Normativa

22 Settembre 2023 - Normativa

Variazione tasso di interesse BCE – Interessi e sanzioni INPS e INAIL | ADLABOR

A seguito dell'aumento deciso dalla Banca Centrale Europea per il contrasto all'inflazione, avvenuto il 14 settembre 2023, che ha innalzato di 25 punti base il tasso di sconto TUR,  portandolo al 4,50%, l’Inps ha comunicato – con Circolare n. 81 del 18 settembre 2023 – che, a partire dal 20 settembre 2023,

  • il tasso di interesse  per il differimento e la  rateizzazione degli importi dovuti a titolo di contribuzione  previdenza e assistenza sale al 10,50%;
  • la misura delle sanzioni civili passa dal 9,50% al 9,75%;
  • nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, la sanzione civile è pari al  10,00% in ragione d’anno;
  • resta ferma, in caso di evasione la misura della sanzione civile, in ragione d’anno, pari al 30% nel limite del 60% dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge. La stessa misura si applica nelle ipotesi di mancato versamento per oggettiva incertezza normativa;
  • nel caso di aziende sottoposte a procedure concorsuali, la Circolare precisa che resta invariata l’applicazione:
  1. della riduzione massima pari al tasso legale (5%) e
  2. della riduzione minima pari all’interesse legale maggiorato di due punti (7%).

Anche l’INAIL ha fornito chiarimenti con Circolare n. 42 del 18 settembre 2023, con la quale ha reso noti i tassi di interesse per le rateazioni dei debiti per premi assicurativi e accessori, anch’essi decorrenti dal 20 settembre 2023:

  • interesse dovuto per le rateazioni dei debiti per premi assicurativi e accessori: 10,5%;
  • misura delle sanzioni civili: 10,00%.

Nei confronti delle aziende sottoposte a procedure concorsuali le sanzioni civili possono esser ridotte a un tasso annuo non inferiore a quello degli interessi legali, a condizione che siano integralmente pagati i contributi e le spese.

20 Settembre 2023 - Normativa

COVID-19 – Modalità di gestione dei casi – Aggiornamento | ADLABOR

Il Ministero della Salute, con circolare n. 0025613/2023, ha aggiornato le modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti in caso COVID-19 dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Legge n. 105/2023, che, all’articolo 9, stabilisce l’abolizione degli obblighi in materia di isolamento e autosorveglianza e modifica della disciplina del monitoraggio della situazione epidemiologica derivante dalla diffusione del virus SARS-CoV-2.

Il Ministero, a fronte del fatto che le persone risultate positive ad un test diagnostico molecolare o antigenico per SARS-CoV-2 non sono più sottoposte alla misura dell’isolamento, raccomanda, comunque, di osservare le medesime precauzioni valide per prevenire la trasmissione della gran parte delle infezioni respiratorie, precauzioni che valgono anche per i lavoratori.

In particolare è consigliato:

  • indossare un dispositivo di protezione delle vie respiratorie (mascherina chirurgica o FFP2), se si entra in contatto con altre persone;
  • se si è sintomatici, rimanere a casa fino al termine dei sintomi;
  • applicare una corretta igiene delle mani;
  • evitare ambienti affollati;
  • evitare il contatto con persone fragili, immunodepresse, donne in gravidanza, ed evitare di frequentare ospedali o RSA. Questa raccomandazione assume particolare rilievo per tutti gli operatori addetti all’assistenza sanitaria e socio-sanitaria, che devono quindi evitare il contatto con pazienti a rischio;
  • informare le persone con cui si è stati in contatto nei giorni immediatamente precedenti alla diagnosi, se anziane, fragili o immunodepresse;
  • contattare il proprio medico curante se si è persona fragile o immunodepressa, se i sintomi non si risolvono dopo 3 giorni o se le condizioni cliniche peggiorano.

Per le persone venute a contatto con casi di COVID-19, non si applica nessuna misura restrittiva. La raccomandazione, comunque, è che le stesse pongano attenzione all’eventuale comparsa di sintomi suggestivi di Covid-19 (febbre, tosse, mal di gola, stanchezza) nei giorni immediatamente successivi al contatto.

30 Agosto 2023 - Normativa

Piani formativi per lavoratori in cassa integrazione | ADLABOR

Fondimpresa con l’Avviso 3/2023 approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 23 maggio 2023 e in data 16 giugno 2023, stanzia 65.500.000 euro a favore di interventi sperimentali a sostegno delle imprese che realizzino piani formativi che:

  • siano rivolti a lavoratori soggetti a trattamenti di integrazione salariale;
  • siano riferiti sia al livello aziendale, che a quello interaziendale, territoriale o settoriale;
  • prevedano interventi di formazione direttamente connessi all’incremento delle competenze dei lavoratori dipendenti delle aziende, compresi gli apprendisti, ed in particolare a percorsi di upskilling e/o reskilling che consistano, in particolare:
  • in percorsi di incremento delle professionalità di lavoratori destinatari dei trattamenti di cui agli articoli 11, 21, comma 1, lettere a), b) e c), e 30 del D.Lgs. 148/2015;
  • in percorsi che possono concorrere anche alla realizzazione delle iniziative di carattere formativo o di riqualificazione dei lavoratori beneficiari di integrazioni salariali straordinarie definite ai sensi del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 142/2022, recante «Modalità di attuazione delle iniziative di carattere formativo o di riqualificazione dei lavoratori beneficiari di integrazioni salariali straordinarie».

Il finanziamento di Fondimpresa, erogato sotto forma di contributo:

  • è finalizzato alla realizzazione di Piani formativi rivolti ad una o più aziende aderenti;
  • ogni Piano formativo deve prevedere almeno il 50% del totale delle ore corso del Piano rivolte a lavoratori destinatari dei trattamenti di integrazione salariale di cui all’articolo 1 del presente Avviso. Al fine di poter garantire l’applicazione della normativa relativa agli Aiuti di Stato anche in relazione al cofinanziamento, il finanziamento di Fondimpresa non potrà superare il 50% del totale delle ore corso del Piano rivolte a lavoratori non soggetti ad interventi di integrazione salariale;
  • le azioni formative devono avere una durata non inferiore alle 40 ore e non superiore alle 320 ore. Azioni formative di durata superiore alle 320 ore possono essere contemplate solo se rispettano tutte le seguenti condizioni: a) inserite nella progettazione di dettaglio iniziale del Piano; b) relative a percorsi di formazione riguardanti le qualifiche professionali; c) motivate nel Piano formativo; d) previste dal relativo accordo di condivisi.

Le domande di finanziamento:

  • potranno essere presentate soltanto dalle imprese beneficiarie dell’attività di formazione oggetto del Piano per i propri dipendenti, aderenti a Fondimpresa prima della presentazione della domanda e dagli Enti già iscritti, alla data della presentazione della domanda di finanziamento, nell’apposito Elenco dei Soggetti Proponenti qualificati da Fondimpresa;
  • dovranno essere compilate, sottoscritte ed inviate direttamente on line, tramite il sistema informatico di Fondimpresa, con le modalità specificate nell’Avviso;
  • dovranno pervenire, a pena di inammissibilità a partire dalle ore 9.00 del 12 settembre 2023 fino alle ore 13.00 del 1° febbraio 2024.

Sul sito di Fondimpresa, oltre all’Avviso 3/2023, sono disponibili tutti gli allegati da presentare con la domanda.

29 Agosto 2023 - Normativa

Decreto Lavoro – Cosa cambia – Dossier INPS | ADLABOR

L’INPS ha pubblicato, in data 18 agosto 2023, il dossier “Decreto Lavoro: cosa cambia”. Il dossier illustra tutte le novità, in materia di lavoro e di sostegno alla formazione e all’inclusione, introdotte dal decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48.

Il Decreto Lavoro prevede una profonda revisione delle politiche di contrasto alla povertà e all’esclusione sociale, oltre che una nuova disciplina per la formazione e per l’accesso al mondo del lavoro.

In questo dossier sono presenti le seguenti informazioni:

  • Assegno di Inclusione (in particolare segnaliamo la possibilità di fruire di incentivi all’assunzione dei beneficiari per un periodo massimo di 12 mesi, l’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a proprio carico, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Inail, nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile, qualora assumano i beneficiari dell’ADI con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, pieno o parziale; con contratto di apprendistato; per le trasformazioni di contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato nel limite massimo di 24 mesi - inclusi i periodi di esonero già fruiti);
  • Supporto per la Formazione e il lavoro (può essere richiesto solo dai singoli componenti dei nuclei familiari che abbiamo specifici requisiti di età e di reddito ed è incompatibile con con il Reddito e la Pensione di Cittadinanza e con ogni altro strumento pubblico di integrazione o di sostegno al reddito per la disoccupazione);
  • Reddito di Cittadinanza (previste una serie di condizioni rispetto al passato);
  • Maggiorazione dell’Assegno unico e universale (pari a 30 euro per nuclei familiari con Isee pari o inferiore a 15.000 euro chesi riducono gradualmente fino ad annullarsi con Isee pari o superiore a 40.000 euro);
  • Politiche del lavoro per i giovani (previsto un incentivo pari al 60% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali ai datori di lavoro che effettuino, tra il 1° giugno ed il 31 dicembre dell’anno 2023, nuove assunzioni a tempo indeterminato, ivi inclusi i rapporti di apprendistato professionalizzante, di giovani che alla data dell’assunzione non abbiano compiuto il 30° anno di età; che non lavorino e non siano inseriti in corsi di studi o di formazione (“NEET”); che siano registrati al Programma Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani”. Perché l’incentivo sia riconosciuto, le condizioni devono ricorrere congiuntamente);
  • CIG in deroga per crisi e riorganizzazione (è previsto un trattamento di cassa integrazione guadagni in deroga per eccezionali cause di crisi aziendale e riorganizzazione, su domanda dell’azienda e autorizzazione ministeriale, a copertura dell’arco temporale che va dal 1° ottobre 2022 al 31 dicembre 2023, anche qualora si trovi in stato di liquidazione, per salvaguardare i livelli occupazionali e il patrimonio di competenze acquisito dai lavoratori dipendenti coinvolti, in merito a situazioni di crisi aziendali per le quali non è stato possibile completare il programma di recupero in ragione di una prolungata indisponibilità dei locali aziendali, per cause non imputabili al datore di lavoro);
  • Esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti (per i periodi di paga dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023 l’esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore previsto dall’articolo 1, comma 281, della L. n. 197/2022 è incrementato di 4 punti percentuali. È esclusa la 13ª mensilità);
  • Ulteriori misure (in particolare segnaliamo che tra i percettori dell’ADI sono anche inclusi i soggetti che possono svolgere lavoro occasionale in agricoltura e che viene stabilita una detassazione del lavoro notturno e del lavoro straordinario effettuato nei giorni festivi per dipendenti di strutture turistico-alberghiere nel periodo 1° giugno-21 settembre 2023 con reddito fino a 40 mila euro nel 2022).
02 Agosto 2023 - Normativa

Welfare aziendale – Nuova disciplina | ADLABOR

L’Agenzia delle Entrate, con circolare n. 23/E di oggi fornisce i chiarimenti sulla nuova disciplina del welfare aziendale, a seguito delle novità introdotte dal “Decreto lavoro” che ha innalzato per il 2023 fino a 3mila euro (al posto degli ordinari 258,23 euro) il limite entro il quale è possibile riconoscere ai dipendenti beni e servizi esenti da imposte.

Segnaliamo in particolare:

  • il DL n. 48/2023) ha inoltre incluso tra i “bonus” che non concorrono a formare reddito di lavoro dipendente anche le somme erogate o rimborsate ai lavoratori per il pagamento delle utenze domestiche di energia elettrica, acqua e gas;
  • beneficiari sono i dipendenti con figli fiscalmente a carico, sono esenti dall’Irpef, così come dall’imposta sostitutiva sui premi di produttività, per i benefit fino a 3mila euro ricevuti dal datore di lavoro. Rientrano nell’agevolazione anche le somme corrisposte o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale. La circolare precisa che l’agevolazione si applica in misura intera a ogni genitore, titolare di reddito di lavoro dipendente e/o assimilato, anche in presenza di un solo figlio, purché lo stesso sia fiscalmente a carico di entrambi, e ricorda che, per il Fisco, sono considerati a carico i figli con reddito non superiore a 2.840,51 euro o a 4.000,00 euro per i figli fino a 24 anni (al lordo degli oneri deducibili). Poiché il beneficio spetta per il 2023, questo limite di reddito deve essere verificato al 31 dicembre di quest’anno. La circolare chiarisce inoltre che la nuova agevolazione spetta a entrambi i genitori anche nel caso in cui si accordino per attribuire la detrazione per figli a carico per intero al genitore che, tra i due, possiede il reddito più elevato;
  • per accedere al beneficio il lavoratore deve dichiarare al proprio datore di lavoro di averne diritto, indicando il codice fiscale dell’unico figlio o dei figli fiscalmente a carico. Non essendo prevista una forma specifica per questa dichiarazione, la stessa può essere resa secondo modalità concordate tra le due parti. Naturalmente, al venir meno dei presupposti per l’agevolazione - per esempio nel caso in cui, nel corso dell’anno, un figlio non sia più fiscalmente a carico - il dipendente è tenuto a darne tempestiva comunicazione al datore di lavoro. Quest’ultimo recupererà quindi il beneficio non spettante nei periodi di paga successivi e, comunque, entro i termini per le operazioni di conguaglio.
01 Agosto 2023 - Normativa

Controllo a distanza dei lavoratori – Provvedimento Garante Privacy | ADLABOR

Il Garante per la protezione dei dati personali, nella Newsletter del 26 luglio 2023, ha sanzionato una azienda per aver installato un sistema di allarme la cui attivazione e disattivazione si basava sull’uso delle impronte digitali, un impianto di videosorveglianza e un applicativo per la geolocalizzazione di alcuni lavoratori.

Nel ribadire che il rispetto della procedura di garanzia prevista dallo Statuto dei lavoratori e dal Codice privacy costituisce un requisito essenziale per la correttezza dei trattamenti dei dati personali dei lavoratori in azienda, il Garante ha evidenziato le seguenti gravi irregolarità riscontrate:

  • con riferimento al sistema di videosorveglianza, è stato accertato che lo stesso, oltre alle riprese delle immagini in diretta, era in grado di captare anche i suoni ed effettuare registrazioni, consentendo al legale rappresentante della società di avervi accesso tramite uno smartphone e di ammonire verbalmente gli interessati, attraverso le casse dell’impianto;
  • circa il sistema di geolocalizzazione, l’applicativo in uso, tracciava, tramite GPS, in modo continuativo, la posizione del dipendente nel corso della propria attività, nonché data e ora del rilevamento, determinando così un controllo del lavoratore non consentito;
  • installazione di un sistema di allarme la cui attivazione e disattivazione, basata sul trattamento dei dati biometrici (impronte digitali) di molti dipendenti, di regola vietato, è consentito, per quanto riguarda i trattamenti effettuati nell’ambito del rapporto di lavoro, solo quando il trattamento sia necessario per assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti del titolare del trattamento o dell’interessato e sia previsto da una disposizione normativa, circostanze non rinvenibili nel caso di specie.
  • il trattamento dei dati effettuato attraverso il sistema di videosorveglianza e quello di localizzazione erano effettuati senza che i lavoratori avessero ricevuto un’adeguata informativa e fossero state attivate le procedure di garanzia previste dallo Statuto dei lavoratori (accordo sindacale o, in alternativa, autorizzazione dell’Ispettorato del lavoro). Per quanto riguarda la videosorveglianza è stata rilevata anche l’assenza di cartelli informativi in loco.

Oltre al pagamento della sanzione, il Garante ha disposto il divieto del trattamento dei dati raccolti mediante il sistema di videosorveglianza e il monitoraggio continuo della posizione del lavoratore.

31 Luglio 2023 - Normativa

Pari opportunità e inclusione persone con disabilità – Contratti riservati – Linee guida | ADLABOR

E’ stato pubblicato sulla G.U. del 26 luglio il decreto 20 giugno 2023 della Presidenza del Consiglio – Dipartimento Politiche per la Famiglia, concernente “Linee guida volte a favorire le pari opportunità generazionali e di genere, nonché l’inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti riservati” che, in attuazione dell’art. 61 del nuovo Codice degli appalti, favorisce la partecipazione alle procedure di appalto di operatori economici e cooperative sociali che abbiano come scopo principale l’integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità.

Segnaliamo in particolare che:

  • i contratti riservati cui fa riferimento il decreto sono quelli rispetto ai quali le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono riservare il diritto di partecipazione alle procedure di appalto e di concessione o possono riservarne l’esecuzione a operatori economici e a cooperative sociali e loro consorzi il cui scopo principale sia l’integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità o svantaggiate, o possono riservarne l’esecuzione nel contesto di programmi di lavoro protetti, quando almeno il 30 per cento dei lavoratori dei suddetti operatori economici sia composto da lavoratori con disabilità o da lavoratori svantaggiati;
  • per le aziende pubbliche e private che occupano più di cento dipendenti (che, in base alla normativa vigente almeno ogni due anni devono redigere un rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile), al momento della presentazione della domanda di partecipazione ad appalti o dell’offerta, vige l’obbligo di consegnare copia dell’ultimo rapporto sulla situazione del personale a pena di esclusione;
  • per le aziende, anche di piccole dimensioni (con almeno 15 dipendenti), che partecipano alle gare di appalto o che risultano affidatarie dei contratti, si prevede l’obbligo di consegnare una relazione sulla situazione del personale maschile e femminile, nonché sull’adempimento degli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di inserimento lavorativo dei disabili;
  • le Linee guida definiscono le modalità e i criteri applicativi delle misure premiali nonché i modelli di clausole da inserire nei bandi di gara differenziati per settore, tipologia e natura del contratto o del progetto.
26 Luglio 2023 - Normativa

Assunzioni a tempo indeterminato di “NEET” – Incentivi | ADLABOR

L’INPS, con la circolare n. 68 del 21 luglio 2023, a seguito dell’emanazione del decreto ANPAL n. 189 del 19 luglio 2023 di ripartizione base regionale delle risorse, fornisce le indicazioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi all’incentivo per le assunzioni a tempo indeterminato di “NEET” (Not -engaged in- Education, Employment or Training) effettuate dal 1° giugno 2023 al 31 dicembre 2023, introdotto dall’articolo 27 del decreto-legge n. 48/2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 85/2023.

Il modulo di istanza on-line “NEET23”, mediante il quale sarà possibile prenotare le risorse destinate a finanziare l’incentivo in trattazione sarà reso disponibile sul portale istituzionale www.inps.it a partire dal 31 luglio 2023.

Segnaliamo in particolare che l’incentivo:

  • può essere utilizzato solo dai datori di lavoro privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore, ivi compresi i datori di lavoro del settore agricolo;
  • spetta per le nuove assunzioni di giovani che non abbiano compiuto trenta anni di età e che risultino aderenti al Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani effettuate dal 1° giugno 2023 al 31 dicembre 2023. l requisito anagrafico si intende rispettato qualora il lavoratore, alla data dell’assunzione, abbia un’età inferiore o uguale a 29 anni e 364 giorni; non lavori (la mancata titolarità di un rapporto di lavoro deve sussistere al momento dell’assunzione) e non sia inserito in corsi di studi o di formazione («NEET»);
  • spetta per le assunzioni effettuate nell’intero territorio nazionale con contratto a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione e per il contratto di apprendistato professionalizzante;
  • è pari al 60% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali e spetta per una durata massima di 12 mesi;
  • è subordinato al rispetto dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione; al rispetto delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e dell’assicurazione obbligatoria dei lavoratori; alla realizzazione dell’incremento netto dell’occupazione, rispetto alla media della forza occupata nell’anno precedente l’assunzione; al rispetto delle condizioni generali di compatibilità con il mercato interno, previste dall’articolo 32 e dal Capo I del Regolamento (UE) n. 651/2014 (e cioè che il datore di lavoro non rientri tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in conto bloccato, gli aiuti individuali definiti come illegali o incompatibili della Commissione europea e non sia un’impresa in difficoltà;
  • è cumulabile con l’esonero cd. Under 36, nonché con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi, e comunque nel rispetto dei limiti massimi previsti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato. In caso di cumulo con altra misura, l’incentivo è riconosciuto nella misura del 20% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per ogni lavoratore “NEET” assunto.
06 Luglio 2023 - Normativa

Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro – Novità – Legge di conversione del Decreto Lavoro | ADLABOR

La Legge 3 luglio 2023 n. 85, di conversione del D.L. 48/2023, ha introdotto alcune novità in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. In particolare,

  • in merito alla previsione secondo cui, in occasione della visita medica preventiva, il medico competente è tenuto a richiedere al lavoratore l’esibizione della copia della cartella sanitaria e di rischi rilasciata dal precedente datore di lavoro, è stato precisato che l’obbligo in esame non sussiste nei casi in cui la cartella sia oggettivamente non reperibile.
  • viene inserito il diploma di laurea in Tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro tra i titoli di studio che possono concorrere a soddisfare i requisiti di istruzione e di esperienza lavorativa posti sia per il coordinatore per la progettazione sia per il coordinatore per l’esecuzione dei lavori, nell’ambito della disciplina in materia di sicurezza sul lavoro nei cantieri temporanei e mobili.
05 Luglio 2023 - Normativa

Smart working – Proroghe – Legge di conversione del Decreto Lavoro | ADLABOR

La Legge 3 luglio 2023 n. 85, di conversione del D.L. 48/2023, ha introdotto il comma 3-bis all’art. 42 che ha prorogato dal 30 giugno 2023 al 31 dicembre 2023 il diritto ad operare in smart working per:

  • i lavoratori genitori con figli minori di 14 anni (a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di ammortizzatori sociali, che non vi sia genitore non lavoratore e sempreché tale modalità di svolgimento della prestazione lavorativa possa essere svolta a distanza);
  • i lavoratori considerati fragili dal medico competente nell’ambito della sorveglianza sanitaria (in ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o, comunque, da comorbilità che possono caratterizzare una situazione di maggiore rischiosità accertata nell’ambito della sorveglianza sanitaria, sempreché tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione lavorativa).

È stato anche prorogato al 30 settembre 2023 il diritto (incondizionato) allo smart working, riconosciuto ai c.d. lavoratori super fragili, ossia coloro che si trovano in una delle fattispecie contenute nell’elenco previsto dal DM 4/02/2022 emanato ai sensi dell’art. 17, c. 2 del DL 221/2021 (L.11/2022).

error: Content is protected !!