Normativa

05 Gennaio 2023 - Normativa

Tasso di interesse legale – Variazione | ADLABOR

L’INPS, con la circolare n. 2 del 4 gennaio 2023, comunica la variazione al 5%, in ragione d’anno, del saggio di interesse legale dal 1° gennaio 2023 e i riflessi che ciò comporta sul calcolo delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e per gli interessi legali sulle prestazioni pensionistiche e previdenziali.

04 Gennaio 2023 - Normativa

Lavoratori fragili – Lavoro agile – Comunicazioni | ADLABOR

La Legge n. 197/2022 (Legge di Bilancio 2023, art. 1, comma 306), ha prorogato fino al 31 marzo 2023 il diritto per i lavoratori fragili di svolgere la prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile. Il Ministero del Lavoro informa sul suo sito istituzionale (https://www.lavoro.gov.it/notizie/Pagine/Comunicazione-dei-periodi-di-lavoro-agile-per-i-lavoratori-fragili.aspx) che:

  • fino al 31 gennaio 2023, le comunicazioni per i soggetti “fragili”, ovvero coloro che sono affetti dalle patologie e condizioni individuate dal decreto del Ministro della Salute, dovranno essere trasmesse mediante l’applicativo disponibile al sito servizi.lavoro.gov.it, denominato “Smart working semplificato”. Tale modalità potrà essere utilizzata unicamente per i lavoratori “fragili” per periodi di lavoro agile con durata “collocata” non oltre al 31 marzo 2023;
  • dal primo febbraio 2023 le eventuali comunicazioni relative ai lavoratori fragili aventi per oggetto il periodo di lavoro agile dal 01/02/23 al 31/03/23 dovranno essere inoltrate solo mediante la procedura ordinaria sull’applicativo disponibile sempre al sito servizi.lavoro.gov.it, denominato, però, “Lavoro agile”.

Resta fermo che le comunicazioni dei periodi di lavoro agile per le restanti categorie di lavoratori soggetti alla procedura ordinaria dovranno continuare a essere trasmesse mediante l’applicativo “Lavoro agile” già in uso.

04 Gennaio 2023 - Normativa

COVID-19 – Casi confermati e casi di contatti stretti – Modalità di gestione | ADLABOR

Il Ministero della Salute ha pubblicato la circolare n. 0051961 del 31 dicembre 2022, con l’aggiornamento delle modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti di caso COVID-19.

Casi confermati di COVID: le persone risultate positive ad un test diagnostico molecolare o antigenico per SARS–CoV–2 sono sottoposte alla misura dell’isolamento, con le seguenti modalità:

  • per i casi che sono sempre stati asintomatici e per coloro che non presentano comunque sintomi da almeno 2 giorni, l’isolamento potrà terminare dopo 5 giorni dal primo test positivo o dalla comparsa dei sintomi, a prescindere dall’effettuazione del test antigenico o molecolare;
  • per i casi che sono sempre stati asintomatici l’isolamento potrà terminare anche prima dei 5 giorni qualora un test antigenico o molecolare effettuato presso struttura sanitaria/farmacia risulti negativo;
  • per i casi in soggetti immunodepressi, l’isolamento potrà terminare dopo un periodo minimo di 5 giorni, ma sempre necessariamente a seguito di un test antigenico o molecolare con risultato negativo;
  • per gli operatori sanitari, se asintomatici da almeno 2 giorni, l’isolamento potrà terminare non appena un test antigenico o molecolare risulti negativo;
  • i cittadini che abbiano fatto ingresso in Italia dalla Repubblica Popolare Cinese nei 7 giorni precedenti il primo test positivo, potranno terminare l’isolamento dopo un periodo minimo di 5 giorni dal primo test positivo, se asintomatici da almeno 2 giorni e negativi a un test antigenico o molecolare;
  • è obbligatorio, al termine dell’isolamento, l’uso di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al 10mo giorno dall’inizio della sintomatologia o dal primo test positivo (nel caso degli asintomatici), ed è comunque raccomandato di evitare persone ad alto rischio e/o ambienti affollati. Queste precauzioni possono essere interrotte in caso di negatività a un test antigenico o molecolare.

Contatti stretti con soggetti positivi al COVID: a coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al SARS–CoV–2:

  • è applicato il regime dell’autosorveglianza, durante il quale è obbligatorio di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti, fino al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto;
  • se durante il periodo di autosorveglianza si manifestano sintomi suggestivi di possibile infezione da Sars–Cov–2, è raccomandata l’esecuzione immediata di un test antigenico o molecolare per la rilevazione di SARS–CoV–2;
  • gli operatori sanitari devono eseguire un test antigenico o molecolare su base giornaliera fino al quinto giorno dall’ultimo contatto con un caso confermato.

 

 

29 Dicembre 2022 - Normativa

Smart working: modalità e termini di comunicazione dal 1° gennaio 2023 | ADLABOR

Riepiloghiamo quanto scritto nelle nostre precedenti news sull’argomento.

Comunicazione in forma semplificata

Dal 1° settembre 2022 la comunicazione ordinaria di smart working avviene attraverso la trasmissione in via telematica al Ministero del Lavoro - tramite il modulo di cui all'All. 1 del DM 22 agosto 2022 n. 149:

  • dei nominativi dei lavoratori;
  • della data di inizio e di cessazione delle prestazioni di lavoro agile.

Non vige più l’obbligo per i datori di lavoro di inviare anche i singoli accordi individuali.

 Termini per effettuare la comunicazione di lavoro agile

I datori di lavoro privati devono inviare la comunicazione di smart working (o di proroga) entro cinque (5) giorni successivi:

  • dall'inizio della prestazione in modalità agile;
  • dall'ultimo giorno già comunicato prima della proroga del lavoro agile.

Casi particolari

Lavoratori fragili

La Legge di Bilancio, in fase di approvazione in queste ore, dovrebbe prorogare al 31 marzo 2023 il diritto dei lavoratori che si trovano in una condizione di fragilità (Circolare n. 13/2020 del Ministero del Lavoro) a svolgere l’attività lavorativa in modalità agile, anche ricoprendo compiti diversi, che rientrino nella medesima categoria o area di inquadramento delle mansioni originariamente svolte o frequentando dei percorsi di formazione professionale.

Lavoratori-Genitori con figli under 14

La Legge di Bilancio, in fase di approvazione in queste ore, non dovrebbe estendere il diritto al lavoro agile dei lavoratori-genitori di figli under 14. Tale categoria, al pari della generalità dei lavoratori, dovrà stipulare un accordo individuale col datore di lavoro per fruire del lavoro agile, potendosi però avvalere delle priorità di accesso riconosciute dal Decreto Legge 105/2022 a genitori :

  • con figli fino a dodici anni di età;
  • con figli in condizioni di disabilità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 104/1992.

 

 

28 Dicembre 2022 - Normativa / Senza categoria

Parità di genere – Esonero contributivo – Istruzioni operative e presentazione domande | ADLABOR

L’INPS con Circolare n. 137 del 27 dicembre 2022 ha fornito le istruzioni operative per la fruizione del beneficio contributivo introdotto dall’articolo 5 della legge 162/2021 rivolto alle aziende che entro il 31 dicembre 2022 conseguono la certificazione della parità di genere disciplinata ex art. 46-bis del d.lgs. n. 198/2006.

Le domande volte al riconoscimento dell’agevolazione possono essere presentate a decorrere dal 27 dicembre 2022 e fino al 15 febbraio 2023.

L’esonero contributivo viene calcolato sulla contribuzione previdenziale complessivamente dovuta dal datore di lavoro, in misura non superiore all’1% e nel limite massimo di 50.000 euro annui[1]. Il beneficio, riparametrato su base mensile, è fruito dai datori di lavoro in riduzione dei contributi previdenziali a loro carico e in relazione alle mensilità di validità della certificazione della parità di genere.

La soglia massima di esonero della contribuzione datoriale riferita al periodo di paga mensile è, pertanto, pari a 4.166,66 euro (€ 50.000,00/12).

Il diritto alla fruizione dell’esonero è subordinato:

  • alla regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale (DURC);
  • assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;
  • rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
  • assenza di provvedimenti sanzionatori da part dell’ispettorato nazionale del lavoro relativi al rapporto biennale delle pari opportunità, per le aziende con oltre 50 dipendenti.

La Circolare INPS chiarisce che i datori di lavoro dovranno presentare l’istanza on line “Par_Gen” attraverso il Portale delle agevolazioni, indicando:

1) i dati identificativi del datore di lavoro;

2) la retribuzione media mensile stimata relativa al periodo di validità della certificazione di parità di genere;

3) l’aliquota datoriale media stimata relativa al periodo di validità della certificazione di parità di genere;

4) la forza aziendale media stimata relativa al periodo di validità della certificazione di parità di genere;

5) il periodo di validità della certificazione di parità di genere;

6) la dichiarazione sostitutiva, di essere in possesso della certificazione di parità di genere.

Alle aziende autorizzate sarà attribuito il codice 4R, che consentirà, a partire dal mese successivo a quello di ricevimento dell’autorizzazione, il recupero nel flusso Uniemens con gli appositi codici causali (L238 per il mese corrente e L239 per le mensilità arretrate).

La Circolare INPS n. 137/2022 è consultabile cliccando qui.

****

[1] Cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta e a condizione che per gli altri esoneri di cui si intenda fruire non sia espressamente previsto un divieto di cumulo con altri regimi agevolativi

28 Dicembre 2022 - Normativa

Lavoro agile (Smart-working) – Termini di invio della comunicazione | ADLABOR

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali informa che:

  • i datori di lavoro privati devono inviare la comunicazione di inizio periodo della prestazione in modalità agile o di proroga entro 5 giorni successivi, rispettivamente, dall’inizio della prestazione in modalità agile o dall’ultimo giorno comunicato prima dell’estensione del periodo;
  • i datori di lavoro pubblici e le agenzie di somministrazione, debbono inviare la comunicazione entro il giorno 20 del mese successivo all’inizio della prestazione di lavoro in smart working o, nel caso di proroga, dell’ultimo giorno del periodo comunicato prima dell’estensione del periodo.
21 Dicembre 2022 - Normativa

INPS: modifica del tasso di interesse e della misura delle sanzioni civili | ADLABOR

L’INPS, con la circolare n. 133 del 16 dicembre 2022, ha comunicato la variazione della misura dell’interesse di dilazione e di differimento e delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali. Questo, in sintesi, il contenuto del provvedimento:

Interesse di dilazione e di differimento: l’interesse di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per contributi e sanzioni civili è pari al tasso dell’8,50% annuo e trova applicazione con riferimento alle rateazioni presentate a decorrere dal 21 dicembre 2022. I piani di ammortamento già emessi e notificati in base al tasso di interesse precedentemente in vigore non subiranno modificazioni. A decorrere dal 21 dicembre 2022, l’interesse dovuto in caso di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi dovrà essere calcolato al tasso dell’8,50% annuo.

Sanzioni civili: nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, la sanzione civile è pari all’8% in ragione d’anno (tasso del 2,50% maggiorato di 5,5 punti). Resta ferma, in caso di evasione la misura della sanzione civile, in ragione d’anno, pari al 30% nel limite del 60% dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.

Sanzioni ridotte in caso di procedure concorsuali: in caso di procedure concorsuali le sanzioni ridotte, nell’ipotesi prevista dall’articolo 116, comma 8, lettera a), della legge n. 388/2000, dovranno essere calcolate nella misura del TUR, oggi tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema. La riduzione resta subordinata alla condizione preliminare dell’avvenuto integrale pagamento dei contributi e delle spese

16 Dicembre 2022 - Normativa

Fondo Nuove Competenze – Novità per formazione e fondi | ADLABOR

Il Fondo Nuove Competenze, previsto dal Decreto Rilancio, è un fondo pubblico co-finanziato dal Fondo Sociale Europeo, nato per contrastare gli effetti economici dell’epidemia Covid-19. Esso permette ai datori di lavoro di formare i propri dipendenti durante l’orario di lavoro e ricevere un contributo economico pari al costo orario di ogni lavoratore. Le ore di stipendio del personale in formazione sono a carico del fondo, grazie ai contributi dello Stato e del Fse - Pon Spao, gestito da Anpal.

Con Decreto del Commissario Straordinario n. 345 del 2022, è stato aggiornato e integrato, da parte dell’Anpal, il regolamento contenuto nell’Avviso 2022 del Fondo Nuove Competenze (FNC).

Il provvedimento del 12 dicembre 2022 aggiorna le indicazioni dell’Agenzia in merito

  • Ai tempi di svolgimento della formazione:

Il datore di lavoro, al momento della presentazione dell’istanza, può optare per lo svolgimento della formazione nei 110 giorni dall'approvazione della domanda e provvedere alla rendicontazione nei 40 giorni dalla conclusione dei percorsi di sviluppo delle competenze.

  • Al finanziamento da parte dei fondi interprofessionali:

Può essere finanziato dal Fondo Paritetico Interprofessionale anche un progetto che riceva un finanziamento parziale, a condizione che l’intero percorso formativo, comprensivo anche dell’attività non finanziata dal Fondo Interprofessionale, sia realizzata secondo la disciplina del Fondo, anche con riferimento alle verifiche e ai controlli in capo al medesimo.

15 Dicembre 2022 - Normativa

CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi – protocollo aumenti salariali |ADLABOR

In data 12 dicembre 2022 è stato sottoscritto da Confcommercio, Federdistribuzione, Confesercenti e Associazioni delle cooperative di consumo e dai i sindacati di categoria Filcams, Fisascat e Uiltucs un protocollo straordinario di settore, nell’ambito del percorso negoziale per il rinnovo del CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi, in cui si prevede che verranno erogati ai lavoratori:

  • un importo una tantum di 350 euro lordi;
  • un acconto di 30 euro sui futuri aumenti contrattuali da aprile 2023,

entrambi riparametrati per livello d’inquadramento.

L’importo una tantum di 350 euro lordi sarà riconosciuto, ai lavoratori in forza al 12 dicembre 2022, in due soluzioni:

  • la prima con la retribuzione di gennaio 2023: 200 euro lordi per il IV livello,
  • la seconda con la retribuzione di marzo 2023: 150 euro lordi per il IV livello.

Tali importi saranno erogati pro quota in rapporto ai mesi di servizio maturati nel periodo 2020-2022.

Non saranno conteggiati, ai fini dell’anzianità:

  • i periodi di servizio militare,
  • aspettative non retribuite,
  • tutti i periodi in cui non sia dato luogo a retribuzione a norma di legge e di contratto.

Saranno invece computati, a mero titolo esemplificativo:

  • il congedo di maternità,
  • i congedi parentali,
  • i periodi di sospensione e/o riduzione dell’orario di lavoro per la fruizione degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro.

Tali importi non saranno utili ai fini del computo di alcun istituto contrattuale, né del trattamento di fine rapporto.

Inoltre, a partire dal 1° aprile 2023, verrà erogata una somma pari a 30,00 euro lordi mensili al IV livello e riparametrata sugli altri livelli di inquadramento, da intendersi come acconto assorbibile dai futuri aumenti contrattuali.

Gli importi corrisposti a livello aziendale a titolo di futuri aumenti contrattuali potranno essere assorbiti nel rispetto delle previsioni contenute nell’art. 216 del vigente CCNL.

Entrambe le erogazioni previste nel Protocollo, al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale, verranno riconosciute sulla base dei criteri di proporzionalità.

29 Novembre 2022 - Normativa

Certificazione di parità di genere – Esonero contributivo per le aziende private | ADLABOR

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero per le Pari Opportunità e la Famiglia e con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha emanato il Decreto 20 ottobre 2022, riguardante l’esonero contributivo per le aziende private che abbiano conseguito la certificazione di parità di genere e ulteriori interventi per la promozione della parità salariale di genere e della partecipazione delle donne al mercato del lavoro (in attuazione dell’art. 5, comma 2, legge n. 162/2021, e dell’art. 1, comma 138, legge n. 234/2021). In particolare, il Decreto definisce:

a) i criteri e le modalità di concessione, a decorrere dall’anno 2022, dell’esonero contributivo introdotto dall’articolo 5 della Legge n. 162/2021 e successive modifiche, in favore delle aziende private che abbiano conseguito la certificazione di parità di genere, di cui all’articolo 46-bis del Decreto Legislativo 11 aprile 2006, n. 198 e successive modificazioni per il periodo di validità della medesima certificazione;

b) la copertura finanziaria per gli interventi finalizzati alla promozione della parità salariale di genere e della partecipazione delle donne al mercato del lavoro da realizzare, a decorrere dal 2022, mediante il Fondo per il sostegno della parità salariale di genere di genere del Ministero del lavoro.

Ai fini dell’ammissione all’esonero, le aziende del settore privato in possesso della certificazione di genere, per il tramite del rappresentante legale, di un suo delegato o inoltrano, esclusivamente in via telematica, apposita domanda all’INPS secondo i termini e le modalità indicate dall’Istituto medesimo con apposite istruzioni.

La domanda deve contenere le seguenti informazioni:

  1. i dati identificativi dell’azienda;
  2. la retribuzione media mensile stimata relativa al periodo di validità della certificazione di parità di genere;
  3. l’aliquota datoriale media stimata relativa al periodo di validità della certificazione di parità di genere;
  4. la forza aziendale media stimata relativa al periodo di validità del certificato parità di genere;
  5. la dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, di essere in possesso della certificazione di parità di genere, e di non essere incorsa in provvedimenti di sospensione dei benefici contributivi adottati dall’Ispettorato nazionale del lavoro;
  6. il periodo di validità della certificazione di parità di genere.
error: Content is protected !!