolo per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro, oppure quando venga richiesto dalle autorità competenti per la ricostruzione degli eventuali contatti stretti con altre persone nel contesto lavorativo. In questi casi, dunque, il datore di lavoro può trattare i dati relativi ai sintomi o alla positività al Covid-19 del lavoratore per la finalità di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro o per adempire agli obblighi di collaborazione con gli operatori di sanità pubblica.

  1. Al fine di contenere il rischio di contagio sul luogo di lavoro sono disponibili applicativi che non trattano dati personali?

Sì, il datore di lavoro può ricorrere all’utilizzo di applicativi, allo stato disponibili sul mercato, che non comportano il trattamento di dati personali riferiti a soggetti identificati o identificabili. Ciò nel caso in cui il dispositivo utilizzato non sia associato o associabile, anche indirettamente (es. attraverso un codice o altra informazione), all’interessato né preveda la registrazione dei dati trattati.

Per consultare le risposte dettagliate contenute nelle FAQ, clicca qui:

https://www.gpdp.it/temi/coronavirus/faq

 

 

13 Gennaio 2022 - Interpretazioni

Sorveglianza sanitaria eccezionale – Proroga | ADLABOR

Rammentando che l’attività di sorveglianza sanitaria eccezionale si sostanzia in una visita medica sui lavoratori inquadrabili come “fragili” ovvero sui lavoratori che, per condizioni derivanti da immunodeficienze da malattie croniche, da patologie oncologiche con immunodepressione anche correlata a terapie salvavita in corso o da più co-morbilità, valutate anche in relazione dell’età, ritengano di rientrare in tale condizione di fragilità, informiamo che sono stati prorogati fino al 31 marzo 2022 i termini delle disposizioni inerenti alla Sorveglianza sanitaria eccezionale. I datori di lavoro pubblici e privati interessati dalla predetta norma possono nuovamente fare richiesta di visita medica per sorveglianza sanitaria dei lavoratori e delle lavoratrici fragili ai servizi territoriali dell’Inail tramite l’apposito servizio online.

Per consultare le istruzioni e la documentazione INAIL, clicca qui:https://www.inail.it/cs/internet/attivita/prevenzione-e-sicurezza/sorveglianza-sanitaria-eccezionale.html

12 Gennaio 2022 - Interpretazioni

Prestazioni occasionali-Obbligo di comunicazione|ADLABOR

La legge 215/2021 ha introdotto l’obbligo di preventiva comunicazione all’ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio ove viene resa la prestazione delle attività di lavoro autonomo occasionale. L’ispettorato del lavoro ha emanato la nota esplicativa numero 29 dell’11 gennaio 2022.

L’obbligo riguarda i committenti che operano nell’esercizio di impresa e la comunicazione dovrà essere effettuata prima dell’inizio della prestazione. In attesa di introduzione di specifici applicativi la comunicazione deve avvenire mediante SMS o posta elettronica (si richiamano i canali utilizzati per i rapporti di lavoro intermittente).

La comunicazione dovrà contenere almeno i seguenti dati:

  • dati del committente e del prestatore
  • luogo della prestazione
  • sintetica descrizione dell’attività
  • data inizio prestazione presumibile arco temporale entro il quale potrà considerarsi compiuta l’opera di servizio
  • l’ammontare del compenso qualora stabilito al momento dell’incarico

E’ fatta salva la possibilità di annullare o modificare la comunicazione.

Sono escluse dall’obbligo di comunicazione le collaborazioni rese nell’ambito delle professioni intellettuali (che usualmente presuppongono l’iscrizione ad un albo o a un registro) e in genere le attività autonome esercitare in maniera abituale assoggettate al regime Iva.

È prevista la sanzione da euro € 500 a € 2500 per ogni lavoratore occasionale per il quale sia stata omessa o ritardata la comunicazione.

Per consultare la circolare clicca qui: circolare n. 29 dell'11 gennaio 2022

20 Dicembre 2021 - Interpretazioni

Manuale “Le assenze del lavoratore” – novità – formazione | Adlabor

E’ stato pubblicato, ed è da oggi disponibile per l’acquisto, il Manuale “Le assenze del lavoratore” (autori Avv. V. Meleca e Avv. M. Goffredo). Il Manuale, utile strumento per  direzioni del personale, consulenti del lavoro, avvocati e commercialisti, illustra in modo puntuale le modalità per gestire tutti i tipi di assenza, anche quelle legate all’emergenza Coronavirus Sars-CoV-2 (Covid-19), con riferimento ai lavoratori interessati, alla durata, ai diritti e doveri, al trattamento normo-retributivo e previdenziale fino agli aspetti sanzionatori.

La trattazione si sviluppa tra riferimenti normativi, Contrattazione collettiva - che prevede una specifica regolamentazione delle assenze, integrando quanto previsto dal legislatore e, in alcuni casi, ulteriori ipotesi di astensione dal lavoro - e la giurisprudenza più significativa.

Per visualizzare ed acquistare il manuale, clicca qui:

https://shop.wki.it/ebook/ebook-le-assenze-del-lavoratore-s751910/#pdp-how-to-2020

13 Dicembre 2021 - Interpretazioni

Violazioni in materia di sicurezza sul lavoro – Sospensione dell’attività imprenditoriale |ADLABOR

A seguito delle novità introdotte dal decreto “fisco-lavoro” (D.L. n. 146/2021, attualmente all’esame del Parlamento per la definitiva conversione in legge), il provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale previsto dal Testo unico della sicurezza sul lavoro è stato sostanzialmente modificato al fine di arginare il grave e dilagante fenomeno degli infortuni sul lavoro. L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha emanato la circolare n. 4 del 9 dicembre 2021, con la quale fornisce i chiarimenti sulle novità del decreto “fisco-lavoro” in merito alle gravi violazioni in materia di sicurezza sul lavoro (Allegato I del decreto legislativo n. 81/2008) che legittimano l’adozione del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale.

Segnaliamo in particolare:

Presupposti per l’adozione del provvedimento: il nuovo testo dell’art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008 prevede che il provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale vada adottato in tutti i casi in cui sia accertata, nell’unità produttiva ispezionata, una delle seguenti circostanze:

  • Impiego di personale irregolare in misura pari o superiore al 10% del totale dei lavoratori regolarmente occupati;
  • Gravi violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro individuate dall’Allegato I del medesimo TUSL. Relativamente a quest’ultimo aspetto l’Istituto, così come peraltro preannunciato nella circolare n. 3/2021 (vedi nostra news del 10 novembre 2021), ha ritenuto opportuno puntualizzare quali siano in concreto le condizioni che, una volta accertate, prevedono l’adozione del provvedimento cautelare.

Provvedimenti di prescrizione obbligatoria: la circolare ribadisce che, per tutte le violazioni alla disciplina prevenzionistica, il personale ispettivo dovrà adottare i provvedimenti di prescrizione obbligatoria previsti dagli articoli 20 e ss. del D.Lgs. n. 758/1994, salvo nei casi in cui gli illeciti non siano, in ragione della pena prevista, assoggettabili a tale procedura.

Impiego di lavoratori irregolari: l’INL, infine, precisa che nei confronti dei lavoratori irregolarmente occupati nella misura di almeno il 10%, l’ulteriore causa di sospensione (mancata formazione ed addestramento) potrà essere adottata (con conseguente cumulo delle somme aggiuntive da versare per la relativa revoca) solo se gli stessi risultino adibiti ad attività per le quali siano congiuntamente previsti l’obbligo di formazione e quello di addestramento. In caso contrario, la revoca del provvedimento di sospensione per occupazione di lavoratori “in nero” conseguirà alla verifica della prenotazione del corso di formazione di cui all’art. 37 TUSL e della visita medica, ove obbligatoria.

Per consultare la circolare, clicca qui:

https://www.adlabor.it/interpretazioni/sicurezza-del-lavoro/violazioni-in-materia-di-sicurezza-sul-lavoro-sospensione-dellattivita-imprenditoriale-circolare-inl-n-4-2021/

03 Dicembre 2021 - Interpretazioni

NASpI e risoluzione del rapporto di lavoro | Adlabor

L’INPS, con il circolare n. 180 del 1° dicembre 2021, riepiloga le istruzioni amministrative in materia di proroga del divieto di licenziamento e di accesso alla NASpI, nell’ipotesi di adesione del lavoratore a un accordo collettivo aziendale avente ad oggetto un incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro.

La circolare chiarisce che i lavoratori che aderiscono ad un accordo collettivo aziendale, come previsto dal decreto Agosto (decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104), possono comunque accedere alla prestazione di disoccupazione NASpI , sempre che ricorrano gli altri presupposti di legge. Come precisato nel messaggio 26 novembre 2020, n. 4464, l’accesso alla NASpI per i lavoratori che aderiscono agli accordi collettivi aziendali è ammessa fino al termine della vigenza delle disposizioni che impongono il divieto dei licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo. Questo termine è stato fissato al 30 giugno 2021. Il decreto Sostegni, tuttavia, ha previsto per determinati datori di lavoro una proroga del divieto di procedere a licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo. La circolare fornisce le informazioni relative alla tipologia di datori di lavoro interessati dalla proroga rispettivamente al 31 ottobre 2021 e al 31 dicembre 2021 e riepiloga, infine, le ipotesi di accesso ordinario alla NASpI, allo scadere del periodo di vigenza del divieto di licenziamento.

Segnaliamo in particolare che:

  • per i lavoratori dipendenti di datori di lavoro per i quali il divieto di licenziamento non è stato prorogato oltre la data del 30 giugno 2021, l’accesso alla NASpI per risoluzione del rapporto di lavoro a seguito di adesione ad accordi collettivi aziendali è ammesso esclusivamente nelle ipotesi in cui l’adesione del lavoratore all’accordo collettivo sia intervenuta entro e non oltre il termine 30 giugno 2021, data entro la quale la risoluzione del rapporto di lavoro deve aver prodotto i suoi effetti;
  • per i lavoratori che cessano il rapporto di lavoro a seguito di adesione a un accordo collettivo aziendale, con decorrenza successiva al 30 giugno 2021, la possibilità di accedere alla prestazione NASpI è ammessa esclusivamente se detta cessazione è intervenuta con un datore di lavoro per il quale è ancora vigente il divieto di licenziamento;
  • nelle ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro intervenuta con decorrenza successiva al 30 giugno 2021 e con un datore di lavoro per il quale il divieto di licenziamento è venuto meno dalla data del 1° luglio 2021, l’accesso alla prestazione NASpI è ammessa secondo le seguenti ipotesi ordinarie di cessazione del rapporto di lavoro:
    • licenziamento;
    • scadenza del contratto a tempo determinato;
    • dimissioni per giusta causa (cfr., a titolo esemplificativo, la circolare n. 94 del 2015);
    • dimissioni durante il periodo tutelato di maternità ai sensi dell’articolo 55 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151;
    • risoluzione consensuale intervenuta nell’ambito della procedura di conciliazione di cui all’articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dall’articolo 1, comma 40, della legge 28 giugno 2012, n. 92;
    • licenziamento con accettazione dell'offerta di conciliazione di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23;
    • risoluzione consensuale in seguito al rifiuto da parte del lavoratore al proprio trasferimento ad altra sede della stessa azienda distante oltre 50 chilometri dalla residenza del lavoratore ovvero mediamente raggiungibile in 80 minuti o oltre con i mezzi di trasporto pubblici.

Per consultare la circolare n. 180/2021, clicca qui:

https://www.adlabor.it/interpretazioni/emergenze/naspi-accordo-collettivo-di-incentivazione-allesodo-inps-circolare-n-180-2021/

Per consultare il messaggio n. 4464/2020, clicca qui:

https://www.inps.it/MessaggiZIP/Messaggio%20numero%204464%20del%2026-11-2020.pdf

 

 

 

10 Novembre 2021 - Interpretazioni / Normativa

Sospensione dell’attività imprenditoriale ex art. 14 D.Lgs. n. 81/2008 | Adlabor

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) con circolare n. 3 del 9 novembre 2021, fornisce le prime indicazioni operative ai propri ispettori in merito alla sospensione dell’attività imprenditoriale, prevista dall’articolo 14 del D.Lgs. n. 81/2008, così come modificato dall’art. 13 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 (che, ricordiamo, prevede la sospensione qualora l’ispezione abbia  riscontrato “che almeno il 10% dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti occupato, al momento dell’accesso ispettivo, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro”).

Segnaliamo in particolare che:

  • ai fini della sospensione non potranno essere considerati irregolari i lavoratori rispetto ai quali non è richiesta la comunicazione (per esempio per i coadiuvanti familiari ovvero i soci, per i quali è prevista unicamente la comunicazione all’INAIL ex art. 23 D.P.R. n. 1124/1965);
  • la percentuale del 10% di lavoratori irregolari viene calcolata sul numero di lavoratori presenti sul luogo di lavoro al momento dell’accesso ispettivo.
  • i lavoratori da conteggiare nella base di computo, sono tutti coloro che rientrano nell’ampia nozione di lavoratore di cui all’art. 2 del decreto legislativo n. 81/2008. Andranno conteggiati tanto i collaboratori familiari, anche impegnati per periodi inferiori alle dieci giornate di lavoro, quanto i soci lavoratori cui non spetta l’amministrazione o la gestione della società.
  • il provvedimento di sospensione per lavoro irregolare non può essere applicato nel caso in cui il lavoratore risulti l’unico occupato dall’impresa (c.d. microimpresa);
  • l’adozione del provvedimento di sospensione, si realizza comunque anche nel caso in cui in cui siano state accertate gravi violazioni in materia di salute e sicurezza;
  • non si richiede più che le violazioni siano reiterate. Sarà, quindi, sufficiente l’accertamento di una delle violazioni contenute nella tabella per consentire l’adozione del provvedimento di sospensione;
  • gli effetti del provvedimento di sospensione vanno circoscritti alla singola unità produttiva, rispetto ai quali sono stati verificati i presupposti per la sua adozione;
  • gli effetti sospensivi possono decorrere dalle ore dodici del giorno lavorativo successivo ovvero dalla cessazione dell’attività lavorativa in corso che non può essere interrotta, salvo che non si riscontrino situazioni di pericolo imminente o di grave rischio per la salute dei lavoratori o dei terzi o per la pubblica incolumità. In tal caso il provvedimento di sospensione dovrà essere, di norma, adottato con effetto immediato;
  • qualora il provvedimento di sospensione riguardi motivi di salute e sicurezza, unitamente a detto provvedimento, gli ispettori dovranno attuare ulteriori e specifiche misure atte a far cessare il pericolo per la sicurezza o per la salute dei lavoratori durante il lavoro.

Per consultare la circolare, clicca qui:

https://www.ispettorato.gov.it/it-it/orientamentiispettivi/Documents/INL-circ-n-3-2021-nuovo-provvedimento-di-sospensione-attivita-imprenditoriale.pdf

 

09 Novembre 2021 - Interpretazioni

Green Pass – mancanza – conseguenze retributive, contributive e fiscali | Adlabor

L’art. 3 del Decreto Legge n. 127/2021 ha previsto l’obbligo di esibire la certificazione verde (Green Pass) ai fini dell’accesso ai luoghi di lavoro dal 15 ottobre 2021 al 31 dicembre 2021.

Nel caso in cui il lavoratore comunichi di non essere in possesso della certificazione verde o ne risulti privo al momento dell’accesso al luogo di lavoro, viene considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021. L’assenza, non sanzionabile sotto il profilo disciplinare , ha però delle conseguenze sotto il profilo retributivo, contributivo e fiscale.

Queste, in sintesi, sono le conseguenze.

Di tipo retributivo:

  • Retribuzione diretta: rammentando che per retribuzione diretta si intende la somma di tutte le voci fisse (minimo di livello contrattuale, eventuali superminimi individuale e collettivo, scatti di anzianità, eventuali altre componenti e indennità previste dalla contrattazione collettiva e/o individuale) e di tutte le voci variabili (compensi per lavoro straordinario, notturno, festivo, indennità di trasferta, indennità sostitutiva della mensa aziendale, assegno per il nucleo familiare, ecc.), per i giorni (o le ore) di assenza non sarà dovuta alcuna retribuzione.
  • Retribuzione indiretta o differita: circa la maturazione di ferie, permessi retribuiti, ratei di mensilità aggiuntive (13ª e/o 14ª mensilità), sarà necessario verificare che cosa prevede il contratto collettivo applicato al rapporto di lavoro, in particolare se il rateo di mensilità aggiuntiva competa a fronte di una prestazione lavorativa effettiva (o ad essa equiparata) pari o superiore ai 15 giorni: in tal caso l’assenza ingiustificata potrà dare diritto alla maturazione del rateo solo qualora questa non superi i 15 giorni. Per quel che concerne il trattamento di fine rapporto poiché è direttamente l’art. 2120 Cod. civ., 1° comma, a stabilire che la quota di TFR è “proporzionalmente ridotta per le frazioni di anno, computandosi come mese intero le frazioni di mese uguali o superiori a 15 giorni”, l’eventuale assenza ingiustificata potrà dare diritto alla maturazione del TFR solo qualora questa non superi i 15 giorni, salvo eventuali diverse e migliorative previsioni derivanti dalla contrattazione collettiva.
  • Retribuzione in natura: essendo strettamente correlati alla effettiva prestazione, per i giorni di assenza i trattamenti quali buoni pasto, indennità varie ecc. non dovranno essere erogati; nel caso di concessione di autovettura aziendale per uso personale o promiscuo occorrerà valutare il contenuto degli accordi.

Di tipo contributivo:

  • Contributi previdenziali ed assistenziali: essendo direttamente collegati alla retribuzione erogata, non saranno versati per le quote di retribuzione non erogate per l’assenza.

Di tipo fiscale:

  • Detrazioni di imposta oggettive (lavoro dipendente) e soggettive (carichi di famiglia): per i giorni di assenza ingiustificata non spetteranno le detrazioni di imposta previste per legge (cfr. Ministero dell’Economia e delle Finanze, circolare del 9 gennaio 1998, n. 3 e Agenzia delle Entrate, circolare n. 9/E del 14 maggio 2014).

Per consultare la circolare del Ministero delle Finanze clicca qui:

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1998-01-15&atto.codiceRedazionale=098A0186&elenco30giorni=false

Per consultare la circolare dell’Agenzia delle Entrate, clicca qui:

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/298879/Circolare+n9E+del+14+maggio+2014_CIR9e+14+05+14.pdf/ba924724-5684-aabb-143f-155a29f867a0

 

08 Novembre 2021 - Interpretazioni

Emergenza COVID-19 – Sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione – credito d’imposta | Adlabor

L’Agenzia delle Entrate, con circolare n. 13/E del 2 novembre 2021, fornisce alcuni chiarimenti interpretativi in merito all’applicazione del credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione, di cui all’articolo 32 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito  dalla  legge  23  luglio  2021,  n.  106.

Segnaliamo in particolare che il credito d’imposta:

  • compete ai soggetti esercenti attività di impresa; ai soggetti esercenti arti e professioni; agli  enti  non  commerciali,  compresi  gli  enti  del  Terzo  settore  e  gli  enti religiosi civilmente riconosciuti; alle  strutture  ricettive  extra-alberghiere  a  carattere  non  imprenditoriale munite di codice identificativo regionale ovvero, in mancanza, identificate mediante  autocertificazione  in  merito  allo  svolgimento  dell’attività ricettiva di bed and breakfast.
  • è pari al 30%  delle  spese sostenute  nei  mesi  di  giugno,  luglio  ed  agosto  2021  per  la  sanificazione  degli ambienti  e  degli  strumenti  utilizzati  e  per  l’acquisto  di  dispositivi  di  protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per COVID-19;
  • spetta fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario.

Per consultare la circolare, clicca qui:

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/3930122/Circolare_13_02.11.2021.pdf/0e7e51e0-d04b-5352-494c-bc21aba0691c

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