03 Novembre 2021 - Interpretazioni
27 Ottobre 2021 - Interpretazioni
L’INPS, con la circolare n. 158 del 22 ottobre 2021, fornisce le istruzioni riguardo la sospensione dell’applicazione delle riduzioni applicabili agli importi del trattamento di mobilità in deroga nei casi di terza e quarta proroga collegati all’emergenza da COVID-19. Il provvedimento è riferito ai soli lavoratori che operano in aree di crisi complessa.
Per il periodo dal 1° febbraio 2021 al 31 dicembre 2021 agli importi in pagamento per i trattamenti di mobilità in deroga, concessi ai lavoratori suddetti:
- non si applica l’abbattimento del 40% nei casi di terza e quarta proroga;
- continuano, invece, a trovare applicazione, rispettivamente, le riduzioni del 10% e del 30% nei casi di prima e seconda proroga.
L’Istituto applicherà d’ufficio, senza necessità di una domanda da parte degli interessati, il beneficio di cui al presente paragrafo.
Per consultare la circolare, clicca qui:
https://servizi2.inps.it/servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?tipologia=circmess&idunivoco=13570
21 Ottobre 2021 - Interpretazioni
21 Ottobre 2021 - Interpretazioni
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) con circolare n. 2 del 19 ottobre 2021 ha fornito chiarimenti operativi in merito alle novità contenute nel Decreto Legislativo n. 122/2020 in materia di distacco transnazionale dei lavoratori.
La circolare precisato dapprima che:
- per “distacco a catena in entrata in Italia” si intende il distacco in cui il lavoratore è prima distaccato da una agenzia di somministrazione (impresa A) ad una impresa utilizzatrice (impresa B) aventi sede in uno stesso Stato membro o in Stati membri diversi, in ogni caso differenti dall’Italia (primo anello della catena) e successivamente viene inviato in Italia in virtù di un rapporto commerciale intercorrente tra l’impresa utilizzatrice straniera (B) e una impresa destinataria della prestazione di servizi avente sede in Italia (impresa destinataria C). Tale rapporto commerciale non può consistere a sua volta in una somministrazione di lavoratori, ma può integrare un contratto di appalto o un distacco infragruppo o presso filiale dell’impresa utilizzatrice (B) avente sede in Italia. (secondo anello della catena);
- per “distacco a catena in uscita dall’Italia” si intende il distacco del lavoratore in Italia in esecuzione di una prestazione di servizi di somministrazione tra una agenzia di somministrazione distaccante (impresa A) con sede in uno Stato diverso dall’Italia e una impresa utilizzatrice (impresa B) avente sede in Italia (primo anello della catena) seguito dall’invio da parte dell’impresa utilizzatrice avente sede in Italia (impresa B) del lavoratore distaccato presso un’altra impresa avente sede in altro Stato (impresa destinataria C) in ragione di un rapporto commerciale diverso dalla somministrazione di manodopera, ad es. appalto o distacco infragruppo (secondo anello della catena)
Successivamente la circolare specifica;
- i vari adempimenti a carico delle agenzie di somministrazione e dell’impresa utilizzatrici, sia straniere sia aventi sede in Italia;
- le sanzioni in caso di mancato adempimento. In caso di riscontrata natura fraudolenta del distacco a catena la responsabilità sarà addebitata, con l’applicazione delle previste sanzioni, a tutti i soggetti coinvolti (agenzia di somministrazione, impresa intermedia, impresa destinataria);
- la necessità di garantire al lavoratore straniero distaccato in Italia “le medesime condizioni di lavoro e di occupazione previste (...) per lavoratori che effettuano prestazioni lavorative subordinate analoghe nel luogo in cui si svolge il distacco”, identificando tali condizioni in quelle “disciplinate da disposizioni normative e dai contratti collettivi di cui all’art. 51 del d.lgs. n. 81 del 2015, con esclusione dei contratti aziendali”;
- le caratteristiche di liceità del c.d. “distacco di lunga durata”;
- l’esclusione dall’applicazione del D.L. n. 122/2020 per il settore del trasporto internazionale su strada fino al 2 febbraio 2022, data entro la quale gli Stati membri devono provvedere al recepimento della Direttiva UE 2020/1057 del 15 luglio 2020.
Per consultare la circolare, clicca qui:
https://www.ispettorato.gov.it/amministrazione-trasparente/Personale/Documents/INL-circ-n-2-2021-modifica-discilpina-distacco-transnazionale.pdf
19 Ottobre 2021 - Interpretazioni
L’INPS, con il messaggio n. 3530 del 18 ottobre 2021 (che fa seguito alla circolare n. 90 del 29 giugno 2021, alla quale rinvia per l’individuazione dei requisiti normativi previsti per le singole categorie di lavoratori), fornisce alle proprie strutture alcune indicazioni per la gestione delle istruttorie relative alle indennità COVID-19, previste dagli articoli 42 e 69 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (c.d. decreto Sostegni bis) e cioè
a) alla concessione di un’indennità pari a 1.600 euro in favore delle seguenti categorie di lavoratori (art. 42):
- dipendenti stagionali;
- in somministrazione;
- intermittenti;
- autonomi occasionali;
- incaricati alle vendite a domicilio;
- a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
- lavoratori dello spettacolo.
b) alla concessione di un’indennità una tantum pari a 800 euro in favore dei lavoratori agricoli a tempo determinato con almeno 50 giornate effettive di lavoro agricolo nell’anno 2020 (articolo 69).
c) alla concessione di un’indennità una tantum pari a 950 euro in favore dei pescatori autonomi, compresi i soci di cooperative.
Per consultare il messaggio 3530/2021, clicca qui:
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/messaggi/Messaggio%20numero%203530%20del%2018-10-2021.htm
Per consultare la circolare 90/2021, clicca qui:
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/circolari/Circolare%20numero%2090%20del%2029-06-2021.htm
14 Ottobre 2021 - Interpretazioni
Green Pass - verifiche in ambito lavorativo
Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha firmato il 12 ottobre 2021 un DPCM con le modalità di verifica del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 in ambito lavorativo. Il decreto, non ancora pubblicato, interviene per fornire ai datori di lavoro pubblici e privati gli strumenti informatici che consentiranno una verifica quotidiana e automatizzata del possesso delle certificazioni.
Tali verifiche potranno avvenire attraverso:
- l’integrazione del sistema di lettura e verifica del QR code del certificato verde nei sistemi di controllo agli accessi fisici, inclusi quelli di rilevazione delle presenze, o della temperatura;
- per gli enti pubblici aderenti alla Piattaforma NoiPA, realizzata dal Ministero dell’economia e delle finanze, l’interazione asincrona tra la stessa e la Piattaforma nazionale-DGC;
- per i datori di lavoro con più di 50 dipendenti, sia privati sia pubblici non aderenti a NoiPA, l’interazione asincrona tra il Portale istituzionale INPS e la Piattaforma nazionale-DGC;
- per le amministrazioni pubbliche con almeno 1.000 dipendenti, anche con uffici di servizio dislocati in più sedi fisiche, una interoperabilità applicativa, in modalità asincrona, tra i sistemi operativi di gestione del personale e la Piattaforma nazionale-DGC.
Green Pass - Garante Privacy - nuove modalità di verifica del green pass
Il Garante per la protezione dei dati personali in data 12 ottobre 2021, ha espresso, in via d’urgenza, parere favorevole sullo schema di Dpcm che introduce nuove modalità di verifica del green pass in ambito lavorativo pubblico e privato.
Evidenziamo in particolare:
- l’attività di verifica non dovrà comportare la raccolta di dati dell’interessato in qualunque forma, ad eccezione di quelli strettamente necessari, in ambito lavorativo, all’applicazione delle misure derivanti dal mancato possesso della certificazione. Il sistema utilizzato per la verifica del green pass non dovrà conservare il QR code delle certificazioni verdi sottoposte a verifica, né estrarre, consultare registrare o comunque trattare per altre finalità le informazioni rilevate;
- i dipendenti dovranno essere opportunamente informati dal proprio datore di lavoro sul trattamento dei dati attraverso una specifica informativa;
- per quanto riguarda le funzionalità disponibili sulla piattaforma NoiPa e sul Portale Inps dovranno essere adottate misure tecniche e organizzative per garantire un livello di sicurezza adeguato ai rischi presentati dai trattamenti. La verifica mediante interoperabilità applicativa sarà invece resa disponibile ai datori di lavori mediante un’apposita convenzione con il Ministero della salute.
13 Ottobre 2021 - Interpretazioni
In attesa della pubblicazione ufficiale del DPCM contenente le linee guida sulle modalità di verifica del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 (Green Pass) in ambito lavorativo privato, firmato il 12 ottobre 2021, sono state pubblicate sul sito del governo le risposte alle domande frequenti sui DPCM riguardanti Green Pass e ambito lavorativo. Sintetizziamo le FAQ:
- Come devono avvenire i controlli sul green pass dei lavoratori?
Ogni azienda è autonoma nell’organizzare i controlli, nel rispetto delle normative sulla privacy e delle linee guida emanate con il DPCM 12 ottobre 2021. I datori di lavoro definiscono le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro, e individuano con atto formale i soggetti incaricati dell'accertamento del possesso del green pass. Oltre all’app “VerificaC19”, saranno rese disponibili per i datori di lavoro, specifiche funzionalità che consentono una verifica quotidiana e automatizzata del possesso delle certificazioni. Tali verifiche potranno avvenire attraverso:
- l’integrazione del sistema di lettura e verifica del QR code del certificato verde nei sistemi di controllo agli accessi fisici, inclusi quelli di rilevazione delle presenze, o della temperatura;
- per i datori di lavoro con più di 50 dipendenti, sia privati che pubblici non aderenti a NoiPA, l’interazione asincrona tra il Portale istituzionale INPS e la Piattaforma nazionale-DGC.
- Come è possibile, per i soggetti che non possono vaccinarsi per comprovati motivi di salute, dimostrare di poter accedere al luogo di lavoro?
I soggetti che, per comprovati motivi di salute, non possono effettuare il vaccino contro il COVID-19, dovranno esibire un certificato contenente l’apposito “QR code” in corso di predisposizione. Nelle more del rilascio del relativo applicativo il personale esente, previa trasmissione della relativa documentazione sanitaria al medico competente, non potrà essere soggetto ad alcun controllo.
- I soggetti che hanno diritto al green pass ma ne attendono il rilascio o l’aggiornamento come possono dimostrare di poter accedere al luogo di lavoro?
Per i soggetti in attesa di rilascio di valida certificazione verde e che ne abbiano diritto, nelle more del rilascio e dell’eventuale aggiornamento, sarà possibile avvalersi dei documenti rilasciati, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie, dai laboratori di analisi, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta.
- Quali provvedimenti deve prendere il datore di lavoro che accerta che il dipendente abbia effettuato l’accesso alla sede di servizio pur essendo sprovvisto di green pass? Quali sanzioni rischia il lavoratore?
Il lavoratore è considerato assente ingiustificato, senza diritto allo stipendio, fino alla presentazione del green pass (nel caso di aziende con meno di 15 dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabili per una sola volta). Oltre alla retribuzione, non sarà più versata al lavoratore senza green pass qualsiasi altra componente della retribuzione, anche di natura previdenziale, avente carattere fisso e continuativo, accessorio o indennitario, previsto per la giornata di lavoro non prestata. I giorni di assenza ingiustificata non concorrono alla maturazione delle ferie e comportano la perdita della relativa anzianità di servizio.
Il datore di lavoro deve poi effettuare una segnalazione alla Prefettura ai fini dell’applicazione della sanzione amministrativa. Infatti il lavoratore che accede al luogo di lavoro senza green pass è soggetto, con provvedimento del Prefetto, a una sanzione amministrativa che va da 600 a 1.500 euro. Vengono poi applicate anche le sanzioni disciplinari eventualmente previste dai contratti collettivi di settore.
- Da chi devono essere effettuati i controlli sul green pass dei lavoratori che arrivano da società di somministrazione?
I controlli devono essere effettuati sia dalla società di somministrazione, sia dall’azienda presso la quale il lavoratore svolge la propria prestazione.
- I protocolli e le linee guida di settore contro il COVID-19, che prevedono regole sulla sanificazione delle sedi aziendali, sull’uso delle mascherine e sui distanziamenti, possono essere superati attraverso l’utilizzo del green pass?
No, l’uso del green pass è una misura ulteriore che non può far ritenere superati i protocolli e le linee guida di settore.
- È necessario verificare il green pass dei lavoratori autonomi che prestano i propri servizi a un’azienda e che per questo devono accedere alle sedi della stessa?
Sì, tutti coloro che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato nelle sedi dell’azienda sono soggetti al controllo.
- È possibile per il datore di lavoro verificare il possesso del green pass con anticipo rispetto al momento previsto per l’accesso in sede da parte del lavoratore?
Sì. Nei casi di specifiche esigenze organizzative, i lavoratori sono tenuti a rendere le comunicazioni relative al mancato possesso del green pass con il preavviso necessario al datore di lavoro per soddisfare tali esigenze.
- Quali sanzioni rischia il datore di lavoro che non effettua le verifiche previste per legge?
Il datore di lavoro che non controlla il rispetto delle regole sul green pass rischia una sanzione amministrativa che va da 400 a 1.000 euro.
Per consultare le FAQ clicca qui:
https://www.governo.it/it/articolo/green-pass-faq-sui-dpcm-firmati-dal-presidente-draghi/18223
12 Ottobre 2021 - Interpretazioni
Il Ministro della salute con la circolare n. 35309/2021 ha fornito indicazioni sul rilascio della certificazione d’esenzione alla vaccinazione anti-Covid-19. Tale certificazione consente di accedere ai luoghi di lavoro senza Green Pass (ex art. 9-septies, comma 3, della L. 17 giugno 2021, n. 87).
Sintetizziamo i contenuti:
- Chi rilascia la certificazione d’esenzione? : i medici vaccinatori dei Servizi vaccinali delle Aziende ed Enti dei Servizi Sanitari Regionali o dai Medici di Medicina Generale o Pediatri di Libera Scelta dell’assistito che operano nell’ambito della campagna di vaccinazione anti-SARS-CoV-2 nazionale.
- Quando viene rilasciata la certificazione d’esenzione?: nel caso in cui la vaccinazione stessa venga omessa o differita per la presenza di specifiche condizioni cliniche documentate, che la controindichino in maniera permanente o temporanea. In generale una vaccinazione non deve essere somministrata quando è presente una controindicazione perché il rischio delle reazioni avverse è maggiore dei vantaggi indotti dalla vaccinazione.
- In che forma viene rilasciata?: nelle more dell’adozione di un apposito DPCM che individui come trattare e verificare in modalità digitale le certificazioni di esenzione, le certificazioni possono essere rilasciata anche in formato cartaceo.
- Cosa deve contenere?:
- i dati identificativi del soggetto interessato (nome, cognome, data di nascita);
- la dicitura: “soggetto esente alla vaccinazione anti SARS-CoV-2. Certificazione valida per consentire l’accesso ai servizi e attività di cui al comma 1, art. 3 del DECRETO-LEGGE 23 luglio 2021, n 105”;
- la data di fine di validità della certificazione, utilizzando la seguente dicitura “certificazione valida fino al _________”
- dati relativi al Servizio vaccinale della Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale in cui opera come vaccinatore COVID-19
- timbro e firma del medico certificatore (anche digitale);
- numero di iscrizione all’ordine o codice fiscale del medico certificatore
- Per quanto riguarda la gravidanza la circolare ha definito che: “la vaccinazione anti-SARS-CoV-2 non è controindicata in gravidanza. Qualora, dopo valutazione medica, si decida di rimandare la vaccinazione, alla donna in gravidanza potrà essere rilasciato un certificato di esenzione temporanea alla vaccinazione”.
11 Ottobre 2021 - Interpretazioni
Il decreto Legge n. 127/2021 a decorrere dal prossimo 15 ottobre 2021, ha introdotto l’obbligo, per i lavoratori, di accedere al luogo di lavoro solo previa presentazione di un certificato verde Covid-19 (cd. Green pass).
Facendo seguito alle nostre precedenti news del 23, 27 e 28 settembre 2021 e del 4 e 7 ottobre 2021, proponiamo una sintesi dei principali aspetti gestionali
Quali sono i documenti che dovrà predisporre il datore di lavoro durante il periodo di validità della norma?
- Regolamento che evidenzi le modalità organizzative per la verifica del Green pass nei locali aziendali;
- Lettera ai lavoratori per comunicare l’avvio dei controlli dal 15 ottobre 2021. Nella lettera, il datore di lavoro potrà richiedere ai lavoratori privi di Green pass una comunicazione all’azienda, al fine di organizzare l’attività lavorativa;
- Lettera di nomina dei soggetti delegati al controllo del Green pass, con l’informativa sulle modalità di controllo;
- Lista dei lavoratori da controllare (qualora il controllo sia stato previsto “a campione”)
- Lettera al lavoratore che viene allontanato dal luogo di lavoro in quanto privo di un Green pass in corso di validità. La medesima comunicazione dovrà essere inviata ai lavoratori che comunicheranno il mancato possesso di un Green pass valido;
- Lettera di contestazione disciplinare in caso di accesso di un lavoratore all’interno dei locali aziendali senza il prescritto Green pass
Quali sono i soggetti da controllare?
- Lavoratori dipendenti (esclusi lavoratori in smart-working, telelavoratori e lavoratori a domicilio)
- Agenti e Rappresentanti
- Collaboratori (co.co.co. – collaboratore occasionale)
- Lavoratori somministrati
- Lavoratori distaccati
- Lavoratori in trasferta
- Liberi professionisti
- Stagisti – tirocinanti
- Volontari
- Titolari, legali rappresentanti, amministratori
- Soci
- Lavoratori della ditta appaltatrice
Chi è esente dal controllo?
- Tuttii soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute. La certificazione sarà cartacea fino al 30 novembre 2021, poi probabilmente diverrà esclusivamente telematica, con QR Code. (Cfr. Circolari Ministero della Salute n. 35309 del 4 agosto 2021 e n. 43366 del 25 settembre 2021).
Quali sono le condizioni per avere un Green pass?
- Avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo (sono valide le vaccinazioni riconosciute come equivalenti con circolare del Ministero della Salute). Validità di 12 mesi a far data dal completamento del ciclo vaccinale (seconda dose o dose unica);
- Avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, prima dose di vaccino. (validità fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale);
- Avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell’isolamento prescritto. Validità di 6 mesi a far data dall’avvenuta guarigione;
- Avvenuta guarigione dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del prescritto ciclo. Validità di 12 mesi a decorrere dall’avvenuta guarigione
- Effettuazione di test antigenico rapido o molecolare (quest’ultimo anche su campione salivare). Validità di 48 ore dall’esecuzione del test antigenico rapido, qualora con esito negativo al virus SARS-CoV-2; validità di 72 ore dall’esecuzione del test molecolare, qualora con esito negativo al virus SARS-CoV-2
Con che mezzi deve avvenire la verifica del Green pass?
- La certificazione verde COVID-19 è identificata attraverso un codice univoco alfanumerico rappresentato da un codice a barre bidimensionale (QR code)
- La verifica avverrà tramite l’applicazione (APP) VerificaC19 e potrà avvenire anche offline (si dovrà comunque accedere alla banca dati almeno una volta al giorno)
- L’interessato, su richiesta del verificatore, dovrà esibire un documento di identità in corso di validità ai fini della verifica circa la corrispondenza dei dati anagrafici presenti nel documento con quelli visualizzati dall’App.
- Attenzione: l’attività di verifica non dovrà comportare, in alcun caso, la raccolta dei dati dell’intestatario, in quanto il controllo non costituisce trattamento del dato ai fini privacy (comma 5 dell’art. 13 del DPCM 17 giugno 2021)
Anomalie nel controllo del Green pass
- In caso di anomalie all’ingresso dei luoghi di lavoro, impedire al lavoratore l’accesso o, se è entrato, allontanarlo immediatamente. In caso di rifiuto del lavoratore, informare le autorità di Pubblica Sicurezza (Prefetto, Polizia, Carabinieri), sanitarie (ASL competente per territorio) e del lavoro (Ispettorato del lavoro competente per territorio)
- Lettera al lavoratore con l’indicazione delle ripercussioni normative, contrattuali ed economiche del mancato possesso del Green pass, invitandolo a rientrare in azienda solo in possesso di un Green pass in corso di validità
- Comunicare l’esito del controllo all’Ufficio Risorse Umane, in quale effettuerà i dovuti interventi economico-retributivi per i giorni di assenza ingiustificata
Conseguenze per il lavoratore in caso di mancato possesso o di anomalie o di scadenza della certificazione verde
- Il lavoratore verrà considerato assente ingiustificato e sospeso dal lavoro fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021;
- Durante il periodo di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato;
- La sospensione non costituisce una sanzione disciplinare;
- Il lavoratore mantiene comunque il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro
Sanzioni per i lavoratori in caso di accesso ai luoghi di lavoro in violazione all’obbligo di possesso del Green pass
- Sanzioni disciplinari
- Sanzione amministrativa da 600 a 1.500 euro (irrogata dal Prefetto).
Sanzioni per il datore di lavoro in caso di mancata adozione delle misure organizzative entro il 15 ottobre e/o in caso di mancato controllo del Green pass
- Sanzione amministrativa da 400 a 1.000 euro (irrogata dal Prefetto)
Per consultare la circolare del Ministero della Salute n. 35309 del 4 agosto 2021, clicca qui:
https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2021&codLeg=82047&parte=1%20&serie=null
Per consultare la circolare del Ministero della Salute n. 43366 del 25 settembre 2021, clicca qui:
https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2021&codLeg=82933&parte=1%20&serie=null
08 Ottobre 2021 - Interpretazioni
L’INPS - con Messaggio 7 ottobre 2021, n. 3389 - ha fornito le indicazioni e le istruzioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi all’esonero contributivo totale introdotto dalla Legge di Bilancio 2021 (art. 1, commi da 10 a 15, legge 30 dicembre 2020, n. 178) per chi assume o stabilizza giovani di età inferiore a 36 anni, limitatamente alle assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato effettuate nel periodo 1° gennaio 2021 - 31 dicembre 2021.
L’incentivo è riconosciuto:
- nella misura del 100%, per un periodo massimo di trentasei mesi, nel limite di 6.000 euro annui, con riferimento ai soggetti che alla data della prima assunzione incentivata non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età e che non abbiano mai avuto nella loro vita lavorativa un contratto a tempo indeterminato né con il medesimo, né con altro datore di lavoro.
- Non sono incentivabili i rapporti di apprendistato e i contratti di lavoro domestico e, l’incentivo non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente.
La durata dell’esonero contributivo è riconosciuta per un periodo massimo di quarantotto mesi nei confronti dei datori di lavoro privati che effettuano o abbiano effettuato assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.
Per visualizzare il messaggio INPS 7 ottobre 2021, n. 3389 clicca qui: Messaggio INPS 3389 del 7.10.2021