Normativa

24 Aprile 2025 - Normativa

Dimissioni per fatti concludenti – Chiarimenti sulla procedura | ADLABOR

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, rispondendo ad una richiesta di chiarimenti da parte del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, datata 2 aprile 2024, fornisce alcune precisazioni in merito alle indicazioni contenute nella circolare ministeriale n. 6/2025 e relative alla procedura di dimissioni per fatti concludenti (vedi nostra precedente news del 31 marzo 2025), prevista dall’articolo 19, della Legge n. 203/2024 (cd. Collegato Lavoro).

In particolare, per il Ministero del Lavoro:

  • il limite legale dei quindici giorni di assenza ingiustificata, decorso il quale scatta la risoluzione di fatto del rapporto di lavoro, “opera in via residuale, in assenza di previsione contrattuale. Tuttavia, l’espressione utilizzata dal legislatore (art. 19, L. n. 203/2024) per la quale il termine deve ritenersi in mancanza di previsione contrattuale, superiore a quindici giorni, ha fatto propendere per la considerazione, di prudenza, della non agibilità della previsione di termini inferiori da parte della contrattazione collettiva”. Nonostante l’articolo 19 non preveda espressamente l’inderogabilità del termine dei quindici giorni la norma non consente “interpretazioni peggiorative della posizione del lavoratore”;
  • se, “superato il termine per l’assenza ingiustificata e comunicata la circostanza all’Ispettorato territorialmente competente, quest’ultimo verifichi l’insussistenza dei presupposti richiesti dal nuovo comma 7-bis dell’art. 26 D.Lgs. n. 151/2015, il rapporto di lavoro dovrà pur sempre essere ricostituito per iniziativa del datore di lavoro”. Se però quest’ultimo non ritiene valide le ragioni del lavoratore, il rapporto di lavoro non potrà ricostituirsi in automatico;
  • se il lavoratore, dopo l’avvio della procedura di cui al nuovo comma 7-bis, “ma prima che la stessa abbia prodotto il suo effetto dismissivo, comunichi le proprie dimissioni, queste ultime produrranno gli effetti previsti dalla legge dal momento del loro perfezionamento”;
  • se il lavoratore, dopo l’avvio della procedura di cui al nuovo comma 7-bis, “ma prima che la stessa abbia prodotto il suo effetto dismissivo, qualifichi le proprie dimissioni come dovute a giusta causa, queste ultime produrranno gli effetti previsti dalla legge dal momento del loro perfezionamento”, ma la verifica della sussistenza delle ragioni che hanno portato al recesso per presunta giusta causa del lavoratore potrà essere oggetto in un successivo contraddittorio tra le parti, anche in sede giudiziale.
23 Aprile 2025 - Normativa

Formazione in materia di salute e sicurezza – Accordo Conferenza Stato-Regioni 17 aprile 2025 | ADLABOR

La Conferenza Stato-Regioni, nella seduta del 17 aprile 2025, ha approvato l’Accordo sulla formazione in materia di salute e sicurezza, ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza, di cui al medesimo decreto legislativo n. 81 del 2008.

Con l’Accordo, il Governo, le Regioni e le province autonome, hanno concordato di procedere:

  • alla rivisitazione, alla modifica e all’accorpamento degli Accordi attuativi del d.lgs. n. 81/2008;
  • all’aggiornamento dell’allegato XIV del d.lgs. n. 81/2008 ai sensi dell’art. 98, comma 3;
  • all’individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione per tutti i soggetti per i quali è previsto l’obbligo formativo rientranti nell’ambito di applicazione del presente accordo ivi compresi i lavoratori, datori di lavoro e lavoratori autonomi che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, secondo quanto previsto dall’articolo 2 del DPR n. 177 del 14 settembre 2011;
  • all’individuazione delle modalità di verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa.

Resta ferma la facoltà per le Regioni e Provincie autonome di introdurre o mantenere disposizioni più favorevoli in materia di salute e sicurezza sul lavoro. L’attuazione dell’accordo non può comportare una diminuzione del livello di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro preesistente in ciascuna Regione o Provincia autonoma.

Per consultare il documento clicca qui: https://www.statoregioni.it/media/2edcvmoj/report-csr-17apr2025-signed.pdf

17 Aprile 2025 - Normativa

Assunzione donne (“Bonus donne”) – Esonero contributivo | ADLABOR

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha emanato il Decreto Interministeriale, con i criteri e le modalità attuative dell’esonero introdotte dell’art. 23 del D.L. 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 luglio 2024, n. 95 (Bonus Donne).

Ai datori di lavoro privati che assumono donne, con i requisiti previsti dalla legge e con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, è riconosciuto un esonero contributivo, nel limite massimo mensile di 650 euro per ciascuna lavoratrice.

La data di decorrenza delle assunzioni agevolate e la loro durata è differenziata a seconda dei seguenti parametri:

  • dal 31 gennaio 2025 e fino al 31 dicembre 2025 per le assunzioni di donne prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, residenti nelle regioni dell’area ZES (Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna) > esonero contributivo pari al 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, per 24 mesi, nel limite massimo di importo pari a 650 euro su base mensile per ciascuna lavoratrice e comunque nei limiti della spesa;
  • dal 1° settembre 2024 e fino al 31 dicembre 2025 per le assunzioni di donne prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovunque residenti > esonero contributivo pari al 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, per 24 mesi, nel limite massimo di importo pari a 650 euro su base mensile per ciascuna lavoratrice e comunque nei limiti della spesa;
  • dal 1° settembre 2024 e fino al 31 dicembre 2025 per le assunzioni di donne occupate nelle professioni o settori di cui all’art. 2, punto 4), lettera f), del Regolamento (UE) 2014/651, annualmente individuate con decreto del Ministro del lavoro > esonero contributivo pari al 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, per 12 mesi, nel limite massimo di importo pari a 650 euro su base mensile per ciascuna lavoratrice e comunque nei limiti della spesa.
16 Aprile 2025 - Normativa

Fringe benefit veicoli e tracciabilità spese per trasferte – Le nuove regole per il 2025 | ADLABOR

Facendo seguito e riferimento alla nostra news del 23 gennaio 2025, segnaliamo che la Fondazione Studi Consulenti del Lavoro ha pubblicato, in data 10 aprile 2025, un approfondimento riguardante le nuove regole per i veicoli aziendali concessi ad uso promiscuo e la tracciabilità delle spese sostenute dai dipendenti durante le trasferte.

In estrema sintesi, il documento ricorda che, dal 1° gennaio 2025:

  • sono cambiate le regole per i veicoli aziendali concessi ad uso promiscuo. La nuova disciplina rimodula il valore imponibile in base alla tipologia del mezzo e al suo impatto ambientale. L’obiettivo è di incentivare l’utilizzo di veicoli elettrici e ibridi plug-in, per i quali è previsto un trattamento fiscale più favorevole. Nel documento la Fondazione Studi evidenzia anche i riflessi su indennità forfettarie e sulla necessità di un chiarimento normativo nei casi di immatricolazione e assegnazione del veicolo a cavallo tra il 2024 e il 2025;
  • le spese per vitto, alloggio e trasporti per trasferta sono esenti da tassazione solo se pagate con strumenti tracciabili. In caso contrario, tali importi concorreranno a formare reddito imponibile e saranno indeducibili per l’azienda. Il documento offre, attraverso un’analisi dettagliata, utili indicazioni per affrontare il nuovo quadro normativo.

Per consultare l’approfondimento, cliccare qui: https://www.consulentidellavoro.it/files/PDF/2025/FS/Approfondimento_FS_20250410.pdf

15 Aprile 2025 - Normativa

Termine di prescrizione dei premi richiesti | ADLABOR

L’Inail, con circolare n. 26 del 7 aprile 2025, riassume la disciplina in materia di prescrizione dei crediti per premi e accessori secondo gli orientamenti giurisprudenziali consolidati.

La circolare richiama, inoltre, le vigenti istruzioni operative sull’attività di vigilanza per garantire uniformità di comportamento nello svolgimento degli accertamenti ispettivi.

La disciplina della prescrizione dei crediti dell’Inail verso i datori di lavoro e gli altri soggetti assicuranti, aventi a oggetto i premi di assicurazione, è stabilita dall’art. 112, comma 2, del DPR n. 1124/1965 e dall’art. 3, comma 9, lettera b), legge n. 335/1995.

Per effetto delle suddette disposizioni, l’azione per riscuotere i premi di assicurazione, e in genere le somme dovute dai datori di lavoro all’Istituto assicuratore, si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui se ne doveva eseguire il pagamento.

 

14 Aprile 2025 - Normativa

Polizze catastrofali – Risposte alle domande frequenti (FAQ) | ADLABOR

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, a seguito delle richieste di chiarimento pervenute, fornisce le prime indicazioni sulle tematiche connesse all’operatività del sistema di assicurazione per i rischi catastrofali di cui al Decreto interministeriale 30 gennaio 2025, n. 18 (Obbligo assicurativo per le imprese contro i danni catastrofali), il cui testo è consultabile su https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2025/02/27/25G00027/SG.

Le FAQ

1. Qualora l’impresa non abbia terreni, fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali di proprietà, ma utilizzi tali beni per la propria attività di impresa ad altro titolo (ad esempio affitto o leasing), su chi grava l’obbligo di stipulare la polizza per i danni provocati da calamità naturali ed eventi catastrofali?

R. Come chiarito dalla norma di interpretazione autentica di cui all’art. 1-bis comma 2 del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, convertito con modificazioni dalla L. 9 dicembre 2024, n. 189 l’oggetto della copertura assicurativa per i danni da calamità naturali ed eventi catastrofali di cui all’art. 1, comma 101, primo periodo, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, è riferito ai beni elencati dall’art. 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile, a qualsiasi titolo impiegati per l’esercizio dell’attività di impresa, con esclusione di quelli già assistiti da analoga copertura assicurativa, anche se stipulata da soggetti diversi dall’imprenditore che impiega i beni. Il riferimento all’art. 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile, pertanto, deve essere inteso come un rinvio ai beni ivi elencati, ai fini della loro identificazione. L’imprenditore, dunque, deve assicurare tutti i beni impiegati nell’esercizio dell’impresa e rientranti nei numeri 1), 2) e 3) sezione Attivo, voce B-II, di cui all’art. 2424 c.c., anche se sugli stessi l’impresa non ha il diritto di proprietà, con la sola esclusione dei beni già assistiti da analoga copertura assicurativa, anche se stipulata da soggetti diversi dall’imprenditore che impiega i beni.

2. I beni gravati da abuso edilizio sono soggetti all’obbligo assicurativo?

R. No, in quanto l’art. 1, comma 2, del DM n. 18/2025 dispone che “sono esclusi dalla copertura assicurativa i beni immobili che risultino gravati da abuso edilizio o costruiti in carenza delle autorizzazioni previste ovvero gravati da abuso sorto successivamente alla data di costruzione”

3. I beni immobili in costruzione sono soggetti all’obbligo assicurativo?

R. No, i beni immobili in costruzione non sono soggetti all’obbligo assicurativo, in quanto sono iscritti all’art. 2424, comma 1, sezione Attivo, voce B-II, numero 5), mentre l’art. 1, comma 1, lettera b) del D.M. n. 18/2025 fa riferimento alle immobilizzazioni di cui all’art. 2424, 1° comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile.

4. L’obbligo di stipulare una polizza a copertura dei danni da calamità naturali ed eventi catastrofali di cui all’art. 1, comma 101, primo periodo, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 può essere assolto anche per il tramite di polizze collettive?

R. Sì, l’obbligo assicurativo può essere assolto anche con l’adesione a polizze collettive.

5. Le imprese soggette all’obbligo di stipulare una polizza contro i rischi catastrofali sono solamente quelle soggette all’iscrizione nella sezione ordinaria del Registro delle imprese?

R. Indipendentemente dalla sezione nella quale sono iscritte, tutte le imprese con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all’estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all’iscrizione nel Registro delle imprese ai sensi dell’art. 2188 del codice civile, hanno l’obbligo di stipulare l’assicurazione contro i danni causati da calamità naturali ed eventi catastrofali di cui all’art. 1, comma 101, primo periodo, della legge 30 dicembre 2023, n. 213. Sono escluse dall’obbligo solamente le imprese di cui all’art. 2135 del codice civile (imprese agricole).

6. Quando occorre adeguare le polizze già in essere?

R. L’art. 11, comma 2, del DM n. 18/2025 prevede che “Per le polizze già in essere, l’adeguamento alle previsioni di legge decorre a partire dal primo rinnovo o quietanzamento utile delle stesse.”

7. Lo studio legale in cui viene esercitata l’attività professionale è soggetto all’obbligo assicurativo contro i danni da calamità naturali ed eventi catastrofali?

R. L’obbligo assicurativo sussiste per tutte le imprese con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all’estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all’iscrizione nel Registro delle imprese ai sensi dell’art. 2188 del codice civile. L’obbligo di stipulare la polizza, pertanto, discende dall’obbligo di iscrizione al Registro delle imprese.

8. L’imprenditore che svolge la propria attività presso la propria abitazione è tenuto a stipulare una polizza a copertura dei danni da calamità naturali ed eventi catastrofali?

R. Se l’immobile è impiegato per l’esercizio dell’attività di impresa ricade nel perimetro dell’obbligo assicurativo per la porzione di edificio destinata all’esercizio dell’attività d’impresa.

9. L’obbligo assicurativo di cui all’art. 1, comma 101, primo periodo, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 sussiste anche per le imprese che non hanno o non impiegano alcuno dei beni di cui all’art. 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile?

R. Le imprese tenute all’iscrizione nel Registro delle imprese ai sensi dell’art. 2188 del codice civile che non hanno in proprietà o non impiegano per la propria attività alcuno dei beni elencati dall’art. 2424, 1° comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile non sono soggetti all’obbligo di stipula dell’assicurazione di cui all’art. 1, comma 101, primo periodo, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.

10. I veicoli iscritti al PRA sono soggetti all’obbligo assicurativo di cui alla legge 30 dicembre 2023, n. 213?

R. L’art. 1, comma 1, lettera b), numero 4) del D.M. 30 gennaio 2025, n. 18 definisce le attrezzature industriali e commerciali, comprendendo in esse macchine, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti, altri impianti non rientranti nella definizione di fabbricato, impianti e mezzi di sollevamento, pesa, nonché di imballaggio e trasporto non iscritti al P.R.A. Risultano, pertanto, esclusi dai beni oggetto della copertura assicurativa di cui alla legge 30 dicembre 2023, n. 213, i veicoli iscritti al P.R.A.

11 Aprile 2025 - Normativa

Attività economiche ATECO – Nuova classificazione | ADLABOR

L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 24/E dell’8 aprile 2025, informa che al fine di recepire la nuova classificazione ATECO 2025 (consultabile sul sito dell’ISTAT https://www.istat.it/classificazione/classificazione-delle-attivita-economiche-ateco/), ha adeguato le funzioni di acquisizione dei dati anagrafici e dei modelli dichiarativi.

Come verificare il codice attività attualmente presente in Anagrafe Tributaria: i contribuenti possono verificare i codici ATECO, prevalente e secondari, collegati alla propria posizione fiscale e registrati in Anagrafe Tributaria, accedendo alla propria area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate e consultando la sezione “Cassetto fiscale – Consultazioni – Anagrafica”.

Comunicazione del nuovo codice attività: a partire dal 1° aprile 2025, tutti gli operatori interessati dall’aggiornamento dei codici attività sono tenuti a utilizzare i nuovi codici negli atti e nelle dichiarazioni da presentare all’Agenzia delle entrate. L’adozione della nuova classificazione ATECO 2025 non comporta l’obbligo di presentare la dichiarazione di variazione dei dati ai sensi degli artt. 35 e 35-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e dell’art. 7, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605. Tuttavia, il contribuente, in occasione della presentazione della prima dichiarazione di variazione dei dati effettuata ai sensi delle richiamate disposizioni generali, oppure se previsto da specifiche disposizioni normative o regolamentari, comunica i codici delle attività esercitate coerentemente con la nuova classificazione ATECO 2025. Al riguardo, si ricorda che, se il contribuente è iscritto nel Registro delle Imprese, la dichiarazione di variazione dei dati dovrà essere effettuata con la Comunicazione Unica (ComUnica) https://www.registroimprese.it/comunicazione-unica-d-impresa  messa a disposizione da Unioncamere; altrimenti, il contribuente dovrà utilizzare uno dei modelli pubblicati sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate.

08 Aprile 2025 - Normativa

Startup green e digital – Incentivi | ADLABOR

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il PNRR, il Ministro delle Imprese e del Made in Italy e il Ministro dell’Economia e delle Finanze ha firmato il decreto che attua gli incentivi all’autoimpiego nei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica (art. 21 del Decreto-Legge Coesione, convertito con modificazioni nella legge 4 luglio 2024 n. 95). Il provvedimento è stato trasmesso al vaglio degli organi di controllo, superato il quale potrà essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

Segnaliamo in particolare che il decreto (non ancora pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale), nel definire i criteri di qualificazione necessari alla richiesta del beneficio da parte dell’impresa che opera nei settori strategici individuati e le modalità di accesso e specificamente, per ottenere il beneficio, ritiene rilevanti:

  • i valori medi percentuali degli investimenti in tecnologie green e digitali sul totale delle risorse investite dall’impresa;
  • la media della domanda di lavoro;
  • i valori medi di competitività delle imprese per ogni singolo dipendente rispetto a ricavi totali, salario medio, investimento totale e in tecnologie digitali e green.

Inoltre, il provvedimento prevede due tipologie di contributi:

  • il primo, dedicato alle persone disoccupate con meno di 35 anni, che tra il primo luglio 2024 e il 31 dicembre 2025 avviino un’impresa in Italia nei settori individuati come strategici dal decreto attuativo. Per loro è previsto un contributo di 500 euro mensili, liquidati annualmente in forma anticipata dall’Inps, per massimo 3 anni e comunque non oltre la fine del 2028;
  • il secondo è dedicato alle assunzioni di under 35, con contratti a tempo indeterminato, in queste nuove realtà: fino a 800 euro mensili per ciascun dipendente a titolo di esonero contributivo totale per i contratti siglati tra il primo luglio 2024 e il 31 dicembre 2025, sempre per 3 anni e al massimo fino al 31 dicembre 2028. Restano a carico del datore di lavoro premi e contributi dovuti all’Inail.

Infine, il decreto:

  • riserva l’incentivo alle sole piccole imprese;
  • non si applica ai rapporti di lavoro domestico e a quelli di apprendistato;
  • precisa che l’esonero inoltre non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento ma è compatibile, senza riduzioni, con la maxi-deduzione per nuove assunzioni introdotta dalla riforma dell’Irpef (art. 4 del D.Lgs. n. 216/2023) e prorogata fino al 2027.

Le domande di ammissione dovranno essere presentate esclusivamente per via telematica all’Inps che ne verificherà l’ammissibilità e in caso di esito positivo quantificherà gli importi fruibili per ogni anno dal datore di lavoro.

07 Aprile 2025 - Normativa

Attrezzature di lavoro – Verifiche periodiche – Elenco dei soggetti abilitati | ADLABOR

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con il Decreto direttoriale n. 41 del 31 marzo 2025, ha adottato il 61° elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro, di cui al punto 3.7 dell’Allegato III del decreto 11 aprile 2011.

 

 

04 Aprile 2025 - Normativa

Obbligo assicurativo dei rischi catastrofali | ADLABOR

Pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 31 marzo 2025, il Decreto Legge 31 marzo 2025, n. 39, con misure urgenti in materia di assicurazione dei rischi catastrofali.

Nel Decreto è previsto il differimento, per le micro, piccole e medie imprese, dell’obbligo di stipulare contratti assicurativi a copertura dei danni direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale. Nulla è cambiato per le grandi imprese.

Ricordando che i criteri per identificare l’appartenenza a una o all’altra categoria di  impresa, oltre al numero medio di dipendenti occorre considerare anche una serie di criteri economici e patrimoniali indicati dalla Direttiva 2013/34/UE e successivamente modificati dalla  Direttiva Delegata (UE) 2023/2775, i termini per sottoscrivere la polizza catastrofale sono pertanto i seguenti:

  • 1° aprile 2025 per le grandi imprese (quelle con almeno mediamente 250 dipendenti occupati durante l’anno di bilancio). Le imprese, comunque, beneficiano di una moratoria di novanta giorni dalla data di decorrenza dell’obbligo assicurativo;
  • 1° ottobre 2025 per le imprese di medie dimensioni (quelle con almeno mediamente 250 dipendenti occupati durante l’anno di bilancio);
  • 31 dicembre 2025 per le piccole imprese (quelle con almeno mediamente 50 dipendenti occupati durante l’anno di bilancio),
  • 31 dicembre 2025 per le microimprese (quelle con almeno mediamente 10 dipendenti occupati durante l’anno di bilancio).

Per consultare il Decreto Legge 31 marzo 2025, n. 39, clicca qui:

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2025/03/31/25G00051/SG

Per consultare la Direttiva Delegata (UE) 2023/2775 del 17 ottobre 2023 clicca qui:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202302775

Per consultare la Direttiva 2013/34/UE Parlamento Europeo del 26 giugno 2013 clicca qui:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013L0034

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