Normativa

27 Giugno 2023 - Normativa

Donne svantaggiate – Esonero contributivo – Indicazioni operative | ADLABOR

L’INPS, con la Circolare n. 58 del 23 giugno 2023, fornisce le indicazioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi alla misura dell’esonero contributivo in caso di assunzione di donne sia per il periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2023, sia relativamente al secondo semestre 2022.

Datori di lavoro che possono accedere ai benefici: tutti i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, ivi compresi i datori di lavoro del settore agricolo.

Lavoratrici per le quali spettano gli incentivi: gli esoneri spettano in riferimento alle assunzioni di “donne lavoratrici svantaggiate” e cioè:

  • donne con almeno cinquant’anni di età e disoccupate da oltre dodici mesi;
  • donne di qualsiasi età, residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione europea prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
  • donne di qualsiasi età che svolgono professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
  • donne di qualsiasi età, ovunque residenti e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi.

Rapporti di lavoro incentivati: gli incentivi in esame spettano per:

  • assunzioni a tempo determinato;
  • assunzioni a tempo indeterminato;
  • trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto agevolato;
  • trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto non agevolato.

Durata del periodo agevolato: gli incentivi spettano:

  • in caso di assunzione a tempo determinato: fino a 12 mesi;
  • in caso di assunzione a tempo indeterminato: per 18 mesi;
  • in caso di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine già agevolato, sono riconosciuti per complessivi 18 mesi a decorrere dalla data di assunzione;
  • in caso di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine non agevolato, sono riconosciuti per complessivi 18 mesi a decorrere dalla data di trasformazione.

Gli incentivi spettano anche in caso di proroga del rapporto, effettuata in conformità alla disciplina del rapporto a tempo determinato, fino al limite complessivo di 12 mesi.

07 Giugno 2023 - Normativa

Guida all’applicazione del Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali | ADLABOR

Il Garante per la protezione dei dati personali ha reso disponibile la nuova “Guida all’applicazione del Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali”.

La Guida si propone come un utile strumento di consultazione per chi opera in ambito pubblico e privato, un manuale agile, in particolare per le piccole e medie imprese, e offre una panoramica sui principali aspetti che imprese e soggetti pubblici devono tenere presenti per dare piena attuazione al Regolamento: dai diritti dell’interessato ai doveri dei titolari; dalla trasparenza sull’uso dei dati personali alla liceità del loro trattamento.

In particolare, la guida contiene utili indicazioni circa contenuti, tempi e modalità con cui il titolare deve:

  • fornire l’informativa all’interessato;
  • valutare le circostanze in cui il titolare deve notificare al Garante privacy, ed eventualmente agli interessati, la violazione di dati personali;
  • provvedere alla designazione del Responsabile della protezione dei dati (il RPD è una delle novità introdotte dal Regolamento, una figura indipendente, autorevole e con competenze manageriali, che offre consulenza e supporto al titolare e funge da punto di contatto con il Garante);
  • adottare comportamenti proattivi e attività dimostrabili, finalizzati al rispetto della normativa.

Inoltre la guida tratta anche:

  • dei diritti riconosciuti alle persone, come quello di poter trasferire i propri dati da un titolare del trattamento a un altro, compresi i social network (“diritto alla portabilità”), o come il diritto all’oblio, cioè il diritto di non veder riproposte informazioni personali quando non sono più necessarie rispetto alle finalità per le quali sono state raccolte;
  • degli strumenti legali che regolano il trasferimento dei dati personali in Paesi extra Ue;
  • della legislazione nazionale.

La guida, consultabile cliccando sul link: https://www.garanteprivacy.it/regolamentoue/guida-all-applicazione-del-regolamento-europeo-in-materia-di-protezione-dei-dati-personali, può anche essere scaricata in pdf.

01 Giugno 2023 - Normativa

Nuovo Codice dei Contratti Pubblici – Novità in tema di parità di genere | ADLABOR

Il D.L. 29 maggio 2023, n. 57 recante «Misure urgenti per gli enti territoriali, nonché per garantire la tempestiva attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per il settore energetico» e in vigore dal 30 maggio 2023, ha modificato il quinto e il sesto periodo dell’art. 108, comma 7, D.Lgs. 36/2023 (Nuovo Codice dei Contratti Pubblici) in tema di promozione della parità di genere nell’ambito dei “Criteri di aggiudicazione degli appalti di lavori, servizi e forniture” disponendo che «Al fine di promuovere la parità di genere, le stazioni appaltanti prevedono nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti, il maggior punteggio da attribuire alle imprese per l'adozione di politiche tese al raggiungimento della parità di genere comprovata dal possesso della certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46-bis del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198», mentre precedentemente poteva essere sufficiente un'autocertificazione.

22 Maggio 2023 - Normativa

Accertamento sanitario di idoneità, inidoneità e inabilità lavorativa – Commissioni mediche di verifica – Trasferimento all’ INPS | ADLABOR

Le modalità per l’accertamento sanitario di idoneità, inidoneità e inabilità lavorativa, in particolare quello conseguente all’applicazione dagli articoli 41 (Sorveglianza sanitaria) e 42 (Provvedimenti in caso di inidoneità alla mansione specifica) del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, erano state disciplinate con Decreto del Ministero delle Finanze 23 dicembre 2010.

L’INPS, con il messaggio n. 1834 del 18 maggio 2023, informa che il decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, ha soppresso, a decorrere dal 1° giugno 2023, le Commissioni mediche di verifica operanti nell’ambito del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Dalla stessa data, le funzioni svolte dalle commissioni sono state trasferite all’INPS.

Dal 1° giugno 2023, quindi, le richieste di accertamento sanitario e medico-legale dovranno essere presentate all’INPS esclusivamente in modalità telematica.

Per potere accedere alla procedura di presentazione delle domande, gli enti indicati nel messaggio dovranno richiedere l’abilitazione compilando il modulo AA14, inviandolo poi alla struttura INPS territorialmente competente.

19 Maggio 2023 - Normativa

Verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro – Elenco dei soggetti abilitati | ADLABOR

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con il Decreto n. 56 del 5 maggio 2023, ha adottato il 39° elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro, di cui al punto 3.7 dell’Allegato III del decreto 11 aprile 2011, ai sensi dell’articolo 71, comma 11, del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni.

18 Maggio 2023 - Normativa

Indennità di congedo parentale | ADLABOR

La Legge di Bilancio 2023 (art. 1, comma 359) ha apportato delle modifiche all’importo dell’indennità di congedo parentale. L’INPS, con la circolare n. 45 del 16 maggio 2023, ha comunicato le relative istruzioni amministrative e operative.

In particolare:

  • la nuova norma si applica ai lavoratori dipendenti, sia del settore privato che del settore pubblico, che terminano il congedo di maternità o, in alternativa, di paternità successivamente al 31 dicembre 2022;
  • l’indennità viene elevata all’80% (invece del 30%) della retribuzione di un solo mese dei tre spettanti a ciascun genitore, non trasferibili all’altro, a condizione che la mensilità indennizzata all’80% della retribuzione sia fruita entro i 6 anni di vita (o entro 6 anni dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o di affidamento) del minore;
  • il mese indennizzato all’80% della retribuzione è uno solo per entrambi i genitori e può essere fruito in modalità ripartita tra gli stessi o da uno soltanto di essi;
  • la fruizione “alternata” tra i genitori, prevista nel novellato articolo 34 del D.lgs. 26 marzo 2001, n. 151, non preclude la possibilità di fruirne nei medesimi giorni e per lo stesso figlio, come consentito per tutti i periodi di congedo parentale.
16 Maggio 2023 - Normativa / Senza categoria

Prestazioni occasionali – Decreto Lavoro – Modifiche | ADLABOR

Il Decreto Legge n. 48/2023 (cd. Decreto Lavoro) ha apportato alcune modifiche all’articolo 54-bis del Decreto Legge n. 50/2017 (convertito con la Legge 96/2017), sulle Prestazioni Occasionali.

Segnaliamo in particolare:

  • la possibilità per gli utilizzatori di acquisire prestazioni di lavoro occasionali è consentita, con riferimento alla totalità dei prestatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 10.000 euro, elevati a 15.000 euro per gli utilizzatori che operano nei settori dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento (comma 1);
  • è consentito il ricorso al contratto di prestazione occasionale da parte degli utilizzatori che operano nei settori dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento e che hanno alle proprie dipendenze fino a venticinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato (comma 14).
15 Maggio 2023 - Normativa

Decreto Lavoro – Incentivi assunzioni | ADLABOR

Tra le novità introdotte dal D.L. 48/2023, sono previsti nuovi incentivi per assunzioni di beneficiari del Nuovo Assegno per l’Inclusione e di giovani NEET assunti nel 2° semestre 2023.

Nuovi incentivi per assunzioni e trasformazioni (Art. 10)

Ai datori di lavoro privati che assumono i beneficiari dell’assegno per l’inclusione è riconosciuto un incentivo per un periodo pari a:

  • 24 mesi in caso di assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, pieno o parziale, o apprendistato, entro il tetto massimo di a € 8.000. L’esonero viene  riconosciuto anche per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato nel limite massimo di 24 mesi;
  • al massimo 12 mesi in caso di assunzione a tempo determinato o stagionale, a tempo pieno o parziale, nella misura del 50% entro il tetto massimo pari € 4.000.

Nel caso di licenziamento (non viene specificato per quali ragioni) del lavoratore effettuato nei 24 mesi successivi all’assunzione, il datore di lavoro è tenuto alla restituzione dell’incentivo fruito.

Incentivi per assunzioni di giovani (Art. 27)

Ai datori di lavoro privati è riconosciuto, a domanda, un incentivo per un periodo di 12 mesi, nella misura del 60% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per le nuove assunzioni, effettuate a decorrere dal 1° giugno al 31 dicembre 2023, di giovani che:

  1. non abbiano ancora compiuto 30 anni di età;
  2. non lavorino né siano inseriti in corsi di studi o di formazione (NEET);
  3. siano registrati al Programma Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani”.

L’incentivo è cumulabile con lo sgravio giovani, anche nella sua misura prevista fino al 31 dicembre 2023, e con gli altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. In caso di cumulo con altra misura, l'incentivo è riconosciuto nella misura del 20% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per ogni lavoratore “NEET” assunto.

Incentivi per il lavoro delle persone con disabilità (Art. 28)

È stato istituito un fondo finalizzato al riconoscimento di un contributo in favore degli enti del terzo settore per le assunzioni obbligatorie ex L. 68/99 di soggetti disabili di età inferiore a 35 anni, assunti con contratto a tempo indeterminato tra il 1° agosto 2022 e il 31 dicembre 2023. Le modalità di ammissione, quantificazione e erogazione del contributo andranno definiti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri o dal Ministro delegato per la disabilità con apposito decreto.

10 Maggio 2023 - Normativa

Decreto Lavoro – Misure in tema di sicurezza sul lavoro | ADLABOR

Il Decreto Lavoro (D.L. 48/2023) ha introdotto anche alcune novità in tema di sicurezza e salute sul posto di lavoro, modificando alcune previsioni del Testo Unico sulla Sicurezza (D.lgs. 81/2008). In particolare, il Decreto Lavoro ha previsto:

A. Medico aziendale competente.

  • L’obbligo, in capo al datore di lavoro (e ai dirigenti), di nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria anche se richiesto dalla valutazione dei rischi e non solo nei casi previsti dal D.lgs. 81/2008, all’art. 41 (art. 18 co. 1 D.lgs. 81/2008).
  • L’obbligo in capo al medico competente di ottenere la cartella sanitaria che viene rilasciata al lavoratore dal medico competente del precedente datore di lavoro, e tenerne conto ai fini del giudizio di idoneità [art. 25 comma 1 lett. e-bis D.lgs. 81/2008]. Ne consegue che la visita medica di idoneità iniziale non può dirsi perfezionata senza l’acquisizione della cartella sanitaria della precedente azienda del lavoratore.
  • L’obbligo in capo al medico competente di indicare un sostituto in caso di impedimento grave e per motivate ragioni [art. 25 comma 1 lett. n-bis D.lgs. 81/2008] che quindi non deve essere nominato dal datore di lavoro.

B. Formazione sulla sicurezza.

  • L’assegnazione alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano il compito di monitorare l'applicazione degli accordi in materia di formazione, nonché il controllo sulle attività formative e sul rispetto della normativa di riferimento, sia da parte dei soggetti che erogano la formazione, sia da parte dei soggetti destinatari della stessa (art. 37 comma 2 lett. b-bis) D.lgs. 81/2008).

C. Obbligo noleggiatori e concedenti in uso.

  • L’obbligo per chiunque noleggi o conceda in uso attrezzature di lavoro senza operatore, al momento della cessione, di attestarne il buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza a fini di sicurezza. Nonché di acquisire e conservare agli atti, per tutta la durata del noleggio o della concessione dell’attrezzatura, una dichiarazione autocertificativa del soggetto che prende a noleggio, o in concessione in uso, o del datore di lavoro, che attesti l’avvenuta formazione e addestramento specifico, effettuati conformemente alle disposizioni del presente Titolo, dei soggetti individuati per l’utilizzo. (art. 72 comma 2 D.lgs. 81/2008).

D. La formazione del datore di lavoro.

  • L’obbligo per il datore di lavoro che fa uso delle attrezzature che richiedono conoscenze particolari, di provvedere alla propria formazione e al proprio addestramento specifico al fine di garantire l’utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro, in aggiunta al già presente obbligo di formare e addestrare i lavoratori incaricati (art. 73 comma 4 bis D.lgs. 81/2008).

E. Sanzione per il datore di lavoro.

  • L’estensione della sanzione, nei confronti del datore di lavoro e del dirigente, della “pena dell’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 3.071,27 a 7.862,44 euro” per il mancato rispetto delle indicazioni ex 71 D.lgs. 81/2008 in materia di attrezzature anche per la violazione dell’’obbligo formativo e addestrativo in capo al datore di lavoro che utilizzi attrezzature che richiedono conoscenze particolari ex art 73 comma 4bis (art. 87 comma 2 lett. c, D.lgs. 81/2008).
08 Maggio 2023 - Normativa

Decreto Lavoro (D.L. 48/2023): ulteriori misure | ADLABOR

Facciamo seguito alla nostra news del 5 maggio 2023 sulle nuove misure introdotte dal  Decreto Lavoro pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 maggio 2023 che prevedono tra l’altro:

  • nuovi incentivi per le assunzioni;
  • modifiche alla disciplina delle prestazioni occasionali in specifici settori.

Assunzione beneficiari di Assegno per l’inclusione

L’Assegno per l’inclusione è la nuova misura assistenziale che di fatto va a sostituire dal 1° gennaio 2024 l’attuale reddito di cittadinanza.

Viene previsto per i datori di lavoro privati che assumono i beneficiari dell’Assegno per l’inclusione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, pieno o parziale, o anche mediante contratto di apprendistato il diritto, per un periodo massimo di 12 mesi, all’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.

Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Nel caso di licenziamento del beneficiario dell’Assegno per l’inclusione effettuato nei 24 mesi successivi all’assunzione, il datore di lavoro è tenuto alla restituzione dell’incentivo fruito maggiorato delle sanzioni civili a meno che il licenziamento avvenga per giusta causa o per giustificato motivo (presumibilmente soggettivo).

L’esonero spetta anche in caso di trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato nel limite massimo di 24 mesi, inclusi i periodi di esonero già fruiti da parte dei datori di lavoro privati che assumono i beneficiari dell’Assegno per l’inclusione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o stagionale, pieno o parziale (i quali hanno diritto per un periodo massimo di 12 mesi e comunque non oltre la durata del rapporto di lavoro, all’esonero dal versamento del 50% per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di importo pari a 4.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile).

Condizione per fruire del beneficio sono:

- il rispetto della normativa in materia di DURC e degli obblighi del collocamento obbligatorio l. n. 68/1999.

Le agevolazioni sono cumulabili con l’esonero contributivo per i giovani e le donne lavoratrici di cui all’art. 1, commi 297 e 298, della legge di Bilancio 2023.

Assunzione di giovani nel secondo semestre 2023

Viene previsto, per un periodo di 12 mesi, un incentivo pari al 60% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali a favore dei datori di lavoro che effettuano, tra il 1° giugno ed il 31 dicembre dell’anno 2023, assunzioni con contratto a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione, e con contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere (no per i rapporti di lavoro domestico) di giovani che:

a) alla data dell’assunzione non abbiano compiuto il trentesimo anno di età;

b) non lavorino e non siano inseriti in corsi di studi o di formazione (“NEET”);

c) siano registrati al Programma Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani”.

L’incentivo previsto è cumulabile con quello previsto per gli under 30 e con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi.

In caso di cumulo con altra misura, l'incentivo è riconosciuto nella misura del 20% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali per ogni lavoratore “NEET” assunto.

L’incentivo viene corrisposto al datore di lavoro mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili.

Contratto di espansione

Fino al 31 dicembre 2023, per consentire la piena attuazione dei piani di rilancio dei gruppi di imprese che occupano più di 1.000 dipendenti, è prevista la possibilità di stipulare un accordo integrativo in sede ministeriale per rimodulare le cessazioni dei rapporti di lavoro con accesso allo scivolo pensionistico entro un arco di 12 mesi successivi al termine originario del contratto di espansione. La misura viene riconosciuta per i contratti di espansione di gruppo stipulati entro il 31 dicembre 2022 e non ancora conclusi.

Resta confermato il numero massimo di lavoratori ammessi allo scivolo pensionistico previsti nell’originario contratto di espansione.

Prestazioni occasionali nel settore turistico e termale

L’importo massimo di compenso erogabile a chi svolge prestazioni occasionali nel settore turistico e termale è elevato a 15.000 euro per gli utilizzatori che operano nei settori dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento.

Il divieto di ricorso al contratto di prestazione occasionale, con riferimento agli utilizzatori che operano nei settori dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento si applica ai datori di lavoro che occupano più di 25 lavoratori subordinati a tempo indeterminato

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