Normativa

05 Ottobre 2023 - Normativa

Esposizione all’amianto – Protezione dei lavoratori – Nuove norme UE | ADLABOR

Il Parlamento europeo ha approvato, in data 3 ottobre 2023, nuove norme per proteggere i lavoratori dell’UE dai rischi per la salute legati all’amianto e per migliorare l’individuazione precoce dell’amianto.

Le nuove norme (che per entrare in vigore dovranno essere pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'UE) prevedono:

  • la riduzione dell’esposizione professionale (OEL) alle fibre di amianto al livello più basso possibile, con un limite obbligatorio di esposizione di dieci volte più basso di quello attuale, da 0,1 a 0,01 fibre di amianto per centimetro cubo (cm³), soglia che entrerà in vigore immediatamente, senza un periodo di transizione;
  • entro massimo sei anni dall’entrata in vigore della direttiva, i Paesi UE dovranno passare a una tecnologia più moderna e sensibile in grado di rilevare anche le fibre, ovvero la microscopia elettronica. Avranno, quindi, la possibilità di abbassare il livello a 0,002 fibre di amianto per cm³, escluse le fibre sottili, o a 0,01 fibre di amianto per cm³, incluse le fibre sottili;
  • nuovi requisiti per una maggiore protezione dei lavoratori che dovranno: indossare dispositivi di protezione individuale e respiratori; indossare indumenti puliti in modo sicuro; essere sottoposti a procedura di decontaminazione; partecipare ad attività di formazione di alta qualità.

 

02 Ottobre 2023 - Normativa

Smart working per i lavoratori “fragili” – Diritto – Proroga al 31 dicembre 2023 | ADLABOR

Il Consiglio dei Ministri ha pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 228 del 29 settembre 2023, il Decreto Legge 29 settembre 2023, n. 132, con disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali. Il Decreto entra in vigore il 30 settembre 2023.

Segnaliamo in particolare che nel provvedimento:

  • è presente la proroga al 31 dicembre 2023 del diritto allo smart working per i lavoratori dipendenti (pubblici e privati) cd. Fragili (cioè tutti quei lavoratori dipendenti affetti da una patologie e/o condizione individuata dal decreto Interministeriale del 04/02/2022 - Salute, Lavoro e Pubblica Amministrazione). Qualora l’attività lavorativa fosse incompatibile con la prestazione da remoto, il lavoratore deve essere adibito a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, senza alcuna decurtazione della retribuzione in godimento;
  • è stata inserito all’interno dell’articolo 1, comma 306, della legge 197/2022, n. 197, anche un ulteriore periodo: «Per le finalità di cui al primo periodo, il personale docente del sistema nazionale di istruzione che svolge la prestazione in modalità agile è adibito ad attività di supporto all’attuazione del Piano triennale dell’offerta formativa.».
02 Ottobre 2023 - Normativa

Sanzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro – Rivalutazione | ADLABOR

La Direzione Generale per la Salute e la Sicurezza nei luoghi di lavoro, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha pubblicato il Decreto Ministeriale n. 111 del 20 settembre 2023, con la rivalutazione dell’importo delle sanzioni del decreto legislativo n. 81/2008 (TU in materia di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro).

Le ammende riferite alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché da atti aventi forza di legge, sono rivalutate, a decorrere dal 1° luglio 2023, nella misura del 15,9%.

28 Settembre 2023 - Normativa

Posticipo del pensionamento – Incentivo | ADLABOR

L’INPS, con la circolare n. 82 del 22 settembre 2023, fornisce le istruzioni operative e contabili per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi all’incentivo al posticipo del pensionamento per i lavoratori dipendenti che abbiano maturato i requisiti minimi per l’accesso al trattamento di pensione anticipata flessibile.

Segnaliamo in particolare che:

  • i lavoratori dipendenti, iscritti all’Assicurazione generale obbligatoria, o a forme sostitutive ed esclusive della medesima, che, avendo maturato il diritto alla pensione anticipata flessibile, scelgano di proseguire l’attività lavorativa dipendente, possono rinunciare all’accredito contributivo della quota dei contributi previdenziali a loro carico relativi all’Assicurazione generale per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) o a forme sostitutive ed esclusive della medesima;
  • i datori di lavoro, una volta che i lavoratori abbiano esercitato tale facoltà di rinuncia sono esonerati dall’obbligo di versamento contributivo della quota a carico del lavoratore. Resta fermo, invece, l’obbligo di versamento contributivo della quota IVS a carico del datore di lavoro. La posizione assicurativa del lavoratore dipendente, pertanto, continua a essere alimentata in relazione alla quota IVS a carico del datore di lavoro;
  • gli importi corrispondenti alla quota di contribuzione IVS a carico del lavoratore – che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare all’ente previdenziale, qualora non fosse stata esercitata la facoltà di rinuncia in esame – sono erogati direttamente al lavoratore dipendente con la retribuzione. Le somme così corrisposte sono imponibili ai fini fiscali ma non ai fini contributivi.
25 Settembre 2023 - Normativa

Tutela dei lavoratori in caso di emergenza climatica e linee guida in materia di salute e sicurezza | ADLABOR

È stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 223 del 23 settembre 2023, la Legge 18 settembre 2023, n. 127, di conversione con modificazioni, del Decreto Legge 28 luglio 2023, n. 98, con misure urgenti in materia di tutela dei lavoratori in caso di emergenza climatica e di termini di versamento.

Segnaliamo in particolare che il decreto contiene disposizioni in materia di:

  • integrazioni salariali per gli operai agricoli e per le imprese del settore edile, lapideo e delle escavazioni in caso di eccezionale emergenza climatica;
  • linee guida in materia in salute e sicurezza,
  • proroga di termini di versamento del contributo di solidarietà.
22 Settembre 2023 - Normativa

Variazione tasso di interesse BCE – Interessi e sanzioni INPS e INAIL | ADLABOR

A seguito dell'aumento deciso dalla Banca Centrale Europea per il contrasto all'inflazione, avvenuto il 14 settembre 2023, che ha innalzato di 25 punti base il tasso di sconto TUR,  portandolo al 4,50%, l’Inps ha comunicato – con Circolare n. 81 del 18 settembre 2023 – che, a partire dal 20 settembre 2023,

  • il tasso di interesse  per il differimento e la  rateizzazione degli importi dovuti a titolo di contribuzione  previdenza e assistenza sale al 10,50%;
  • la misura delle sanzioni civili passa dal 9,50% al 9,75%;
  • nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, la sanzione civile è pari al  10,00% in ragione d’anno;
  • resta ferma, in caso di evasione la misura della sanzione civile, in ragione d’anno, pari al 30% nel limite del 60% dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge. La stessa misura si applica nelle ipotesi di mancato versamento per oggettiva incertezza normativa;
  • nel caso di aziende sottoposte a procedure concorsuali, la Circolare precisa che resta invariata l’applicazione:
  1. della riduzione massima pari al tasso legale (5%) e
  2. della riduzione minima pari all’interesse legale maggiorato di due punti (7%).

Anche l’INAIL ha fornito chiarimenti con Circolare n. 42 del 18 settembre 2023, con la quale ha reso noti i tassi di interesse per le rateazioni dei debiti per premi assicurativi e accessori, anch’essi decorrenti dal 20 settembre 2023:

  • interesse dovuto per le rateazioni dei debiti per premi assicurativi e accessori: 10,5%;
  • misura delle sanzioni civili: 10,00%.

Nei confronti delle aziende sottoposte a procedure concorsuali le sanzioni civili possono esser ridotte a un tasso annuo non inferiore a quello degli interessi legali, a condizione che siano integralmente pagati i contributi e le spese.

20 Settembre 2023 - Normativa

COVID-19 – Modalità di gestione dei casi – Aggiornamento | ADLABOR

Il Ministero della Salute, con circolare n. 0025613/2023, ha aggiornato le modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti in caso COVID-19 dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Legge n. 105/2023, che, all’articolo 9, stabilisce l’abolizione degli obblighi in materia di isolamento e autosorveglianza e modifica della disciplina del monitoraggio della situazione epidemiologica derivante dalla diffusione del virus SARS-CoV-2.

Il Ministero, a fronte del fatto che le persone risultate positive ad un test diagnostico molecolare o antigenico per SARS-CoV-2 non sono più sottoposte alla misura dell’isolamento, raccomanda, comunque, di osservare le medesime precauzioni valide per prevenire la trasmissione della gran parte delle infezioni respiratorie, precauzioni che valgono anche per i lavoratori.

In particolare è consigliato:

  • indossare un dispositivo di protezione delle vie respiratorie (mascherina chirurgica o FFP2), se si entra in contatto con altre persone;
  • se si è sintomatici, rimanere a casa fino al termine dei sintomi;
  • applicare una corretta igiene delle mani;
  • evitare ambienti affollati;
  • evitare il contatto con persone fragili, immunodepresse, donne in gravidanza, ed evitare di frequentare ospedali o RSA. Questa raccomandazione assume particolare rilievo per tutti gli operatori addetti all’assistenza sanitaria e socio-sanitaria, che devono quindi evitare il contatto con pazienti a rischio;
  • informare le persone con cui si è stati in contatto nei giorni immediatamente precedenti alla diagnosi, se anziane, fragili o immunodepresse;
  • contattare il proprio medico curante se si è persona fragile o immunodepressa, se i sintomi non si risolvono dopo 3 giorni o se le condizioni cliniche peggiorano.

Per le persone venute a contatto con casi di COVID-19, non si applica nessuna misura restrittiva. La raccomandazione, comunque, è che le stesse pongano attenzione all’eventuale comparsa di sintomi suggestivi di Covid-19 (febbre, tosse, mal di gola, stanchezza) nei giorni immediatamente successivi al contatto.

30 Agosto 2023 - Normativa

Piani formativi per lavoratori in cassa integrazione | ADLABOR

Fondimpresa con l’Avviso 3/2023 approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 23 maggio 2023 e in data 16 giugno 2023, stanzia 65.500.000 euro a favore di interventi sperimentali a sostegno delle imprese che realizzino piani formativi che:

  • siano rivolti a lavoratori soggetti a trattamenti di integrazione salariale;
  • siano riferiti sia al livello aziendale, che a quello interaziendale, territoriale o settoriale;
  • prevedano interventi di formazione direttamente connessi all’incremento delle competenze dei lavoratori dipendenti delle aziende, compresi gli apprendisti, ed in particolare a percorsi di upskilling e/o reskilling che consistano, in particolare:
  • in percorsi di incremento delle professionalità di lavoratori destinatari dei trattamenti di cui agli articoli 11, 21, comma 1, lettere a), b) e c), e 30 del D.Lgs. 148/2015;
  • in percorsi che possono concorrere anche alla realizzazione delle iniziative di carattere formativo o di riqualificazione dei lavoratori beneficiari di integrazioni salariali straordinarie definite ai sensi del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 142/2022, recante «Modalità di attuazione delle iniziative di carattere formativo o di riqualificazione dei lavoratori beneficiari di integrazioni salariali straordinarie».

Il finanziamento di Fondimpresa, erogato sotto forma di contributo:

  • è finalizzato alla realizzazione di Piani formativi rivolti ad una o più aziende aderenti;
  • ogni Piano formativo deve prevedere almeno il 50% del totale delle ore corso del Piano rivolte a lavoratori destinatari dei trattamenti di integrazione salariale di cui all’articolo 1 del presente Avviso. Al fine di poter garantire l’applicazione della normativa relativa agli Aiuti di Stato anche in relazione al cofinanziamento, il finanziamento di Fondimpresa non potrà superare il 50% del totale delle ore corso del Piano rivolte a lavoratori non soggetti ad interventi di integrazione salariale;
  • le azioni formative devono avere una durata non inferiore alle 40 ore e non superiore alle 320 ore. Azioni formative di durata superiore alle 320 ore possono essere contemplate solo se rispettano tutte le seguenti condizioni: a) inserite nella progettazione di dettaglio iniziale del Piano; b) relative a percorsi di formazione riguardanti le qualifiche professionali; c) motivate nel Piano formativo; d) previste dal relativo accordo di condivisi.

Le domande di finanziamento:

  • potranno essere presentate soltanto dalle imprese beneficiarie dell’attività di formazione oggetto del Piano per i propri dipendenti, aderenti a Fondimpresa prima della presentazione della domanda e dagli Enti già iscritti, alla data della presentazione della domanda di finanziamento, nell’apposito Elenco dei Soggetti Proponenti qualificati da Fondimpresa;
  • dovranno essere compilate, sottoscritte ed inviate direttamente on line, tramite il sistema informatico di Fondimpresa, con le modalità specificate nell’Avviso;
  • dovranno pervenire, a pena di inammissibilità a partire dalle ore 9.00 del 12 settembre 2023 fino alle ore 13.00 del 1° febbraio 2024.

Sul sito di Fondimpresa, oltre all’Avviso 3/2023, sono disponibili tutti gli allegati da presentare con la domanda.

29 Agosto 2023 - Normativa

Decreto Lavoro – Cosa cambia – Dossier INPS | ADLABOR

L’INPS ha pubblicato, in data 18 agosto 2023, il dossier “Decreto Lavoro: cosa cambia”. Il dossier illustra tutte le novità, in materia di lavoro e di sostegno alla formazione e all’inclusione, introdotte dal decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48.

Il Decreto Lavoro prevede una profonda revisione delle politiche di contrasto alla povertà e all’esclusione sociale, oltre che una nuova disciplina per la formazione e per l’accesso al mondo del lavoro.

In questo dossier sono presenti le seguenti informazioni:

  • Assegno di Inclusione (in particolare segnaliamo la possibilità di fruire di incentivi all’assunzione dei beneficiari per un periodo massimo di 12 mesi, l’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a proprio carico, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Inail, nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile, qualora assumano i beneficiari dell’ADI con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, pieno o parziale; con contratto di apprendistato; per le trasformazioni di contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato nel limite massimo di 24 mesi - inclusi i periodi di esonero già fruiti);
  • Supporto per la Formazione e il lavoro (può essere richiesto solo dai singoli componenti dei nuclei familiari che abbiamo specifici requisiti di età e di reddito ed è incompatibile con con il Reddito e la Pensione di Cittadinanza e con ogni altro strumento pubblico di integrazione o di sostegno al reddito per la disoccupazione);
  • Reddito di Cittadinanza (previste una serie di condizioni rispetto al passato);
  • Maggiorazione dell’Assegno unico e universale (pari a 30 euro per nuclei familiari con Isee pari o inferiore a 15.000 euro chesi riducono gradualmente fino ad annullarsi con Isee pari o superiore a 40.000 euro);
  • Politiche del lavoro per i giovani (previsto un incentivo pari al 60% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali ai datori di lavoro che effettuino, tra il 1° giugno ed il 31 dicembre dell’anno 2023, nuove assunzioni a tempo indeterminato, ivi inclusi i rapporti di apprendistato professionalizzante, di giovani che alla data dell’assunzione non abbiano compiuto il 30° anno di età; che non lavorino e non siano inseriti in corsi di studi o di formazione (“NEET”); che siano registrati al Programma Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani”. Perché l’incentivo sia riconosciuto, le condizioni devono ricorrere congiuntamente);
  • CIG in deroga per crisi e riorganizzazione (è previsto un trattamento di cassa integrazione guadagni in deroga per eccezionali cause di crisi aziendale e riorganizzazione, su domanda dell’azienda e autorizzazione ministeriale, a copertura dell’arco temporale che va dal 1° ottobre 2022 al 31 dicembre 2023, anche qualora si trovi in stato di liquidazione, per salvaguardare i livelli occupazionali e il patrimonio di competenze acquisito dai lavoratori dipendenti coinvolti, in merito a situazioni di crisi aziendali per le quali non è stato possibile completare il programma di recupero in ragione di una prolungata indisponibilità dei locali aziendali, per cause non imputabili al datore di lavoro);
  • Esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti (per i periodi di paga dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023 l’esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore previsto dall’articolo 1, comma 281, della L. n. 197/2022 è incrementato di 4 punti percentuali. È esclusa la 13ª mensilità);
  • Ulteriori misure (in particolare segnaliamo che tra i percettori dell’ADI sono anche inclusi i soggetti che possono svolgere lavoro occasionale in agricoltura e che viene stabilita una detassazione del lavoro notturno e del lavoro straordinario effettuato nei giorni festivi per dipendenti di strutture turistico-alberghiere nel periodo 1° giugno-21 settembre 2023 con reddito fino a 40 mila euro nel 2022).
02 Agosto 2023 - Normativa

Welfare aziendale – Nuova disciplina | ADLABOR

L’Agenzia delle Entrate, con circolare n. 23/E di oggi fornisce i chiarimenti sulla nuova disciplina del welfare aziendale, a seguito delle novità introdotte dal “Decreto lavoro” che ha innalzato per il 2023 fino a 3mila euro (al posto degli ordinari 258,23 euro) il limite entro il quale è possibile riconoscere ai dipendenti beni e servizi esenti da imposte.

Segnaliamo in particolare:

  • il DL n. 48/2023) ha inoltre incluso tra i “bonus” che non concorrono a formare reddito di lavoro dipendente anche le somme erogate o rimborsate ai lavoratori per il pagamento delle utenze domestiche di energia elettrica, acqua e gas;
  • beneficiari sono i dipendenti con figli fiscalmente a carico, sono esenti dall’Irpef, così come dall’imposta sostitutiva sui premi di produttività, per i benefit fino a 3mila euro ricevuti dal datore di lavoro. Rientrano nell’agevolazione anche le somme corrisposte o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale. La circolare precisa che l’agevolazione si applica in misura intera a ogni genitore, titolare di reddito di lavoro dipendente e/o assimilato, anche in presenza di un solo figlio, purché lo stesso sia fiscalmente a carico di entrambi, e ricorda che, per il Fisco, sono considerati a carico i figli con reddito non superiore a 2.840,51 euro o a 4.000,00 euro per i figli fino a 24 anni (al lordo degli oneri deducibili). Poiché il beneficio spetta per il 2023, questo limite di reddito deve essere verificato al 31 dicembre di quest’anno. La circolare chiarisce inoltre che la nuova agevolazione spetta a entrambi i genitori anche nel caso in cui si accordino per attribuire la detrazione per figli a carico per intero al genitore che, tra i due, possiede il reddito più elevato;
  • per accedere al beneficio il lavoratore deve dichiarare al proprio datore di lavoro di averne diritto, indicando il codice fiscale dell’unico figlio o dei figli fiscalmente a carico. Non essendo prevista una forma specifica per questa dichiarazione, la stessa può essere resa secondo modalità concordate tra le due parti. Naturalmente, al venir meno dei presupposti per l’agevolazione - per esempio nel caso in cui, nel corso dell’anno, un figlio non sia più fiscalmente a carico - il dipendente è tenuto a darne tempestiva comunicazione al datore di lavoro. Quest’ultimo recupererà quindi il beneficio non spettante nei periodi di paga successivi e, comunque, entro i termini per le operazioni di conguaglio.
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